CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 18046 depositata il 1° luglio 2024
Licenziamento collettivo – Esigenze tecnico-produttive ed organizzative – Lavoratori collocati in mobilità – Valutazione di professionalità – Criteri di scelta adottati – Tutela reintegratoria – Rigetto
Rilevato che
1. La Corte di appello di Ancona ha respinto il reclamo della P.R.B. s.r.l. unipersonale, confermando la sentenza di primo grado che, accogliendo l’opposizione di D.S., aveva dichiarato illegittimo il licenziamento al medesimo intimato con lettera del 9 agosto 2016, all’esito della procedura di licenziamento collettivo avviata con comunicazione del 4 agosto 2016.
2. La Corte territoriale ha premesso come non fosse oggetto di censura né il rispetto della procedura di cui all’art. 4 della legge n. 223 del 1991 né l’astratta legittimità dei criteri di scelta negoziati in sede sindacale, ma unicamente la concreta applicazione del criterio di scelta concernente le esigenze tecniche, produttive ed organizzative aziendali.
Ha rilevato che l’applicazione di tale criterio non era stata ancorata, come necessario, ad elementi oggettivi e preesistenti, bensì rimessa ad un giudizio valutativo, soggettivo e ampiamente discrezionale, affidato alla direzione aziendale, espresso in base ad una graduatoria formulata su due voci (la possibilità di impiegare il lavoratore in posizioni diverse e l’autonomia nello svolgimento delle mansioni), individuate dalla società e misurabili con punteggio da 1 a 3.
Ha aggiunto che i giudizi erano stati formulati dalla società in termini esclusivamente numerici, il che precludeva ogni indagine sulla correttezza dell’iter logico-argomentativo seguito, e che la valutazione di professionalità era stata condotta, nel corso della stessa procedura, non da una commissione appositamente nominata e operante secondo criteri di terzietà e imparzialità, bensì dallo stesso datore di lavoro, con conseguente rischio di adozione di metri di giudizio diversi a seconda del gradimento datoriale nei confronti del singolo lavoratore.
Ha quindi dichiarato l’illegittimità del licenziamento ai sensi dell’art. 5, comma 3, della legge n. 221 del 1991, (ndr art. 5, comma 3, della legge n. 223 del 1991) con applicazione della cd. tutela reintegratoria attenuata.
3. Avverso la decisione di secondo grado la P.R.B. s.r.l. unipersonale ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi. D.S. non ha svolto difese.
4. Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Considerato che
5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per essersi la Corte d’appello pronunciata sulla astratta legittimità dei criteri di scelta, sebbene tale valutazione le fosse preclusa in quanto oggetto del contendere era unicamente la corretta applicazione dei criteri di scelta.
6. Con il secondo motivo di ricorso la medesima censura è formulata, in via subordinata, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., come violazione o falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. e dell’art. 324 c.p.c. sul rilievo che, in ordine alla questione della astratta legittimità dei criteri di scelta, si fosse formato un giudicato implicito interno.
7. Con il terzo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., violazione o falsa applicazione degli artt. 4 e 5 della legge 23 luglio 1991 n. 223, per avere la sentenza d’appello introdotto requisiti di legittimità della procedura di licenziamento collettivo non previsti dalla legge e, in particolare, la necessità che la valutazione di professionalità dei lavoratori fosse svolta da una commissione terza, appositamente nominata.
8. Con il quarto motivo la medesima censura è formulata sotto il profilo della violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., rilevandosi la novità della questione concernente la mancata nomina di una commissione terza e imparziale, mai sollevata da controparte e neppure dai giudici nei precedenti gradi e fasi di giudizio.
9. Con il quinto motivo si addebita alla sentenza, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c., per avere la Corte di merito sollevato d’ufficio la questione della mancata nomina di una commissione terza e imparziale, senza sottoporla al contraddittorio delle parti.
10. Con il sesto motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la sentenza impugnata affermato in modo apodittico l’inidoneità del dato numerico ad assolvere la funzione di rendere edotto il lavoratore sulle concrete modalità di applicazione dei criteri di scelta, in assenza di qualsiasi censura sul punto da parte del lavoratore.
11. I primi due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, non sono fondati.
12. L’art. 5 della legge n. 223 del 1991 prevede che l’individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire nel rispetto dei criteri di scelta previsti dai contratti collettivi o, in mancanza, di quelli indicati dalla legge e concernenti i carichi di famiglia, l’anzianità e le esigenze tecnico-produttive ed organizzative.
13. L’art. 4, comma 9, della medesima legge pone a carico del datore di lavoro, una volta raggiunto l’accordo sindacale o esaurita la procedura, di comunicare ai soggetti ivi indicati (Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, Commissione regionale per l’impiego e associazioni di categoria) l’elenco dei lavoratori collocati in mobilità contenente, tra l’altro, la “puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta”.
14. Con orientamento costante, questa Corte ha affermato che, in tema di licenziamenti collettivi, nella comunicazione scritta di cui all’art. 4, comma 9, legge 23 luglio 1991, n. 223, il datore di lavoro deve indicare puntualmente i criteri di scelta dei lavoratori licenziati o posti in mobilità e le modalità applicative dei criteri stessi, in modo che la comunicazione raggiunga un livello di adeguatezza idoneo a mettere in grado il lavoratore di comprendere per quale ragione lui, e non altri colleghi, sia stato posto in mobilità o licenziato e quindi di poter eventualmente contestare l’illegittimità della misura espulsiva (v. Cass. n. 25152 del 2017; n. 19576 del 2013).
15. Il nono comma dell’art. 4 cit., nella parte in cui fa obbligo all’impresa di indicare “puntualmente” le modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta, è diretto a rendere trasparente la scelta operata dall’imprenditore, così da porre i lavoratori interessati, le organizzazioni sindacali e gli organi amministrativi in condizione di controllare la correttezza dell’operazione e la rispondenza agli accordi eventualmente raggiunti (così Cass. n. 24116 del 2004).
Si è sottolineata l’importanza decisiva che assume l’adempimento in oggetto per il controllo dell’esercizio del potere del datore di lavoro, rappresentando nella sostanza la motivazione del singolo licenziamento.
L’effettiva garanzia di imparzialità viene assicurata dalla conoscenza delle modalità con cui sono stati applicati i criteri di scelta, e pertanto le comunicazioni di cui al comma nono dell’art. 4 assumono importanza decisiva, perché nel sistema normativo assolvono alla funzione di motivare i singoli recessi (in tal senso Cass. n. 24116 del 2004 cit.).
16. Da tali principi discende che, poiché la specificità dell’indicazione delle modalità applicative del criterio di scelta adottato è funzionale a garantire al lavoratore destinatario del provvedimento espulsivo la piena consapevolezza delle ragioni per cui la scelta è caduta su di lui, in modo da consentirgli una puntuale contestazione della misura espulsiva, il parametro per valutare la conformità della comunicazione al dettato di cui all’art. 4, comma 9, deve essere individuato nell’idoneità della comunicazione, con riferimento al caso concreto, di garantire al lavoratore la suddetta consapevolezza (così Cass. n. 19576 del 2013 cit.).
17. Dal tenore letterale delle disposizioni richiamate, artt. 4 e 5 della legge n. 223 del 1991, e dalla ratio delle stesse come ricostruita nei citati precedenti di legittimità, emerge in modo piano che una cosa è l’indicazione dei criteri generali e astratti che l’impresa intende seguire per la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità, altro è l’indicazione delle modalità applicative dei criteri medesimi, cioè del percorso concreto attraverso cui si giunge ad individuare i dipendenti da avviare alla mobilità, ad esempio mediante l’attribuzione di un determinato punteggio ai periodi di anzianità, ai carichi di famiglia ecc.
18. Nel caso di specie, quando la Corte d’appello scrive che non è in contestazione la “astratta legittimità dei criteri di scelta negoziati in sede sindacale”, tra cui le “esigenze tecniche, produttive ed organizzative aziendali”, si riferisce alla enunciazione formale del criterio di scelta concordato in sede sindacale, che non coinvolge la individuazione e selezione dei parametri di concreta applicazione del criterio medesimo. Sono, appunto, tali parametri – le concrete modalità applicative – che devono rivestire carattere oggettivo e verificabile, sì da consentire la formazione di una graduatoria rigida e da essere controllabili in fase applicativa (v. Cass. 17249 del 2016; n. 19576 del 2013; n. 12544 del 2011).
19. Se l’applicazione dei criteri di scelta, legali o contrattuali, potesse avvenire sulla base di valutazioni di carattere discrezionale, verrebbe meno la garanzia di imparzialità che rappresenta il substrato dell’intera procedura dettata dalla legge del 1991.
20. Nel caso in esame, ferma la astratta legittimità del criterio di scelta relativo alle “esigenze tecniche, produttive ed organizzative aziendali, privilegiando i lavoratori in possesso di abilitazione e formazione obbligatoria aggiornata per la conduzione dei mezzi di movimentazione aziendale, e successivamente privilegiando i lavoratori con ampio margine di produttività e polifunzionalità idonei a garantire la massima efficienza nella produzione”, la Corte d’appello ha stigmatizzato le modalità applicative di tale criterio (legate alla possibilità di impiegare il lavoratori in posizioni diverse e all’autonomia nello svolgimento delle mansioni) in quanto prive di qualsiasi riferimento ad elementi oggettivi e verificabili ed anzi calibrate su una scala numerica da 1 a 3, con punteggio attribuibile dalla parte datoriale senza neanche una specifica motivazione.
21. Muovendosi entro tali confini, la Corte di merito non ha travalicato l’ambito del devolutum e quindi non ha pronunciato su questione estranea alla materia del contendere e, tanto meno, su questione oggetto di un giudicato implicito ma, sulla base di una corretta interpretazione degli atti processuali, ha fatto corretta applicazione delle norme di legge, uniformandosi ai principi enunciati da questa Corte in materia di criteri di scelta nei licenziamenti collettivi.
22. Da quanto finora esposto discende l’infondatezza dei motivi di ricorso dal terzo al quinto, atteso che la Corte di merito, nell’evidenziare come la valutazione sulla professionalità dei dipendenti, rilevante ai fini dei citati parametri, non fosse affidata ad un soggetto terzo ma eseguita direttamente dal datore di lavoro, non ha inteso aggiungere un requisito di legittimità della procedura di licenziamento collettivo non previsto dalla legge, ma unicamente avvalorare e argomentare il difetto di oggettività e di imparzialità delle modalità applicative del criterio di scelta, pure astrattamente legittimo.
23. Parimenti infondato è l’ultimo motivo di ricorso, atteso che l’esigenza che i criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità e le modalità applicative degli stessi siano basati su elementi oggettivi e verificabili trova fonte nel dato normativo, alla cui applicazione il giudice è vincolato.
24. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.
25. Non si fa luogo alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità poiché la controparte è rimasta intimata.
26. Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13, se dovuto.