CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18532 depositata il 7 luglio 2025
Contratti di lavoro – Cessione di ramo d’azienda – Eccezione di decadenza – Impugnazione – Trasferimento – Bilanciamento degli interessi – Situazioni soggettive – Normativa transitoria – Principi di diritto
Rilevato che
1. il Tribunale di Napoli Nord, decidendo i ricorsi riuniti proposti contro S.S.C. (…) s.r.l. (cedente) e I.C. s.r.l. (cessionaria) in liquidazione, volti alla contestazione ed impugnazione, da parte dei dipendenti interessati, della cessione di ramo di azienda (supermercato) dell’1.6.2010, con richiesta di ripristino dei rapporti di lavoro con la cedente e condanna al pagamento degli stipendi, rigettava l’eccezione di decadenza e respingeva le domande nel merito;
2. la Corte d’Appello di Napoli, pronunciandosi sull’appello principale dei lavoratori e su quello incidentale delle società, accoglieva quest’ultimo, dichiarando per l’effetto inammissibili i ricorsi di primo grado per intervenuta decadenza, argomentando le ragioni per cui riteneva di non seguire l’orientamento di questa Corte in materia di inapplicabilità del termine decadenziale introdotto dall’art. 32, comma 4, lett. c), legge n. 183/2010 (differito al 31.12.2011 in sede di prima applicazione, in ragione della proroga disposta dall’art. 2, comma 54, d.l. n. 225/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 10/2011) alle fattispecie perfezionatesi, come quella per cui è causa, in epoca antecedente l’entrata in vigore della legge n. 183/2010 cit.;
3. avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione 27 lavoratori tra gli originari litisconsorti, affidato a sei motivi;
resiste con controricorso G.S. s.p.a. (per effetto di fusione per incorporazione di S.S.C. (…) s.r.l.); le parti costituite hanno depositato memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;
Considerato che
1. la sentenza d’appello viene censurata con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione dell’art. 32, legge n. 183 del 2010, sul rilievo che la decadenza suddetta non trova applicazione alla cessione del contratto di lavoro avvenuta in epoca anteriore all’entrata in vigore della legge, come affermato in precedenti di questa Corte;
2. il motivo di ricorso è fondato e deve trovare accoglimento, condividendo questo Collegio le motivazioni, cui si dà in questa sede continuità e che si riportano, anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c., adottate nella sentenza n. 6649/2020, e nelle successive conformi (tra le quali Cass. n. 18954/2020, n. 20240/2020, n. 23526/2021, n. 12893/2023, n. 12898/2023, n. 19173/2023, n. 20407/2023, n. 14039/2024);
3. occorre premettere che:
– l’art. 252 disp. att. c.c. costituisce espressione del bilanciamento, che si impone in ipotesi di introduzione di un termine di decadenza prima non previsto, tra le due contrapposte esigenze: da un lato, quella di garantire l’efficacia del fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l’introduzione del termine decadenziale e, dall’altro, quella di tutelare l’interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile;
– tale bilanciamento è realizzato attraverso la previsione per cui la nuova disciplina si applica anche alle situazioni soggettive in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all’entrata in vigore della modifica legislativa;
– l’applicazione di detti principi richiede due condizioni:
a) la prima è rappresentata dal fatto che in precedenza non fosse previsto, per la fattispecie in esame, alcun termine di decadenza;
b) la seconda è costituita dal fatto che non sia disciplinata la fase transitoria tra i due regimi normativi;
4. la S.C., nei precedenti richiamati, ha proceduto ad analizzare il testo dell’art. 32, comma 4, cit. secondo il criterio prevalente di interpretazione letterale e con particolare attenzione alla locuzione “con termine decorrente dalla data del trasferimento”, al fine di accertare se potesse rinvenirsi nella disposizione suddetta l’individuazione della decorrenza dell’ambito operativo della norma, tale da manifestarsi appunto quale espressione di diritto intertemporale; al riguardo, ha ritenuto che il legislatore non si è limitato a specificare solo la tipologia della fattispecie contrattuale ora sottoposta a decadenza, ma individuando esattamente il termine da cui fare decorrere la stessa, ha di fatto limitato il campo di applicazione temporale della norma unicamente alle cessioni di contratti di lavoro in cui la data del trasferimento, ex art. 2112 c.c., sia successiva alla data di entrata in vigore della legge n. 183/2010, sul rilievo che la suddetta precisazione, nell’articolazione della norma, si manifesta anche, dinamicamente, come disposizione diretta a limitare l’ambito applicativo di operatività della disposizione di cui all’art. 252 disp. att. c.c.; con la conseguenza che la specifica indicazione del momento della data del trasferimento deve essere intesa come il dies a quo del termine di decadenza, e non come fatto generatore della decadenza medesima (che è invece il tempo) e, quindi, riveste una bivalenza esegetica che lo contraddistingue sia come elemento cronologico (da cui appunto far decorrere il termine) che quale espressione di diritto intertemporale diretta a disciplinare l’applicabilità del nuovo regime rispetto ad ipotesi in precedenza non soggette a decadenza;
5. al riguardo, si è ritenuto significativo il riferimento che il legislatore ha fatto al concetto di “trasferimento”, e non a quello, per esempio, di comunicazione preventiva del provvedimento della cessione ai lavoratori ovvero omettendo addirittura alcuna specificazione, proprio per sottolineare la circostanza che è il momento traslativo ad assumere decisività ai fini della decorrenza del termine decadenziale e, quindi, come logica conseguenza, la necessità che il suo avveramento, come fatto storico, avvenga sotto la vigenza della nuova legge;
6. si è quindi affermato che alle cessioni di contratti di lavoro, ai sensi dell’art. 2112 c.c., il cui trasferimento sia avvenuto prima dell’entrata in vigore della legge n. 183 del 2010, non si applica il termine di decadenza di cui all’art. 32, comma 4, lett. c) della legge citata (v. anche Cass. n. 966 del 2021);
7. per le ragioni esposte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata;
8. rimangono assorbiti in questa sede gli altri motivi di ricorso, concernenti, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 1362 c.c. (sull’interpretazione della domanda dei deducenti); violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. (in via subordinata al motivo precedente); nuovamente violazione dell’art. 112 c.p.c.(ai sensi dell’art. 360, n. 4, c.p.c., in via subordinata al motivo precedente); violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c. (ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c.); violazione e falsa applicazione degli artt. 43 e 93 della legge fallimentare e 75 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione alla costituzione in giudizio di I.C. S.r.l. in liquidazione;
9. la causa deve perciò essere rinviata alla medesima Corte d’Appello, in diversa composizione, per procedere a un nuovo esame della fattispecie alla luce dei principi di diritto richiamati, oltre che alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità;
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese.