CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18821 depositata il 9 luglio 2025
Lavoro – Liquidazione della pensione anticipata – Richiesta di restituzione dell’indebito avanzata dall’Inps – Affidamento dell’assicurato – Danno patrimoniale – Danno esistenziale – Risarcimento
Rilevato che
Con sentenza del giorno 3.12.2019 n. 834, la Corte d’appello di Firenze accoglieva parzialmente il gravame proposto da V.M. avverso la sentenza del Tribunale di Siena che aveva accolto parzialmente il ricorso di quest’ultimo, volto ad opporsi alla richiesta di restituzione dell’indebito avanzata dall’Inps, relativa alle somme percepite a titolo di pensione VO, inizialmente riconosciuta e poi revocata, con contestuale condanna dell’Inps alla restituzione delle somme medio tempore trattenute sulla pensione.
Il tribunale accoglieva la domanda di indebito proposta dal ricorrente e respingeva la domanda risarcitoria, ritenendo insussistente la prova del danno.
La Corte d’appello, da parte sua, a sostegno dei propri assunti di accoglimento parziale del gravame del M., riteneva che doveva tutelarsi, ex art. 1175 c.c., l’affidamento dell’assicurato, atteso che gli enti previdenziali erano tenuti a condotte di diligenza, nella comunicazione dei dati in loro possesso, quindi, ha determinato in suo favore il risarcimento del danno, commisurandolo all’importo del rateo mensile di pensione a suo tempo liquidato per il periodo 1.11.16 (data immediatamente successiva alla revoca della pensione)-31.3.17 (data immediatamente anteriore, rispetto alla liquidazione della pensione anticipata), con esclusione della voce dei contributi volontari corrisposti per ottenere la pensione anticipata, della differenza tra il maggiore importo della pensione a suo tempo liquidata e quello della pensione anticipata e del danno corrispondente alle retribuzioni perdute per il fatto che il rapporto di lavoro si era risolto, in conseguenza del riconoscimento del diritto a pensione.
Avverso tale sentenza, l’Inps ricorre per cassazione sulla base di un motivo, mentre V.M. ha resistito con controricorso e ricorso incidentale, illustrato da memoria.
Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che
Con il motivo di ricorso principale l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 1223 c.c., in relazione all’art. 52 della legge n. 88 del 1989, così come modificato dall’art. 13 della legge n. 412/91, nonché dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva prefigurato come danno risarcibile quello consistente nel fatto che il M. si era visto venir meno un emolumento su cui aveva fatto affidamento, con la conseguenza che per la determinazione del quantum di tale risarcimento poteva prendersi come riferimento l’importo di pensione mensile a suo tempo liquidato: in buona sostanza, la Corte del merito aveva liquidato una voce di danno, quello esistenziale, in effetti mai richiesto dal M.
Con il motivo di ricorso incidentale, il M. deduce il vizio di nullità della sentenza e del procedimento, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per omesso esame circa un fatto decisivo, che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché per oggettiva contraddittorietà della motivazione, perché la Corte del merito non aveva ritenuto di riconoscere il risarcimento del danno, per € 30.264,76, a titolo di mancate retribuzioni, per il periodo dal 1.11.15 al 31.3.17, che sarebbero state perdute per il fatto che il rapporto di lavoro si era risolto in conseguenza del riconoscimento dell’originario diritto a pensione e ciò, perché era chiaro che il lavoratore aveva lasciato l’attività lavorativa, proprio a seguito del diritto a pensione.
Il motivo di ricorso principale è inammissibile perché non si confronta con la statuizione della Corte d’appello, secondo cui il danno liquidato riguardava la voce di danno patrimoniale dovuta per la mancata percezione della pensione, perché l’appellante si era visto venire meno un emolumento su cui aveva fatto affidamento (cfr. p. 4 della sentenza impugnata), in ragione della risoluzione del rapporto di lavoro in vista del pensionamento, e non certo un danno esistenziale, di cui non si riscontra traccia nel ragionamento della Corte del merito Premesso che il motivo di ricorso incidentale è tempestivo (alla luce della normativa Covid).
Lo stesso è, tuttavia, infondato, poiché la motivazione non risulta illogica e/o contraddittoria ma idonea alla comprensione del percorso logico sottostante alla decisione, né sussiste un omesso esame, avendo la Corte del merito affrontato il profilo attinente alla richiesta di risarcimento del danno con motivazione al di sopra del “minimo costituzionale” (cfr. Cass. sez. un. n. 8053/14).
Poiché il ricorso principale va dichiarato inammissibile e il ricorso incidentale va rigettato, le spese possono compensarsi per soccombenza reciproca.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 –bis dello stesso articolo 13.
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