CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18603 depositata l’ 8 giugno 2026
Rapporto di lavoro domestico – Inquadramento livello super – Regolarizzazione – Eccezione di rinuncia alla prescrizione – Inammissibilità
Fatti di causa
1.La Corte di Appello di Roma ha rigettato l’appello proposto da C.M.H.G. avverso la sentenza del Tribunale di Roma che, dopo avere revocato l’ordinanza emessa ai sensi dell’art. 423 cod. proc. civ., aveva condannato G.P. al pagamento in suo favore della somma di € 1.946,11 oltre accessori dal 29.5.2016 al soddisfo.
Il C. aveva dedotto di avere lavorato ininterrottamente come collaboratore domestico e addetto all’assistenza di persona non autosufficiente alle dipendenze dei coniugi M.D. e M.F. dal 1.10.1996 a maggio 2016, avendo proseguito il rapporto alle dipendenze del solo M.F. dal 2010 al maggio 2016 a seguito del decesso della D., avvenuto in data 6.5.2010; aveva inoltre allegato che il rapporto era stato regolarizzato solo a decorrere dal 1.3.1997 per 25 ore settimanali, inferiori a quelle effettivamente svolte.
Aveva inoltre precisato che, pur avendo svolto attività lavorativa per entrambi i coniugi, era stato formalmente assunto dalla D., totalmente cieca, esclusivamente per le agevolazioni e le detrazioni di cui usufruiva in quanto invalida e che la retribuzione gli era sempre stata corrisposta da M.F.
Aveva dunque agito in giudizio contro G.P., erede di M.F., chiedendo che venisse accertato che dal 1.3.1997 al 29.5.2016 era intercorso un rapporto di lavoro domestico alle dipendenze di M.D. e M.F., nonché il suo diritto all’inquadramento nel livello C super, con orario di 40 ore settimanali; aveva chiesto inoltre che G.P. venisse condannata al pagamento in suo favore della somma di € 84.250,95 (o della diversa somma dovuta) oltre accessori, di cui € 69.180,45 a titolo di differenze retributive e di € 19.025,50 a titolo di TFR, nonché al risarcimento del danno da omessa contribuzione e al versamento dei contributi dovuti e non prescritti agli Istituti previdenziali.
2. La Corte territoriale, valutate le risultanze istruttorie, ha condiviso le statuizioni del Tribunale, secondo cui al decesso della D. il rapporto di lavoro domestico con la medesima intercorrente era stato risolto, ed era stato successivamente instaurato un diverso rapporto di lavoro con M, escludendo quindi la dedotta unicità del rapporto di lavoro dal 1997 al 2016 ..
3. Ha in particolare evidenziato che erano rimaste prive di riscontro le circostanze che il C. avesse lavorato per entrambi i coniugi e che venisse retribuito dal F., ha evidenziato che solo dal 2009 la D. aveva iniziato ad avere seri e limitanti problemi di salute, in specie alla vista, ed ha escluso la sussistenza di un legittimo affidamento del C.
4. Considerato che nel quinquennio successivo alla data del decesso della datrice di lavoro (6.5.2010) non era intervenuto alcun atto interruttivo, ha ritenuto prescritti i crediti relativi al primo rapporto di lavoro ed ha disatteso l’eccezione di rinuncia alla prescrizione ex art. 2937 cod. civ., formulata dal lavoratore solo nel giudizio di appello, osservando che le dichiarazioni contenute nella memoria di costituzione dell’appellata non denotano una rinuncia ad avvalersi della prescrizione e che il pagamento della somma di € 4.000,00 a titolo di TFR prima dell’instaurazione della lite era riferito al secondo rapporto di lavoro.
5. Il giudice di appello ha poi evidenziato l’irrilevanza della nuova documentazione tardivamente prodotta dall’appellante, senza autorizzazione a ridosso dell’udienza di discussione e contestata dall’appellata (pertanto inammissibile), in quanto attestante i tentativi di bonario componimento della lite tra le parti, non andati a buon fine.
6. Ha ritenuto le dichiarazioni dei testi escussi insufficienti a fondare il riconoscimento di un inquadramento superiore (C super o B super) e lo svolgimento di un orario di lavoro superiore a quello regolarizzato.
7. Ha considerato assolutamente generica la doglianza relativa alla mancata escussione dell’altro teste indicato nel ricorso, non avendo la medesima chiarito la posizione del teste, se e come lo stesso avesse conoscenza diretta e puntuale dei fatti tale da comportare un esito diverso della lite, né la ragione per la quale non era stato citato, a fronte di un’ordinanza istruttoria che aveva lasciato l’appellante libero di individuare i nominativi dei due testi da escutere in giudizio.
8. Ha infine rilevato che era rimasta incensurata la statuizione del Tribunale riguardante la mancata dimostrazione della retrodatazione del rapporto al 1996.
9. Avverso tale sentenza il C. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di sette motivi, illustrati da memoria.
10. G.P. ha resistito con controricorso.
11. A seguito di formulazione della proposta di definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis, comma 2, cod. proc. civ., il C. ha presentato istanza di decisione ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
Ragioni della decisione
1.Con il primo motivo il ricorso denuncia vizio di nullità della sentenza in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ.
Lamenta la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata, che dopo avere richiamato il principio secondo cui è ravvisabile un unico rapporto di lavoro se dopo la morte del datore di lavoro il lavoratore presta adesione alla prosecuzione dello stesso rapporto di lavoro domestico in favore dell’altro componente della famiglia, ha omesso e svilito la combinazione e il peso dei dati fattuali relativi all’unicità del rapporto di lavoro.
Si duole dell’omessa valutazione dei presupposti fattuali della prosecuzione del rapporto e dell’adesione del lavoratore.
Osserva che, anche a voler ritenere lo svolgimento di un ragionamento presuntivo, il rapporto tra la premessa e le conclusioni della Corte territoriale non risponde alle regole di comune esperienza e ai criteri di verisimiglianza e probabilità.
Evidenzia la mancata valorizzazione dell’immediata assunzione da parte del coniuge superstite facente parte dello stesso nucleo familiare, il mancato pagamento del TFR al decesso del primo componente familiare, il calcolo unico del TFR alla morte dell’unico componente del nucleo familiare riportato nella corrispondenza del legale effettuato con riferimento alle buste paga emesse in relazione ai due contratti.
2. Il motivo presenta plurimi profili di inammissibilità; in primo luogo esso si presenta quale motivo misto in quanto nel denunziare sia vizio motivazionale sia violazione di principi in diritto tratti dalla giurisprudenza della Suprema Corte non consente di cogliere partitamente le ragioni di doglianza ascrivibili all’uno o all’altro vizio; in secondo luogo, la denunzia ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. risulta preclusa per <<doppia conforme>> dovendo trovare applicazione il disposto di cui all’art. 348-ter c.p.c., poi trasfuso nell’attuale art. 360 comma 4 c.p.c., dal momento che la decisione della Corte d’Appello non risulta in alcun modo essersi distaccata dal ragionamento del giudice di primo grado, né parte ricorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. Sez. L – Sentenza n. 20994 del 06/08/2019; Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 26774 del 22/12/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014).
Si deve poi rammentare che seguito alla riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell’art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di “mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od incomprensibile”, violazioni nemmeno dedotte nel caso di specie, mentre al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia “decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 23940 del 12/10/2017).
Inoltre la censura propone una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella effettuata dalla Corte territoriale attraverso la rilettura delle risultanze istruttorie.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).
3.Con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.
Addebita alla Corte territoriale di non avere posto a fondamento della decisione le prove offerte dalle parti e i fatti non specificamente contestati e di avere elaborato contenuti informativi non riconducibili a prove su cui è stata basata la risoluzione del caso.
Evidenzia che l’assunzione nel 2009, da parte di M.F., della badante per la moglie non è indicativa della circostanza che il M. aveva lavorato distintamente prima per la moglie e poi per il marito, e anzi comprova il contrario, considerato che all’aggravarsi delle condizioni fisiche della D. e dopo l’assunzione di un’altra figura professionale per l’assistenza personale diurna e notturna alla medesima, il C. non era stato licenziato.
Richiama la deposizione del teste P., da cui si desume che la D. già nel 1996 non era autosufficiente; evidenzia inoltre che le missive legali menzionate dalla sentenza impugnata non negano la sussistenza di un unico rapporto e la prosecuzione del primo, ma sottolineano i fatti occorsi nella loro successione cronologica, evidenziando il mancato pagamento del TFR al decesso della D.
Lamenta la mancata esplicitazione delle ragioni per le quali i bollettini dei versamenti dei contributi e i modelli CUD a nome di uno dei componenti del nucleo familiare escludano l’unicità del rapporto, e per le quali è stata esclusa l’unicità del rapporto, a fronte del pacifico espletamento di attività lavorativa per entrambi i coniugi, poi proseguita per il vedovo, dell’emissione da parte del F. in data 11.5.2010 delle buste paga del 2010 relative al rapporto costituito a nome della D., e del mancato versamento del TFR maturato a quella data.
4. Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5 cod. proc. civ., lamenta l’apparenza della motivazione sulla valutazione delle prove, censurando le statuizioni riguardanti l’inattendibilità dei testi ed evidenziando che dalle deposizioni non sono ricavabili le informazioni riportate nella sentenza impugnata.
Deduce che il teste P. non ha menzionato la badante assunta nel 2009 per la D. in quanto nulla gli era stato chiesto in proposito, e che dunque non ha mai negato la presenza della medesima; evidenzia inoltre che non risulta un suo contenzioso per l’eredità dello zio nei confronti dell’erede legittima e precisa che la sola frequentazione della casa di Velletri da parte di detto teste nelle festività e nei fine settimana non esclude la sua conoscenza diretta dei fatti; evidenzia che il teste Rossi aveva frequentato gli zii almeno una o due volte al mese negli ultimi venti anni della loro vita e che tale frequentazione non era dunque occasionale.
Lamenta che la sentenza impugnata non ha dato atto della precisazione del C., che all’udienza di comparizione delle parti nel giudizio di primo grado, tenutasi in data 21.11.2019 aveva precisato a verbale che la suocera era stata assunta come badante della D. nel 2009 ed evidenzia che il medesimo era in buona fede, né ha dato contezza del rilievo del fatto che il lavoratore avrebbe taciuto tale circostanza.
5. Con il quarto motivo il ricorso denuncia violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.
Insiste nel sostenere l’unicità del rapporto di lavoro, avendo il C. reso prestazioni in favore del nucleo familiare, composto fino al 2010 dai coniugi e poi solo dal vedovo.
Evidenzia che sui fatti dedotti dal lavoratore non vi era stata alcuna contestazione.
Osserva che dalla sentenza impugnata risulta che la P. con la difesa assunta nel giudizio di primo grado aveva chiarito di non essere in grado di ricostruire le vicende successive alla cessazione del rapporto con la D.; evidenzia che in tale atto aveva sollecitato una chiara e completa documentazione del M. riguardo alle sue generiche pretese economiche e che nella memoria in sede di gravame aveva dedotto di non essere in grado di verificare la fondatezza delle avverse pretese non essendo stata la datrice di lavoro, e non essendo stata posta in grado di reperire documenti all’interno dell’abitazione del de cuius.
6. Con il quinto motivo il ricorso denuncia violazione dell’art. 2937 cod. civ., ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto inammissibile l’eccezione di rinuncia alla prescrizione.
Deduce che tale eccezione può essere sollevata anche d’ufficio.
Lamenta un vizio motivazionale, a fronte dell’inidoneità degli elementi addotti dalla Corte territoriale ad escludere la rinuncia tacita alla prescrizione; evidenzia che nei gradi di merito era stato del tutto omesso l’esame del comportamento dell’erede.
Rimarca che la P. aveva riconosciuto di essere debitrice del lavoratore, gli aveva versato la somma di € 4000,00 imputata dal lavoratore ad acconto delle maggiori spettanze già reclamate per l’intero TFR e che tali circostanze denotano la rinuncia alla prescrizione, non avendo l’erede contestato l’esistenza del diritto del M.
7. Il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo, che per ragioni di connessione logica vanno trattati congiuntamente, sono inammissibili, in quanto non colgono il decisum e sollecitano un giudizio di merito attraverso la rilettura delle risultanze istruttorie e la valorizzazione del principio di non contestazione.
La Corte territoriale all’esito dell’istruttoria ha accertato che erano stati instaurati due distinti rapporti di lavoro (uno tra il C. e la D. dal 1997 al 6.5.2010 e uno tra il ricorrente e M.F. dal 12.5.2010 al 2016), avendo ritenuto indimostrato che il C. abbia lavorato per entrambi i coniugi fino al decesso della D., che vi fosse un legittimo affidamento del lavoratore sulla codatorialità e che il rapporto fosse proseguito con il F. senza soluzioni di continuità dopo la morte della moglie.
A fronte delle deduzioni contenute nel ricorso, secondo cui essendo la D. totalmente cieca, il C. pur avendo lavorato per entrambi i coniugi, era stato formalmente assunto dalla medesima esclusivamente per le agevolazioni e detrazioni di cui fruiva la medesima in quanto invalida, e secondo cui la
retribuzione gli veniva corrisposta dal F., ha evidenziato che tali circostanze non avevano formato oggetto del capitolato di prova articolato nel ricorso; ha inoltre osservato che per come accertato nella sentenza di primo grado, la D. solo dal 2009 aveva iniziato ad avere seri e limitanti problemi di salute, specie alla vista, tanto che era stata assunta una badante convivente per assisterla.
La sentenza impugnata non ha dunque ritenuto l’assunzione nel 2009 della badante per la moglie da parte di M.F. indicativa della circostanza che il M. aveva lavorato distintamente prima per la moglie e poi per il marito.
La Corte territoriale ha inoltre dato atto della corrispondenza intercorsa tra il precedente legale dell’appellante e l’appellata in cui i due rapporti di lavoro sono stati tenuti distinti e sono stati rivendicati due distinti TFR; ha poi esaminato il comportamento dell’erede, evidenziando che l’erogazione della somma di € 4000,00 a titolo di TFR prima dell’instaurazione della lite aveva fatto riferimento al secondo rapporto di lavoro, come accertato dal Tribunale e non contestato né smentito dal gravame ed ha escluso che da tale pagamento potesse desumersi la volontà di rinunciare alla prescrizione riguardo al precedente rapporto di lavoro.
Nel prospettare l’unicità del rapporto ed il riconoscimento, da parte dell’erede, del debito nei confronti del C. da parte dell’erede, nonché la rinuncia della stessa erede alla prescrizione, le censure fanno leva e su contenuti specifici degli atti processuali e delle prove, che non risultano dalla sentenza impugnata.
Rispetto a detti documenti, la censura nemmeno assolve agli oneri previsti dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ., in quanto non li trascrive integralmente e non li localizza; deduce inoltre la mancata contestazione e propone una diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella effettuata dalla Corte territoriale.
Occorre poi ribadire che «spetta al giudice del merito apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte» (Cass. n. 3680/2019 e negli stessi termini Cass. n. 27490/2019).
8. Con il sesto motivo, proposto come “Ricorso ex art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in relazione all’art. 345, 437, 116 e 115 c.p.c.”, il ricorso si duole della mancata ammissione della nuova documentazione volta a dimostrare la rinuncia alla prescrizione da parte della P.
Deduce che il documento allegato alla nota telematica del 29.5.2023, rilevante per la decisione della causa, era stato conosciuto e acquisito solo al tempo del deposito; precisa che era stata chiesta l’autorizzazione al deposito di tale documento, previa trasmissione al legale della parte appellata.
Richiama la comunicazione del 2.8.2017, evidenziando la decisività di tale documento; precisa che tramite il suo legale la P. aveva confermato quanto già pattuito tra Avvocati, allegando gli assegni circolari (di € 30.000,00 ciascuno) emessi dalla sua banca e intestati al lavoratore, in previsione dell’apposizione della firma per la mera formalizzazione dell’accordo raggiunto.
Critica la sentenza impugnata per avere escluso l’ammissibilità dei documenti prodotti con la suddetta nota di deposito e per averne tratto contenuti non presenti e contrari.
9. Il motivo è inammissibile.
La censura, che fa leva sul contenuto dei documenti di cui non è stata ammessa la produzione (contenuto specifico che non risulta dalla sentenza impugnata), non assolve agli oneri previsti dall’art. 366 n. 6 e 369 n. 4 cod. proc. civ. e difetta dunque di specificità, in quanto non riproduce tali documenti non li localizza, e non fornisce dunque alcun elemento dal quale possa desumersi che il prospettato accordo transattivo abbia comportato rinuncia alla prescrizione del diritto sotteso.
10. Con il settimo motivo, proposto come “Ricorso ex art. 360, comma 1, n. 3 e 4 c.p.c.”, il ricorso lamenta la mancata ammissione dell’altro teste indicato nel ricorso.
Lamenta un vizio motivazionale, evidenziando l’ammissibilità e la rilevanza delle deposizioni dell’ulteriore teste indicato nel ricorso e del teste di riferimento, in quanto vertenti sulle medesime circostanze di fatto sulle quali avevano deposto i testi le cui deposizioni erano state ritenute generiche ed inattendibili (il lavoro prestato indistintamente per i coniugi da parte del ricorrente, la prosecuzione del rapporto con il coniuge superstite dopo il decesso della D. e dell’orario di lavoro).
Sostiene che la verifica sulla decisività di una prova non ammessa va effettuata in relazione ai capitoli di prova e non alle persone fisiche dei testimoni; aggiunge che il primo giudice non si era pronunciato sull’istanza formulata nel verbale del 15.4.2019 ed aveva poi rigettato la domanda, in quanto sfornita di prova.
11. Il motivo è inammissibile.
La censura difetta di chiarezza e non si confronta con la sentenza impugnata, in quanto indica due testi non ammessi (mentre dalla sentenza impugnata ne risulta solo uno) e un teste di riferimento, non menzionato dalla sentenza impugnata.
La Corte territoriale ha ritenuto generica la doglianza relativa alla mancata escussione dell’altro teste indicato nel ricorso, non avendo la medesima doglianza chiarito la posizione del teste, se e come lo stesso avesse conoscenza diretta e puntuale dei fatti tale da comportare un esito diverso della lite, né la ragione per la quale non era stato citato, a fronte di un’ordinanza istruttoria che aveva lasciato l’appellante libero di individuare i nominativi dei due testi da escutere in giudizio.
La censura si limita ad argomentare sull’ammissibilità e rilevanza della prova con il teste indicato, senza censurare la statuizione secondo cui la doglianza non aveva dato contezza della mancata citazione del teste non ammesso, a fronte di un’ordinanza istruttoria che aveva lasciato l’appellante libero di individuare i nominativi dei due testi da escutere in giudizio .
12. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
14. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
15. Considerato che il giudizio viene concluso in conformità alla proposta di definizione anticipata, sussiste il presupposto indicato dall’art. 380 bis, ultimo comma, cod. proc. civ.; trovano applicazione il terzo e il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ.
P.Q.M.
Dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 4.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso delle spese generali in misura del 15% e accessori di legge;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, della somma equitativamente determinata in € 1.000,00 ai sensi dell’art. 96, comma terzo, cod. proc. civ. e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, dell’ulteriore somma di € 1.000,00 ai sensi dell’art. 96, comma quarto, cod. proc. civ.;
ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.