CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 17979 depositata il 2 luglio 2025

Lavoro – Incarico di elevata professionalità – Retribuzione di posizione minima unificata – Differenza sui minimi – Rinvio – CTU – Trattamento economico equo – Posizione unica – Anzianità di servizio – Accoglimento

Fatti di causa

Con ricorso del 26 gennaio 2017 M.O., F.M., F.C., V.R. e R.M. hanno convenuto in giudizio l’Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari al fine di ottenere il riconoscimento del loro diritto a percepire in busta paga, a partire dal 1° luglio 2012, la retribuzione di posizione minima unificata spettante ai Dirigenti Medici con incarico ex lett. c) art. 27 del CCNL 8 giugno 2000, con condanna di controparte a corrispondere le somme relative a titolo di retribuzione di posizione minima unificata.

Essi hanno esposto che:

erano dirigenti medici di I livello, con diverse specializzazioni; decorso il quinquennio di anzianità di servizio erano stati sottoposti, con esito positivo, alla verifica da parte del competente Collegio tecnico, ai sensi degli artt. 31 e 32 CCNL Dirigenza medica 1998-2001; era stato loro attribuito un incarico di elevata professionalità ex art. 27, lett. c), CCCNL 8 giugno 2000, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° giugno 2012; a questo incarico sarebbe dovuto conseguire il pagamento di una retribuzione di posizione minima unificata di importo superiore, a loro non corrisposta.

Il Tribunale di Bari, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 4129/2020, ha rigettato il ricorso.

L’Azienda ha proposto appello.

La Corte d’appello di Bari, nel contraddittorio delle parti, dato atto della cessazione della materia del contendere con riferimento alla posizione di F.M., con sentenza n. 1127/2024, ha respinto il gravame con riferimento agli altri appellati.

L’Azienda ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

V.O., V.R. e R.M. hanno resistito con controricorso.

Le parti hanno depositato memorie.

Ragioni della decisione

1) Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione del CCNL dell’area Dirigenza medico – veterinaria parte normativa 2002/2005 e parte economica 2002-2003 del 3 novembre 2005, artt. 37 – 40, 41, 42 e ss., nonché del successivo CCNL del 5 luglio 2006, art. 5, comma 3, del CCNL economico 2006 – 2007, art. 20, commi 1 e 4, e del successivo CCNL del 6 maggio 2010, art. 5, comma 4, nonché dell’allegato 7 CCNL del 3 novembre 2005.

La corte territoriale avrebbe errato nel non considerare che, nei “cedoloni” allegati, la voce “retribuzione di posizione minima unificata”, richiesta dalle parti, non sarebbe mai comparsa, atteso che le somme che gli interessati avrebbero dichiarato di avere comunque percepito sarebbero state qualificate come “retribuzione posizione unica”, mentre un ulteriore importo di € 94,02 sarebbe indicato come “differenza sui minimi”.

In particolare, il giudice di appello avrebbe considerato il solo dato formalistico, ritenendo che la voce “differenza sui minimi” fosse qualcosa di diverso rispetto alla “retribuzione minima unificata”.

In realtà, la differenza chiesta come “retribuzione di posizione minima unificata” e la “differenza sui minimi” sarebbero voci diverse dello stesso emolumento, che sarebbero rientrate nell’ambito della distribuzione della voce “retribuzione di posizione unica”.

Inoltre, solo sulla base del dato formalistico non avrebbe rivenuto la prova del pagamento a V.R. per il periodo giugno 2012-settembre 2016.

In particolare, a seguito del conglobamento e dell’assorbimento nello stipendio tabellare annuo di gran parte della retribuzione di posizione minima contrattuale, parte della retribuzione di posizione totale (parte fissa e variabile) sarebbe inserita nel tabellare, mentre altra parte costituirebbe la nuova retribuzione di posizione minima contrattuale unificata, che varia a seconda dell’incarico di appartenenza.

In pratica, la voce “differenza sui minimi” altro non sarebbe che un importo versato per parificare la retribuzione di posizione storica, cristallizzata al 31 dicembre 2003 dalla contrattazione collettiva, di medici che, a parità di incarico e di gradazione delle funzioni avrebbero ricevuto, altrimenti, corrispettivi differenti.

 Ciò si sarebbe ricavato dall’allegato 7 del CCNL del 3 novembre 2005 che, però, la Corte d’appello di Bari avrebbe erroneamente ritenuto non applicabile nella specie quando, al contrario, lo stesso allegato 7 avrebbe disposto anche per gli sviluppi di carriera futuri.

La censura merita accoglimento nei termini che seguono.

La corte territoriale ha rigettato l’eccezione di avvenuto pagamento in corso di causa delle differenze stipendiali sollevata dalla P.A. perché, dalla documentazione agli atti, sarebbe emerso che il pagamento dell’importo in questione avrebbe riguardato altro e diverso emolumento (“differenza sui minimi”) e non, invece, la retribuzione minima unificata, oggetto del contendere.

In particolare, ha ritenuto che tale “differenza sui minimi” sarebbe stata un istituto introdotto e disciplinato dal CCNL di settore con riferimento a situazioni lavorative e professionali differenti.

Questo convincimento è derivato dal fatto che, ad avviso della Corte d’appello di Bari, la voce della “differenza sui minimi” contenuta nell’allegato 7 del CCNL Area Dirigenza Medica e Veterinaria 2002-2005 avrebbe trovato applicazione solo con riferimento ai dirigenti medici già in servizio alla data del 31 dicembre 2001 i quali, nel corso del biennio 2002-2003 abbiano beneficiato dell’attribuzione, in proprio favore, di un incarico di livello superiore rispetto a quello antecedentemente posseduto.

In realtà, dalla lettura del menzionato allegato 7 del CCNL dell’Area dirigenza medico-veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale  parte normativa quadriennio 2002/2005 e parte economica biennio 2002-2003 del 3 novembre 2005 (del quale parte ricorrente ha fornito un’adeguata sintesi nel suo atto di impugnazione) si evince che lo stesso contiene degli “ESEMPI SULL’APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 37 e 38 COMMA 4 AI DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI A RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO”.

Detti esempi sono stati elaborati per guidare l’applicazione dell’art. 37, comma 4, del citato CCNL, per il quale “Gli incrementi di cui alle tavole dei commi 2 e 3 non sono riassorbiti dalla retribuzione di posizione variabile aziendale eventualmente assegnata sulla base della graduazione delle funzioni e si aggiungono, pertanto, alla retribuzione di posizione complessivamente attribuita al dirigente indipendentemente dalla sua composizione storica”.

Con riferimento all’esempio III, si osserva che esso evidenzia come “L’interpretazione delle clausole in oggetto appare meno agevole nei casi in cui le norme si debbono applicare a dirigenti che hanno attualmente il medesimo incarico ma la retribuzione di posizione complessiva loro attribuita abbia una composizione diversa in relazione allo sviluppo di carriera acquisito nel tempo”.

Dall’esame delle relative tabelle si comprende che le “differenze sui minimi” servono proprio ad annullare le differenze di retribuzione di posizione complessiva dovute allo sviluppo di carriera nel tempo che, altrimenti, non permetterebbero, a dirigenti che svolgono attualmente incarichi paragonabili, di ottenere analoga retribuzione.

Alla medesima conclusione si può giungere leggendo le tabelle concernenti gli altri casi esaminati nell’allegato 7.

L’ipotesi III si conclude, poi, con l’affermazione della sua applicabilità «anche negli altri casi in cui il dirigente (equiparato o con incarico ex art. 27 lettera c) del CCNL 8 giugno 2000) è “promosso” nel tempo ad incarico di struttura semplice e deve confrontarsi con altro dirigente già tale con il CCNL del 1996, sempre nel caso di parità di funzioni».

In pratica, quello che viene qui in rilievo è un correttivo che, dopo la cristallizzazione dell’entità della retribuzione di posizione minima contrattuale, come maturata nel corso degli anni, avvenuta ad una certa data (per l’esattezza, a partire dal 31 dicembre 2003) e, quindi, ormai definibile come “storica”, ne ha integrato l’ammontare al fine di garantire l’eguale trattamento economico (ossia l’identità di quella che era ormai la “posizione unica”) di quei medici che, in ragione del successivo atto di graduazione delle funzioni e di pesatura degli incarichi, venivano a svolgere incarichi paragonabili, come importanza, impegno e responsabilità.

Detto correttivo costituisce una parte variabile aziendale e, nella specie, è pure denominata, come si evince dall’allegato 7, “differenze sui minimi”.

La sua funzione, per quel che qui interessa, era di equiparare la retribuzione complessiva dei dirigenti medici con incarico ex lett. c), art. 27 del CCNL 8 giugno 2000 a quella dei dirigenti di struttura semplice o complessa, ove ne ricorressero le condizioni.

In questo senso va letta la menzionata espressione “A conclusione dell’esempio si rileva che esso è applicabile anche negli altri casi in cui il dirigente (equiparato o con incarico ex art. 27 lettera c) del CCNL 8 giugno 2000) è “promosso” nel tempo ad incarico di struttura semplice e deve confrontarsi con altro dirigente già tale con il CCNL del 1996, sempre nel caso di parità di funzioni”.

Essa palesa come la voce “differenze sui minimi” interessasse, in generale e senza precisi limiti temporali, i medici con incarico ex art. 27, lett. c), del CCNL 8 giugno 2000, un tempo X livello, e quelli cosiddetti equiparati, in passato IX livello, se, per ciò che qui rileva, divenuti medici con incarico ex art. 27, lett. c), del CCNL 8 giugno 2000, nell’eventualità di “parità di funzioni” con dirigenti di struttura semplice o complessa beneficiari, per ragioni storiche, di una retribuzione di posizione cristallizzata superiore.

Da ciò si evince che non è condivisibile l’affermazione della corte territoriale secondo la quale il menzionato allegato troverebbe applicazione solo quanto ai Dirigenti Medici già in servizio alla data del 31 dicembre 2001 i quali, nel corso del biennio 2002-2003, abbiano beneficiato dell’attribuzione, in proprio favore, di un incarico di livello superiore rispetto a quello precedentemente posseduto.

D’altronde, la considerazione della Corte d’appello di Bari risulta incompatibile con la stessa logica dell’allegato 7, che serve a consentire, appunto in generale, l’agevole applicazione, per il futuro, del menzionato art. 37 CCNL e non contiene una espressa limitazione temporale, quantomeno nei termini indicati dal giudice di appello.

Pertanto, l’eccezione di adempimento della P.A. avrebbe dovuto essere valutata alla luce delle considerazioni di cui sopra, eventualmente disponendo una CTU idonea ad accertare le somme che i medici ancora in causa avrebbero dovuto percepire, alla luce della contrattazione collettiva applicabile, e quelle effettivamente ricevute, come ricavabili dalla documentazione agli atti.

2) Con il secondo motivo parte ricorrente contesta l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo e il travisamento probatorio con riferimento ai “cedoloni”e alle buste paga dei dipendenti.

Con il terzo motivo lamenta la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.

Le censure sono assorbite in seguito all’accoglimento del primo motivo.

3) Il ricorso è accolto con riferimento al primo motivo per quanto in motivazione, assorbiti gli altri.

La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità, applicando il seguente principio di diritto: “L’allegato 7 del CCNL dell’Area dirigenza medico-veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale parte normativa quadriennio 2002/2005 e parte economica biennio 2002-2003 del 3 novembre 2005, contenente ESEMPI SULL’APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 37 e 38 COMMA 4 AI DIRIGENTI MEDICI E VETERINARI A RAPPORTO DI LAVORO ESCLUSIVO, non riguarda i soli Dirigenti Medici già in servizio alla data del 31 dicembre 2001 i quali, nel corso del biennio 2002-2003, abbiano beneficiato dell’attribuzione, in proprio favore, di un incarico di livello superiore rispetto a quello precedentemente posseduto, ma si applica anche a quelli che tali incarichi ottengano successivamente”.

P.Q.M.

– Accoglie il primo motivo di ricorso, per quanto in motivazione, assorbiti gli altri;

– cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, che deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di lite di legittimità.

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