CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18512 depositata l’ 8 giugno 2026

Licenziamento in tronco – Contratto di lavoro subordinato – Patto di prova – Indennità di mancato preavviso – Differenze retributive – Lavoro straordinario, festività, ferie e permessi non goduti – Risarcimento danno – Omesso versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali – Rigetto

Fatti di causa

1. La Corte di Appello di Bari ha rigettato l’appello proposto da V.M. avverso la sentenza del Tribunale di Bari che aveva condannato F.S. (titolare della ditta individuale B.S.S.) al pagamento della somma di € 1361,93 a titolo di retribuzione ordinaria, mensilità aggiuntive e TFR relative al periodo dal 21.11.2012 al 8.1.2013 ed aveva respinto le restanti domande, volte ad accertare l’illegittimità e/o la nullità del patto di prova apposto al contratto di lavoro subordinato stipulato con F.S. in data 21.11.2012 e del licenziamento in tronco intimatole in data 9.1.2013, la riassunzione o, in difetto, il pagamento dell’indennità prevista dalla legge n. 108/1990 oltre accessori, il pagamento dell’indennità di mancato preavviso, delle ulteriori differenze retributive per lavoro straordinario, festività, ferie e permessi non goduti, delle spese per la redazione del conteggio ed il risarcimento del danno per l’omesso versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché per violazione della legge privacy; ha altresì escluso i profili di responsabilità del datore di lavoro per lite temeraria ex art. 96 cod. proc. civ.

V.M. aveva dedotto di avere lavorato come commessa alle dipendenze del S. dal 17.10.2012 al 9.1.2013 (data in cui era stata licenziata in tronco durante l’orario lavorativo con invito ad allontanarsi immediatamente dal posto di lavoro) ed aveva precisato che il rapporto era stato formalizzato solo in data 21.11.2012 con la sottoscrizione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time; aveva inoltre dedotto di avere impugnato il licenziamento in data 9.1.2013 e di avere ricevuto in data 10.1.2013 una comunicazione datata 8.1.2013 con cui era stata informata della cessazione del periodo di prova per mancata prosecuzione positiva a far data dal 8.1.2013.

Aveva pertanto impugnato la missiva del 10.1.2013 rilevando la mancata previsione di un periodo di prova all’inizio del rapporto lavorativo, la nullità del patto di prova apposto al contratto stipulato in data 21.11.2012, l’illegittimità e/o la nullità del licenziamento ed aveva lamentato di non avere percepito alcuna retribuzione mensile né alcuna spettanza di fine rapporto.

2. La Corte territoriale, disattesa la censura riguardante la limitazione della lista testi operata dal primo giudice, ha ritenuto indimostrato lo svolgimento di una prestazione lavorativa subordinata da parte della M. nel periodo anteriore alla data di formale assunzione (17.10.2012-21.11.2012).  

3. A fronte del mancato assolvimento dell’onere di allegazione, ed avendo escluso che i poteri ufficiosi del giudice potessero sopperire alle carenze probatorie delle parti, il giudice di appello ha considerato infondata la doglianza riguardante il mancato esercizio di poteri ex art. 421 cod. proc. civ. da parte del primo giudice.  

4. Ha ritenuto inconsistenti i rilievi riguardanti le diverse conclusioni contenute nel verbale di accertamento e notificazione della Guardia di Finanza all’esito di ispezione del 22.1.2013, atteso che la sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti in epoca anteriore alla formale assunzione era stata desunta in forza di un apprezzamento induttivo, fondato su riscontri testimoniali rimasti ignoti e disattesi in giudizio, e comunque al di fuori di una cognizione diretta dei fatti.

5. Ha pertanto considerato assorbito il quinto motivo di appello, riguardante la contestata declaratoria di legittimità dell’impugnato licenziamento del 9.1.2013 ed ha ritenuto infondati i restanti motivi, riguardanti il mancato riconoscimento degli straordinari, del lavoro festivo, delle ferie e dei permessi non goduti ed il risarcimento del danno da lite temeraria.

6. Avverso tale sentenza V.M. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi.

7. F.S. ha resistito con controricorso, illustrato da memoria.

Ragioni della decisione

1.Con il primo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 2094, 2697, 2727 e 2729 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.  

Richiama i principi secondo cui la prestazione di attività lavorativa onerosa all’interno dei locali dell’azienda, con materiali ed attrezzature proprie della stessa e con modalità proprie di un lavoratore subordinato, in relazione a mansioni a carattere prettamente esecutivo, come quelle di commessa, comporta una presunzione di subordinazione, e secondo cui  l’assenza di rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario e la forma della retribuzione possono costituire indici rivelatori della subordinazione.

Sostiene che lo svolgimento, da parte della M., di mansioni di commessa all’interno dei locali aziendali adibiti alla vendita e con attrezzature aziendali comportava la presunzione del vincolo di subordinazione fin dal 17.10.2012; lamenta la valutazione atomistica di circostanze che, singolarmente prive di valore decisivo, avrebbero dovuto essere valutate globalmente (l’etero organizzazione, il calcolo della retribuzione, il carattere ripetitivo delle mansioni, la denuncia presentata dalla lavoratrice alla Guardia di Finanza in data 9.1.2013, l’emissione dell’ordinanza ingiunzione n. 10694/E da parte dell’Ispettorato del Lavoro di Bari, sulla base del rapporto pervenuto in data 20.3.2013 dalla guardia di Finanza).

Si duole altresì della valutazione atomistica delle deposizioni testimoniali, ritenute singolarmente prive di concreta valenza indiziaria e giudicate frammentariamente.

Rimarca la grave contraddizione logica tra la qualificazione del rapporto in termini di subordinazione per il periodo formalizzato e la ritenuta insussistenza della prova della subordinazione per il periodo antecedente, essendo incontestato e provato l’inserimento della lavoratrice nell’organizzazione aziendale per lo svolgimento di mansioni di commessa, con osservanza di un orario fisso e predeterminato nel periodo regolarizzato.

2. Il motivo è inammissibile, in quanto non coglie il decisum.

La Corte territoriale ha effettuato una valutazione globale di tutte le deposizioni testimoniali ed ha accertato l’instaurazione del rapporto di lavoro tra le parti in data 21.11.2012, sulla base delle dichiarazioni rese dalla teste Z., ritenute maggiormente attendibili rispetto a quelle dei testi di parte ricorrente, che ha considerato nel loro complesso inconsistenti, in quanto rese sulla base di una conoscenza ab extrinseco dei fatti.

La Corte territoriale ha in particolare ritenuto irrilevante la deposizione del teste Iacopino ed ha valutato sostanzialmente irrilevante la deposizione del teste M. alla luce del  vincolo di parentela con la ricorrente, della circostanza che si era limitato in parte a riportare quanto riferito dalla sorella e della circostanza che non era mai entrato nel negozio; ha inoltre rilevato che non era stata impugnata la statuizione della sentenza di primo grado riguardante l’inconcludenza della deposizione del teste M., estraneo al contesto lavorativo della ricorrente, e l’ha comunque ritenuta generica e contraddittoria.

Ha poi valutato anche l’assenza di riscontri documentali a supporto della tesi della M. ed ha ritenuto che le risultanze del verbale di accertamento e notificazione della Guardia di Finanza all’esito di ispezione del 22.1.2013, che aveva ritenuto la sussistenza di un rapporto di lavoro tra le parti in epoca anteriore alla formale assunzione in forza di un apprezzamento induttivo, (fondato su riscontri testimoniali rimasti ignoti, al di fuori di una cognizione diretta dei fatti) siano state superate dall’esito della prova testimoniale; ne ha dunque escluso qualsivoglia valenza indiziaria.

Avendo la Corte territoriale ritenuto indimostrati lo svolgimento di una prestazione onerosa da parte della lavoratrice all’interno dei locali aziendali con decorrenza dal 17.10.2012 la sussistenza di alcun indice della subordinazione nel periodo anteriore al 21.11.2012, non poteva svolgere alcun ragionamento presuntivo riguardo a detto periodo.

3.  Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 cod. proc. civ. per nullità del procedimento ed inesistenza del requisito motivazionale, nonché dell’art. 115 cod. proc. civ. per travisamento della prova, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.  

Lamenta la grave contraddizione logica della sentenza impugnata, che pur avendo qualificato come subordinato il rapporto di lavoro intercorso tra le parti dal 21.11.2012 al 9.1.2013, ha ritenuto insussistente la prova della subordinazione per il periodo precedente.

Si duole inoltre del carattere perplesso ed incomprensibile della motivazione della sentenza impugnata, che ha rigettato la censura con cui era stata dedotta la sussistenza di vizi logici nell’esame delle deposizioni dei testi di parte ricorrente; denuncia l’apparenza della motivazione della sentenza di primo grado, evidenziando che la devalutazione di tali deposizioni si era basata su argomentazioni logicamente inconciliabili.

Evidenzia che i testi addotti da parte ricorrente nulla avevano riferito in ordine alla soggezione del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo, né al contenuto delle direttive impartite, in quanto tali circostanze non avevano formato oggetto dei capitoli di prova ammessi, ed il Tribunale si era astenuto dal porre domande a chiarimento; richiama i principi espressi da questa Corte riguardo ai poteri officiosi del giudice, lamentando la violazione dell’art. 421 cod. proc. civ., in quanto la possibilità di porre domande è consentita, se non imposta, da tale disposizione.

Aggiunge che le statuizioni del Tribunale riguardanti la valutazione delle deposizioni testimoniali erano state impugnate nel loro insieme; lamenta pertanto la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ.  

Lamenta che la Corte territoriale era incorsa in errori di percezione della prova testimoniale; deduce l’apparenza della motivazione della sentenza impugnata riguardo alla deposizione del teste M.

Sostiene che dalla corretta lettura del quadro probatorio emerge la prova positiva del vincolo di subordinazione nel periodo che aveva preceduto la regolarizzazione; evidenzia che il datore di lavoro si era limitato a contestare lo svolgimento di qualsivoglia lavoro da parte della M. in epoca antecedente alla regolarizzazione.

4. Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione degli artt. 254, 257 e 421 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.  

Insiste nel sostenere che in una controversia promossa per l’accertamento della subordinazione, la possibilità del giudice di porre domande al di fuori delle circostanze capitolate riguardo all’orario di lavoro, alle mansioni svolte e alla posizione materiale della prestazione, è consentita se non imposta dall’art. 421 cod. proc. civ.

Evidenzia che le dichiarazioni della teste Z. erano condizionate dalla permanenza del vincolo di lavoro e che la teste L. aveva reso in giudizio dichiarazioni contrastanti rispetto a quelle precedentemente rese in sede ispettiva alla Guardia di Finanza, tanto che la M. aveva presentato denuncia-querela in danno della L.

Aggiunge che non è precluso riproporre al giudice di appello i testimoni dei quali era stata ritenuta superflua l’audizione.

5. Il secondo ed il terzo motivo, che vanno trattati congiuntamente per ragioni di connessione logica e giuridica, presentano profili di inammissibilità.

In disparte il rilievo che la prima doglianza riguardante l’apparenza della motivazione è riferita alla sentenza di primo grado, le censure tendono alla rilettura dell’intero quadro probatorio, facendo leva su contenuti specifici delle deposizioni dei testi, che nemmeno risultano dalla sentenza impugnata.

La censura relativa al travisamento della prova riguarda informazioni probatorie riferite ad una pluralità di fatti sostanziali si traduce in una doglianza sulla valutazione delle prove e finisce per sollecitare un giudizio di merito, inammissibile in questa sede.  

Nelle restanti parti le censure sono infondate, avendo la Corte territoriale valutato le risultanze istruttorie nel loro complesso ed essendo insussistente la denunciata contraddittorietà della motivazione.

La Corte territoriale ha infatti disatteso le rivendicazioni attoree riguardanti il periodo dal 17.10.2012 al 21.11.2012 sia in ragione dell’insufficienza delle risultanze istruttorie, sia “della carenza del piano assertivo”, ed ha escluso che il rapporto di lavoro tra le parti si fosse instaurato in epoca anteriore al 27.11.2012.  

A fronte di tali statuizioni, non può ritenersi dirimente il richiamo a Cass. n. 9823/2021 secondo la quale, considerato che nel rito del lavoro i fatti da allegare devono essere indicati in maniera specifica negli atti introduttivi, affinché le richieste probatorie rispondano al requisito di specificità, è sufficiente indicare come mezzi di prova i fatti allegati a fondamento delle pretese iniziali, senza necessità di riformularli separatamente come capi di prova (Cass. n. 19915/2016; Cass. n. 6214/2003); tale pronuncia postula dunque il corretto assolvimento degli oneri assertivi.

Né appare dirimente il richiamo a Cass. n. 1863/2010, la quale ha escluso che vada oltre l’ambito dei suoi poteri il giudice del lavoro che ascoltando un teste in una controversia in cui si assume che una persona ha svolto lavoro subordinato alle dipendenze di altra persona gli chieda di precisare se veniva rispettato un orario di lavoro, quali mansioni venivano svolte e in quale posizione materiale la prestazione veniva effettuata, tanto più se al ricorso vengano allegati conteggi su un dato orario di lavoro e date mansioni e se la controparte abbia specificamente contestato oltre alla natura subordinata del rapporto, lo svolgimento di un orario a tempo pieno.

Il principio secondo cui i poteri previsti dall’art. 421 cod. proc. civ. sicuramente consentono, se non impongono, tali domande, è stato infatti affermato in una fattispecie in cui era stata verificata sia l’allegazione che la contestazione dei fatti su cui vertevano le domande; più in generale l’esercizio dei poteri ufficiosi del giudice, nel rito del lavoro è condizionato dall’assolvimento degli oneri assertivi.

La Corte territoriale, che a fronte del mancato assolvimento degli oneri assertivi da parte della lavoratrice, ha ritenuto infondata la doglianza relativa al mancato utilizzo dei poteri ufficiosi da parte del primo giudice e non li ha a sua volta esercitati nel giudizio di appello, è dunque conforme a tali principi.  

6. La quarta censura richiama i primi tre motivi, evidenziando che la statuizione della sentenza impugnata riguardante l’assorbimento del quinto motivo di appello costituisce il frutto degli errori commessi dalla Corte territoriale nella valutazione del periodo dal 17.10.2012 al 21.11.2012 e denunciati con i motivi precedenti.

Evidenzia l’illegittimità del patto di prova e del licenziamento, essendo stata la prova espletata e conclusa con esito positivo in epoca anteriore alla formalizzazione del contratto in relazione alle medesime mansioni, dovendosi altrimenti far decorrere il periodo di prova dalla data di effettivo inizio del rapporto.  

7. Il motivo, riguardante il licenziamento, deve ritenersi assorbito.

8. Il ricorso va pertanto rigettato.

9. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.  

10. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

 Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4.500,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15% e accessori di legge;

ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.