CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18202 depositata il 4 luglio 2025

Lavoro – Esposizione ad amianto – Risarcimento danni – Nesso causale – Malattie professionali – Responsabilità datoriale – Inadeguatezza delle misure di protezione dei lavoratori – Onere probatorio – Danno iure hereditario – Danno iure proprio – Rigetto

Fatti di causa

 1. La Corte d’Appello di Roma, in parziale riforma di sentenza del Tribunale della stessa sede, ha condannato (…) al pagamento in favore degli eredi di (…) della somma di € 31.536 ciascuno (in favore della vedova e dei due figli) a titolo di risarcimento del danno iure hereditario (somma minore di quella liquidata a tale titolo in primo grado) e delle somme per ciascuno specificate (tra € 85.758,30 ed € 263.872 in favore della vedova, dei due figli, dei quattro nipoti) a titolo di risarcimento del danno iure proprio (come in primo grado), oltre accessori, per il decesso per mesotelioma pleurico, in data 21.2.2010, all’età di 74 anni, del dante causa, dipendente per circa 40 anni con mansioni di meccanico addetto alla riparazione di autobus, con esposizione ad amianto nel corso dell’attività lavorativa, a causa dell’inadeguatezza delle misure di protezione dei lavoratori.

 2. Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso la società, con sei motivi, cui hanno resistito con controricorso gli eredi del lavoratore; entrambe le parti hanno depositato memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza.

Ragioni della decisione

 1. Con il primo motivo del ricorso per cassazione la società deduce (art. 360, n. 3,c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 414, n. 4 e n. 5 c.p.c., 2087 e 2697c.c.,9,15, 18,19, 21, 25 d.P.R. n. 303/1956): sostiene che erroneamente sono stati ritenuti provati il nesso di casualità con la patologia e la mancata adozione da parte del datore di lavoro delle misure idonee a pervenire l’esposizione dei lavoratori alle polveri di amianto.

 2. Con il secondo motivo ,la sentenza impugnata viene censurata (art.360,n.3,c.p.c.) per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2087c.c. ,62,194,198,210, 414,n.4 e n.5,c.p.c., anche in riferimento alla relazione di CTU in primo grado e al parere CONTARP INAIL del 22.2.2005 sull’azienda (…) sostenendo l’erronea ammissione di CTU in Assenza di allegazioni e prova del nesso di causalità tra patologia e nocività dell’ambiente di lavoro da parte degli eredi del lavoratore, e perché la CTU si è fondata su documentazione non allegata e prodotta in giudizio, acquisita dall’ausiliare senza il consenso delle parti.

 3. Con il terzo motivo ,la società ricorrente deduce (art. 360,n.3,c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt. 416 c.p.c., artt. 2087 e 2697c.c., anche in riferimento alla relazione di CTU in primo grado, nonché degli artt. 9,15,18,19,21,25 d.P.R. n. 303/1956: sostiene che erroneamente è stato escluso dalla sentenza impugnata che il datore di lavoro avesse adottato tutte le misure di prevenzione e sicurezza all’epoca dei fatti ed è stato ritenuto che fosse ben nota la pericolosità dell’amianto prima del 1970.

 4. Con il quarto motivo ,la società ricorrente deduce(art. 360,n. 4 e n. 5,c.p.c.) violazione e falsa applicazione degli artt.112,115,116 c.p.c., anche per vizio di error in procedendo per omessa pronuncia e motivazione ed esame di fatto decisivo, in relazione alla prova del nesso di causalità, basata sulla deposizione di un solo testimone, sorvolando sulle altre prove emerse nel corso dell’istruttoria, compresa quella sugli indumenti da lavoro.

 5. Con il quinto motivo ,la sentenza impugnata viene censurata (art. 360, n.4 e n.5, c.p.c.) per violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 414, n. 4 e n. 5 c.p.c., 2087, 2059 c.c.,112, 115 e 116 c.p.c., anche per error in procedendo per omessa pronuncia, per mancata individuazione degli (e motivazione sugli) elementi probatori concreti con riferimento a ciascuno dei principi affermati in sentenza in materia di risarcimento dei danni iure proprio.

 6. Con il sesto motivo ,parte ricorrente denuncia (art. 360,n. 4 e n.5, c.p.c.) omesso esame di fatto decisivo e violazione degli artt. 112, 115 e 116 cpc, anche per error in procedendo per omessa motivazione, circa i rapporti e l’intensità del legame affettivo dei quattro nipoti con il dante causa e con riferimento al legame e al preteso danno patito da due dei quattro nipoti (figli di (…).

7. I primi tre motivi, da trattare congiuntamente perché tutti concernenti la prova della nocività dell’ambiente di lavoro, della mancanza di precauzioni sufficienti come prescritte dalla legge, del nesso di causa con la patologia che ha determinato il decesso del lavoratore, sono inammissibili.

 8. Essi prospettano, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, proponendo una propria diversa valutazione, corrispondente ad un mero dissenso motivazionale che non inficia la legittimità della sentenza impugnata, non essendo consentito trasformare il giudizio di cassazione nel terzo grado di merito nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame (v. Cass. n. 8758/2017,n. 29404/2017, n. 18721/2018, n. 20814/2018, n.1229/2019, S.U. n. 34476/2019 , n.15568/2020, S.U.20867/2020, n. 5987/2021, n. 20553/2021, n. 6774/2022, n. 36349/2023, nonché, in controversie in materia di risarcimento dei danni da malattia professionale, Cass. n. 27571/2024, n. 27572/2024, n. 27584/2024, n. 27693/2024, n. 29110/2024,n. 29116/2024).

 9. Il quarto motivo, riguardante la prova del nesso causale in materia di malattie professionali, non è fondato.

10. La pronuncia impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità che, in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, applica la regola contenuta nell’art. 41 c.p., per cui il rapporto causale trae vento e danno è governato dal principio dell’equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell’evento, salvo che il nesso eziologico sia interrotto dalla sopravvenienza di un fattore sufficiente da solo a produrre l’evento, tale da far degradare le cause antecedenti a semplici occasioni (v. Cass.n.13954/2014, n. 38123/2021, n.15852/2024).

 11. La sentenza impugnata ha accertato, sulla base della CTU (e di altri elementi, quali il riconoscimento della rendita per malattia professionale a opera dell’INAIL) il nesso causale tra esposizione del lavoratore ad amianto sul luogo di lavoro nel periodo considerato e la patologia contratta.

 12. In proposito, questa Corte, di recente, ha chiarito che, in tema di risarcimento del danno, il nesso causale tra l’esposizione ad amianto e il decesso intervenuto per tumore polmonare può ritenersi provato quando, sulla scorta delle risultanze scientifiche e delle evidenze già note al momento dei fatti e secondo il criterio del “più probabile che non”, possa desumersi che la non occasionale esposizione all’agente patogeno – in relazione alle modalità di esecuzione delle incombenze lavorative, alle mansioni svolte e all’assenza di strumenti di protezione individuale -abbia prodotto un effetto patogenico sull’insorgenza o sulla latenza della malattia (Cass n.13512/2022);

una volta accertata la presenza di uno dei fattori di rischio (nel caso di specie l’esposizione all’amianto), che scientificamente si pongono come idonei antecedenti causali della malattia, prima, e del decesso, poi, va affermata la sussistenza del nesso di causalità tra quel fattore di rischio e la malattia e quindi il decesso, anche eventualmente in termini di concausalità, in presenza della non occasionale esposizione all’agente patogeno, di determinate modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, dell’assenza di strumenti di protezione individuale, salvo che sussista altro fattore, estraneo all’attività lavorativa o all’ambiente lavorativo, da solo idoneo a determinare la malattia e, poi, il decesso (Cass. n. 28548/2024).

 13. Quanto alla distribuzione dell’onere probatorio ai sensi dell’art. 2087c.c., il Collegio intende dare continuità alla consolidata giurisprudenza di legittimità in base alla quale il contenuto dell’obbligo di sicurezza, previsto dall’art. 2087 c.c., non determina una responsabilità oggettiva a carico del datore di lavoro, essendo necessario che la sua condotta, commissiva od omissiva ,sia sorretta da un elemento soggettivo, almeno colposo, quale il difetto di diligenza nella predisposizione di misure idonee a prevenire ragioni di danno per il lavoratore; ne consegue che sono a carico del lavoratore, quale creditore dell’obbligo di sicurezza, gli oneri di allegazione circa la fonte da cui scaturisce siffatto obbligo del termine di scadenza e dell’inadempimento; nondimeno l’individuazione delle misure di prevenzione che il datore avrebbe dovuto adottare e l’identificazione della condotta che nello specifico ne ha determinato la violazione devono essere modulati in relazione alle concrete circostanze e alla complessità o peculiarità della situazione che ha determinato l’esposizione al pericolo (Cass. n. 29909/2021; cfr. anche Cass. n. 10319/2017, che ha precisato che il lavoratore che agisca, nei confronti del datore di lavoro, per il risarcimento integrale del danno patito a seguito di infortunio sul lavoro ha l’onere di provare il fatto costituente l’inadempimento ed il nesso di causalità materiale tra l’inadempimento ed il danno, ma non anche la colpa della controparte, nei cui confronti opera la presunzione ex art. 1218 c.c.; Cass.n.644/2005 in ordine alla responsabilità dell’imprenditore ex  art. 2087c.c. non oggettiva, ma tuttavia non circoscritta alla violazione di regole d’esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate, e volta a evitare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l’omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l’integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull’esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico).

14. Quanto alla prospettata carenza di norme in materia di protezione dei lavoratori dall’amianto e da sostanze nocive all’epoca, è sufficiente qui ricordare, come ha fatto la Corte di merito, la normativa in materia di protezione dalle polveri di cui al d.P.R.303/1956; invero (cfr. Cass. n. 28981/2017), già all’epoca dell’attività lavorativa svolta, la conoscenza della nocività dell’amianto per la salute era nota, dato che essa risale all’inizio del 1900 (se ne parla già nel R.D.14.06.1909, n. 442 in tema di lavori ritenuti insalubri, e nel R.D. n.1720/1936);

ai fini della responsabilità datoriale, va escluso il raggiungimento della prova liberatoria nella predisposizione delle misure di sicurezza di cui agli artt. 9  e 21 d.P.R. n.303/1956 e delle altre indicate nella sentenza gravata, in mancanza di dimostrazione dell’adozione di comportamenti specifiche, ancorché non espressamente dettati dalla legge (o da altre fonti equiparate), fossero tuttavia suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche e dagli standard di sicurezza normalmente osservati (Cass.n.16149/2014,n.12445/2006; v. anche Cass. n. 34419/2024 che specifica che, in tema di responsabilità dell’imprenditore per il danno da esposizione del lavoratore a polveri di amianto, ex art. 2087 c.c., il datore di lavoro ha l’onere di provare l’adozione di misure idonee a impedire o a ridurre lo sviluppo e la dispersione delle polveri nell’ambiente di lavoro, a prescindere sia dall’accertamento di una specifica nocività rispetto a determinate patologie-essendo comunque accertata la nocività della polvere, di qualsiasi sostanza, per l’apparato respiratorio – sia dall’acquisizione della certezza scientifica sul nesso causale fra esposizione alla sostanza nociva e patologia diversa, e letale, rispetto a quella per la quale la nocività è già accertata all’epoca dello svolgimento dell’attività lavorativa).

15. Neppure sono fondati il quinto e sesto motivo sulla prova del danno parentale nel caso concreto.

16. Premesso che il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla sola verifica della violazione del cd. minimo costituzionale richiesto dall’art.111, sesto comma, Cost. (Cass .S.U. n. 8053 e 8054/2014, n. 23940/2017, n.16595/2019),osserva il Collegio che, nel caso di specie la corte ha esplicitato adeguatamente il percorso logico-argomentativo che l’ha portata a confermare la quantificazione operata dal Tribunale in riferimento agli elementi idonei a dimensionare il risarcimento all’effettiva entità del pregiudizio sofferto; e ciò in base alla valutazione delle testimonianze con riferimento a ciascuno dei familiari (p. 10 della motivazione della sentenza impugnata) e considerata la differenziazione della posizione dei nipoti (p.12), in riferimento a congrui ed esplicitati criteri di liquidazione (le tabelle del Tribunale di Roma-v., in materia di personalizzazione del risarcimento del danno patito dai congiunti, Cass. n. 26140/2023).

17. In ragione della soccombenza la società ricorrente deve essere condannata alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore di parte controricorrente, liquidate complessivamente come da dispositivo, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario; al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 15.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge, da distrarsi.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.p.r. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13, se dovuto.