CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18436 depositata il 7 luglio 2025
Lavoro – Astensione per maternità – Compensazione contributi dovuti all’Inps – Obbligo di pagamento – Indennità di maternità – Indennità di volo – Riliquidazione – Pagamento parziale – Anticipazioni – Conguaglio – Inammissibilità
Rilevato che
Con sentenza n. 324/20, la Corte d’appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di T.L., assistente di volo presso compagnia aerea, volta alla riliquidazione della indennità di maternità dovuta dall’Inps e pagata solo in parte, ovvero conteggiando, quale voce retributiva, l’indennità di volo al 50% anziché al 100%.
Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per un motivo, illustrato da memoria.
T.L. resiste con controricorso, illustrato da memoria.
All’esito dell’odierna udienza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
Considerato che
Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 47 d.P.R. n.639/70, per non avere la Corte d’appello rilevato l’intervenuta decadenza dall’azione.
Il motivo è inammissibile.
Va premesso che, in un caso relativo al pagamento in misura minore dell’indennità di maternità proprio con riguardo al conteggio dell’indennità di volo (al 50% o 100%), questa Corte (Cass.n.12400/24) ha affermato che la decadenza è annuale ex art. 47, co.6 d.P.R. n.639/70, con decorrenza del relativo termine dal pagamento parziale della prestazione, senza alcuna rilevanza dei termini del procedimento amministrativo di cui all’art. 47, co.1 e 2, d.P.R. n.639 cit.
Nel caso di specie, il ricorso giurisdizionale è stato depositato il 3.8.2018 e l’Inps fa decorrere l’anno dalle date delle anticipazioni del trattamento effettuate dal datore di lavoro a partire dal luglio 2016, ovvero dall’inizio del periodo di astensione per maternità, fino all’agosto 2017.
Ora, ai sensi dell’art. 22, co.2 d.lgs. n.151/2001, l’indennità di maternità è corrisposta con le modalità fissate dall’art.1 d.l. n.663/1979, conv. con modif. in l. n.33/1980.
Ai sensi dell’art.1, co.1 d.l. n.663/1979, poi, l’indennità è erogata dal datore di lavoro, quale adiectus solutionis causa dell’Inps, all’atto della corresponsione della retribuzione “per il periodo di paga durante il quale il lavoratore ha ripreso l’attività lavorativa”, cioè il periodo di paga successivo al rientro dal periodo di astensione per maternità.
Durante il periodo di astensione, il datore corrisponde solo un’anticipazione, non inferiore al 50% della retribuzione del mese precedente, e stabilita nella sua misura dalla contrattazione collettiva.
Il datore di lavoro infine conguaglia quanto pagato sia a titolo di anticipazione sia a titolo di saldo, tramite la compensazione dei contributi dovuti all’Inps (art.1, co.2).
Ora, l’Inps fa riferimento alle sole date mensili delle anticipazioni, senza indicare le date delle singole anticipazioni mensili da cui, di volta in volta, decorrerebbe la decadenza.
Il ricorso è altresì generico poiché non allega se le anticipazioni corrisposte fossero pari all’intero importo riconosciuto poi dall’Inps, o se – come è possibile in base all’art.1, co.1 – fossero solo parziali (50% della retribuzione del mese precedente o diversa misura fissata dalla contrattazione collettiva) poiché il saldo doveva essere pagato dal datore alla ripresa dell’attività lavorativa.
Il pagamento parziale costituente il dies a quo della decadenza annuale ex art. 47, co.6 d.P.R. n.639/1970 non può che essere, ai sensi dell’art.1, co.1 d.l. n.663/1979 il pagamento dell’intera indennità da parte del datore di lavoro, dovuta al termine del periodo di astensione per maternità, in concomitanza con la ripresa dell’attività lavorativa – la quale si assume in tesi inferiore a quella spettante – e non il pagamento delle sole anticipazioni nella misura del 50% (o nella diversa misura prevista dalla contrattazione collettiva), senza conteggiare il saldo dovuto all’atto della ripresa dell’attività lavorativa.
Che tale ultima evenienza sia occorsa nel caso di specie, tuttavia, l’Inps non specifica nel ricorso, il quale risulta così inammissibile.
All’inammissibilità del ricorso segue condanna alle spese di lite secondo soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso;
condanna l’Inps al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di cassazione, liquidate in € 2500 per compensi, € 200 per esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge;
dà atto che, attesa l’inammissibilità del ricorso, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell’art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo al ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso.