CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 18211 depositata il 3 luglio 2024

Riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato – Pagamento delle differenze retributive – Eterodirezione – Omesso esame di elementi istruttori – Doppia conforme – Inammissibilità 

Rilevato che

1. La Corte di appello di Bari, con la sentenza n. 1337/2022, ha confermato la pronuncia del Tribunale di Foggia che aveva respinto la domanda, proposta da D.S.M. nei confronti di S. M., titolare del “P.S.M.”, diretta ad ottenere il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato, dal 27.5.2014 al 2.10.2014, quale addetto alla guardiania e sorveglianza (Cat. A2 del CCNL Imprese addette alla guardiania) e la condanna al pagamento delle differenze retributive quantificate in euro 19.376,00.

2. I giudici di seconde cure anno rilevato, dopo avere richiamato i principi di legittimità in materia, che non erano emersi elementi convincenti a conferma della esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti in causa atteso che dalle risultanze istruttorie non era emerso che il D.S. fosse stato soggetto alle direttive e ai controlli da parte del S.

3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione D.S.M. affidato a due motivi. L’intimato non ha svolto attività difensiva.

4. Il D.S. ha depositato memoria.

5. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.

Considerato che

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione degli artt. 115  e 116 cpc, sostenendo che, se i giudici di merito avessero voluto considerare le dichiarazioni testimoniali rese su istanza di esso lavoratore, avrebbero senz’altro riscontrato l’idoneità delle mansioni svolte dal D.S. e l’eterodirezione da parte di S.M. a costituire il classico rapporto di lavoro subordinato.

3. Con il secondo motivo si censura la violazione dell’art. 360 co. 1 n. 5 cpc in relazione agli artt. 115 e 116 cpc, per la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio rappresentata dalla deposizione del teste Rinaldi che, a differenza di quanto ritenuto dalla Corte distrettuale, era generica e avulsa da ogni riferimento spaziale e temporale.

4. I motivi, da esaminare congiuntamente per la loro interferenza, sono inammissibili.

5. E’ un principio ormai consolidato quello secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 19547/2017; Cass. n. 29404/2017).

6. In particolare, in tema di ricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione: ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame (Cass. n. 20867/2020; Cass. n. 29867/2020; Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014).

7. Inoltre, l’omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo se i fatti storici, come detto nel caso in esame, sono stati comunque presi in considerazione (Cass. n. 19881/2014; Cass. n. 27415/2018) avendo la Corte territoriale motivato adeguatamente sulla problematica in ordine alla affermata prosecuzione del maneggio di denaro nell’espletamento delle nuove mansioni di addetto “MCT” (monitoraggio centralizzato di tratta) con particolare riferimento alla gestione dele somme cd. “fuori fondo”.

8. Quanto poi all’omesso esame, denunciato in particolare con il terzo motivo (di mancata considerazione del documento citato), al di là della sua non decisività per inidoneità a determinare un esito diverso della controversia (Cass. 4 ottobre 2017, n. 23238; Cass. 25 giugno 2018, n. 16703), è stato ritenuto in sostanza irrilevante dalla Corte territoriale in quanto superato dall’accertamento circa le modalità e durata della erogazione della indennità in questione che dimostravano l’esistenza di un uso aziendale.

9.Deve, poi, deve osservarsi, da un lato, che si verte in una ipotesi di c.d. doppia conforme ex art. 348 ter, comma 5 cpc ove il ricorrente non ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse siano tra loro diverse; dall’altro, è opportuno ribadire che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017).

10. Nella fattispecie, pertanto, deve rilevarsi che le censure non si sostanziano in violazioni o falsa applicazione delle disposizioni denunciate, ma tendono alla sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda (Cass. n. 27197/2011; Cass. n. 6288/2011, Cass. n. 16038/2013), non consentita in sede di legittimità.

11. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

12. Nulla va disposto per le spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

13. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Nulla per le spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.