CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18848 depositata il 10 giugno 2026

Lavoro – Impiego pubblico – Demansionamento – Risarcimento dei danni – Condotta di dequalificazione – Accertamento dell’inadempimento – Regole di correttezza e buona fede – Rigetto

Fatti di causa

 1. La Corte d’appello di Roma, con sentenza n. 2725/2022, pubblicata il 16 giugno 2022, giudicando in sede di rinvio, ha rigettato le originarie domande di G.A., S.P., M.L., C.B. e G.S., volte a sentir condannare (…) (AOUP) al risarcimento dei danni asseritamente derivati dalla condotta di dequalificazione tenuta dall’AOUP nei loro confronti.

Il giudizio dinanzi alla Corte territoriale romana è stato riassunto dai lavoratori a seguito della sentenza n. 4986 del 2 marzo 2018, con cui questa Corte aveva annullato la precedente pronuncia n. 1240/2011 emessa dalla Corte d’appello di Firenze in grado d’appello.

2. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Roma resa in sede di rinvio, i lavoratori propongono ricorso affidato a sei motivi, illustrato con memoria.

Resiste l’AOUP con controricorso.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., la violazione dei principi affermati nella sentenza rescindente e dunque dell’art. 2909 c.c., nonché il mancato esame di un fatto decisivo in relazione alla valutazione dell’inadempimento datoriale.

1.1. Sostengono anzitutto i ricorrenti che Corte territoriale non si sarebbe mossa nei limiti tracciati dalla sentenza rescindente della Corte di cassazione.

Accogliendo il precedente ricorso in relazione a due soli motivi, la sentenza rescindente avrebbe censurato la precedente pronuncia d’appello per aver applicato l’art. 2087 c.c. prescindendo dall’accertamento dell’inadempimento colpevole del datore di lavoro e per aver erroneamente dato per esistente il diritto soggettivo dei dirigente medico a non subire una riduzione qualitativa e quantitativa dell’attività espletata, imponendo al giudice di rinvio «una completa disamina documentale e probatoria in ordine agli elementi forniti a sostegno della tesi dei ricorrenti» (pag. 20 del ricorso). Il non aver compiuto una simile disamina determinerebbe una violazione dell’art. 2909 c.c., «traducendosi nella violazione di quei principi che, essendo stati affermati dal Giudice di legittimità nel caso di specie, costituiscono appunto la legge del caso concreto» (pag. 21 del ricorso).

1.2. Per altro verso, i ricorrenti lamentano che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe affetta da un’insanabile contraddizione, denunciabile ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.: la Corte territoriale avrebbe affermato di non poter verificare ulteriori ipotizzate violazioni in ragione della natura chiusa del giudizio di rinvio, salvo poi, contraddittoriamente, affermare la mancanza di prove dell’inadempimento datoriale.

1.3. Sotto il primo profilo, il motivo è infondato; sotto il secondo, è inammissibile.

1.3.1. Per quanto riguarda l’asserita violazione dell’art. 2909 c.c., non sono chiari i contorni della censura.

Se infatti i ricorrenti intendono far valere un giudicato in potenziale contrasto con la pronuncia di rinvio (ma non è dato comprendere quale sarebbe la questione coperta da giudicato), è sufficiente richiamare la costante affermazione di questa Corte, secondo cui la rilevabilità del giudicato, interno ed esterno, in ogni stato e grado del processo, va coordinata con i principi che disciplinano quel giudizio, e, segnatamente, con la prospettata efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio, che riguarda non solo le questioni dedotte dalle parti o rilevate d’ufficio nel procedimento di legittimità, ma, anche, quelle che costituiscono il necessario presupposto della sentenza stessa, ancorché ivi non dedotte o rilevate, sicché il giudice di rinvio non può prendere in esame la questione concernente l’esistenza di un giudicato, esterno o interno, ove tale esistenza, pur potendo essere allegata o rilevata, risulti tuttavia esclusa, quantomeno implicitamente, dalla statuizione di cassazione con rinvio (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 2365 del 31/01/2025, Sez. 1, Sentenza n. 2411 del 08/02/2016).

Se invece i ricorrenti considerano “legge del caso concreto” il principio di diritto enunciato dalla sentenza rescindente e denunciano in realtà la violazione dell’art. 384 c.p.c., deve osservarsi che la Corte territoriale ha mostrato di avere piena contezza dei compiti ad essa affidati e li ha assolti: dopo aver riassunto la motivazione della sentenza rescindente, ribadendo le condizioni alle quali può configurarsi un demansionamento nell’ambito della dirigenza medica («nell’impiego pubblico contrattualizzato non trova applicazione per la dirigenza medica l’art. 2103 cod. civ., perché gli incarichi dirigenziali, conferiti nel rispetto delle corrispondenze previste dalle fonti regolamentari, in quanto ritenuti dal legislatore equivalenti esprimono la medesima professionalità.

 Il dirigente medico non ha un diritto soggettivo a svolgere interventi qualitativamente e quantitativamente equivalenti a quelli curati da altri dirigenti della medesima struttura né a quelli svolti in passato, fermo restando che lo stesso non può essere lasciato in una condizione di sostanziale inattività né assegnato a svolgere funzioni che esulino del tutto dal bagaglio di conoscenze specialistiche posseduto.

Il datore di lavoro nell’assegnazione degli incarichi e nella distribuzione del lavoro fra i dirigenti medici è tenuto al rispetto delle regole di correttezza e buona fede, sicché il diritto deve essere esercitato tenendo conto delle esigenze superiori di tutela della salute dei cittadini e non può essere finalizzato a mortificare la personalità del dirigente né a realizzare risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali il potere è attribuito»), la sentenza impugnata ha affermato, sulla base delle allegazioni dei ricorrenti e dell’istruttoria svolta: «[i] ricorrenti in riassunzione, al di là del dato numerico emerso dalla CTU che ha valutato anche i profili qualitativi e professionali degli interventi ed anche a voler superare quanto emerso dalla complessiva lettura delle deposizioni assunte, non hanno dimostrato, neppure per presunzione semplice, che ai fini della distribuzione degli incarichi vi sia stato quello che la Corte indica come limite del potere di cui si è parlato e neppure, come già ricordato, la violazione delle regole normative, regolamentari e contrattuali» (pag. 17 della sentenza).

Per quanto sintetica, tale motivazione dimostra che la Corte di merito ha compiuto un apprezzamento delle risultanze istruttorie al lume dei principi di diritto enunciati con la sentenza n. 4986 del 2018, senza affatto travisarne la portata e senza dunque violare la legge nei termini prospettati dai ricorrenti.

1.3.2. Quanto alla seconda doglianza contenuta nel primo motivo, va rammentato che, in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (v. ex variis Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022).

Ne consegue l’inammissibilità di una censura che fa leva sulla semplice motivazione contraddittoria, in ordine peraltro a profili diversi della sentenza impugnata.

Quando infatti la Corte di merito afferma, a pagina 18, che il giudizio di rinvio è chiuso, lo fa con riferimento a «ulteriori ipotizzate violazioni che, in tesi avrebbe compiuto l’Azienda», violazioni cioè diverse da quelle proposte con gli originari atti introduttivi e sopravvenute.

Quando invece, poco dopo, la Corte territoriale passa a esaminare «la solo paventata sottoposizione ad angherie o vessazioni» lo fa evidentemente rispetto a un atto diverso, il protocollo del 2000, che, nell’ottica dei dirigenti, dimostrava un intento persecutorio e che il giudice del rinvio ha invece ritenuto «del tutto legittimo» (pag. 18, penultimo rigo).

Le due affermazioni, che i ricorrenti reputano contraddittorie, attengono in realtà a comportamenti diversi dell’Azienda, cui corrispondevano, sin dagli atti introduttivi, doglianze diverse, bisognose di autonoma disamina.

2. Con il secondo motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 31 CCNL 1994/1997, nonché la violazione e la falsa applicazione dei decreti del Ministero della sanità del 30/1/1998 e del 31/1/1998, degli artt. 15 del d.lgs. n. 502 del 1992, 31 e 32 del CCNL del 1996, 20 del CCNL 1998/2001, 33 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Si contesta la violazione di legge per avere la Corte territoriale del tutto pretermesso la non equipollenza tra la specializzazione dei dott.ri P. e L. e l’attività nella quale furono distaccati. Inoltre, non sarebbe stata presa in esame la violazione dei CCNL che prevedevano l’adozione di criteri rigorosi per l’individuazione dei dipendenti da distaccare ad altre funzioni (mobilità).

2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto con esso i ricorrenti P. e L. pretendono di rimettere in discussione proprio i principi di diritto fissati dalla sentenza rescindente, secondo cui, nell’ambito della dirigenza medica, non essendo applicabile l’art. 2103 c.c. il dirigente non ha un diritto soggettivo a svolgere interventi qualitativamente e quantitativamente equivalenti a quelli curati da altri dirigenti della medesima struttura né a quelli svolti in passato, con il solo limite della sostanziale inattività, dell’assegnazione a funzioni che esulino del tutto dal bagaglio di conoscenze specialistiche posseduto e della violazione delle regole di correttezza e buona fede, condotte queste ultima sussumibili nell’art. 2087 e non nell’art. 2103.

In tal modo, la sentenza rescindente ha tracciato i limiti del giudizio di rinvio, al quale la Corte d’appello di Roma si è attenuta, dovendosi pertanto escludere che la semplice non completa equipollenza di mansioni (nella specie, tra cardiochirurgia e chirurgia vascolare) possa giustificare una violazione dell’art. 2087 c.c.

Del resto, sono gli stessi ricorrenti P. e L. a riconoscere che le due discipline, pur non pienamente equipollenti, presentano un’affinità, sia pure in funzione dell’accesso.

E sono sempre i ricorrenti – quando si dolgono del fatto di aver «dovuto intraprendere, partendo dall’inizio, sia lo studio teorico che la prassi di gestione del paziente che la partica di tecnica chirurgica della Chirurgia Vascolare» e di essere stati «affiancati, con finalità di tutoraggio, da chirurghi vascolari a volte persino più giovani e con minor anzianità di servizio di loro» (pag. 23 del ricorso) – a lamentare di fatto un semplice demansionamento e a rivendicare il mantenimento di una piena equipollenza, concetti che non sono tuttavia configurabili nell’ambito della dirigenza medica, alla luce della sentenza rescindente.

3. Con il terzo motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in ragione della motivazione solo apparente resa con riferimento alle allegazioni contenute nei ricorsi ex art. 414 c.p.c., nonché la violazione dell’art. 38 del d.lgs. n. 368 del 1999.

3.1. Il motivo è infondato.

3.2. I ricorrenti concentrano la propria attenzione sulla frase della sentenza impugnata (contenuta a pag. 15 della motivazione) con la quale la Corte territoriale ha escluso la sussistenza di adeguate prospettazioni circa la violazione dell’art. 2087 c.c.; in conseguenza di ciò, procedono a riportare tutti i passaggi degli atti introduttivi che conterrebbero più che adeguate allegazioni in ordine a condotte dell’AOUP integranti dequalificazioni totali e mobbing, per poi censurare la motivazione che ne è scaturita, nella parte in cui avrebbe omesso di esaminare fatti decisivi per il giudizio e avrebbe assunto i caratteri della motivazione apparente.

3.3. In realtà, il brano della sentenza impugnata è riportato dai ricorrenti in modo parziale, atteso che la frase completa contenuta a pag. 15 della motivazione è la seguente: «non pare … che sussistano adeguate prospettazioni ed altrettante specifiche prove circa la violazione dell’art. 2087 c.c.».

Tale frase si salda poi con le successive considerazioni della Corte territoriale, contenute a pag. 17 e sulle quali ci si è già soffermati, secondo cui «[i] ricorrenti in riassunzione, al di là del dato numerico emerso dalla CTU che ha valutato anche i profili qualitativi e professionali degli interventi ed anche a voler superare quanto emerso dalla complessiva lettura delle deposizioni assunte, non hanno dimostrato, neppure per presunzione semplice, che ai fini della distribuzione degli incarichi vi sia stato quello che la Corte indica come limite del potere di cui si è parlato e neppure, come già ricordato, la violazione delle regole normative, regolamentari e contrattuali» (pag. 17 della sentenza).

Non è dunque esatto affermare che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe tautologica per «la mancata disamina da parte del giudice di rinvio delle allegazioni formulate fin dai ricorsi di primo grado e delle successive deduzioni» (pag. 28 del ricorso), come se la Corte territoriale si fosse limitata a rigettare le originarie domande sulla base di un semplice difetto di allegazione, quando al contrario il rigetto è stato motivato sulla base del mancato riscontro probatorio di quelle allegazioni.  

D’altronde, l’aver riportato solo parzialmente il brano della sentenza impugnata considerato decisivo, omettendo di riprodurre proprio la frase relativa alla mancanza di prova, mina alla radice una censura basata su una asserita grave carenza motivazionale.

Va al riguardo ricordato che il vizio di omesso esame di un fatto decisivo e controverso di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ricorre: o quando venga preclusa alla parte la possibilità di assolvere l’onere probatorio su lei gravante, sulla base di motivazioni apparenti o perplesse (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12884 del 22/06/2016) o quando la parte sia stata ammessa a provare il fatto decisivo allegato e il giudice di merito abbia completamente omesso di esaminare le risultanze della prova su quel fatto.

Per sostenere la propria doglianza, i ricorrenti avrebbero dovuto pertanto non limitarsi a riportare i passaggi dei ricorsi introduttivi in cui i fatti decisivi asseritamente non esaminati sono stati portati all’attenzione dei giudici di merito, ma anche indicare, per ciascuno di tali fatti, se essi erano stati ammessi a provarli e, in caso di risposta affermativa, quali mezzi di prova dimostrativi di tali fatti sarebbero stati trascurati dal giudice di rinvio.

Ciò non hanno fatto i ricorrenti, i quali, dopo una lunga esposizione del contenuto dei rispettivi atti introduttivi, si sono limitati a elencare i fatti decisivi pretermessi (pag. 36 del ricorso), senza operare un puntuale riscontro con le emergenze probatorie e senza dunque mettere il Collegio in grado di verificare le omissioni denunciate.

Le doglianze si risolvono anche in questo caso in un tentativo di rimettere in discussione l’apprezzamento di merito compiuto dal giudice di rinvio.

4. Con il quarto motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, c.p.c., l’omesso esame di fatti decisivi e la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 1 del d.lgs. n. 502 del 1992, in relazione alla totale irrazionalità della scelta organizzativa operata dall’AOUP, alla pretestuosità delle finalità che la ispirava ed ai gravi disagi per l’utenza e la salute pubblica che ne sarebbero conseguiti.

4.1. Il motivo non può trovare accoglimento, poiché, per costante giurisprudenza di questa Corte, il fatto decisivo e controverso il cui omesso esame può consentire il sindacato sulla motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico (v. tra le tante Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 26305 del 18/10/2018, Sez. 6, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019, Sez. 2, Ordinanza n. 13024 del 26/04/2022).

Il sindacato della Corte di cassazione non può pertanto estendersi per tale via né alle valutazioni giuridiche che di tale fatto storico abbia compiuto il giudice di merito, neanche quando tali valutazioni si siano tradotte in un giudizio sulla sussumibilità di quel fatto in una clausola generale, né tantomeno alla mancata considerazione delle argomentazioni difensive di parte (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 2961 del 06/02/2025).  

5. Con il quinto motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in ragione della motivazione solo apparente resa con riferimento alle prove orali e alla CTU assunte in primo grado.

5.1. Il motivo non è fondato.

5.2. Benché infatti i ricorrenti, nel corpo di tale motivo, procedano effettivamente a una puntuale evidenziazione dei fatti emergenti dalle prove orali che sarebbero stati trascurati dalla Corte territoriale, a mancare in questo caso è la decisività dei fatti che si assumono trascurati, vale a dire la dimostrazione che le risultanze processuali – anche ad ammettere che non siano state esaminate e non possano essere ricomprese in quell’apprezzamento sintetico compiuto dalla Corte territoriale – siano tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia probatoria delle altre circostanze sulle quali il convincimento è fondato, onde la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base (Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 21223 del 27/08/2018, Sez. 1, Ordinanza n. 16583 del 13/06/2024).

Ciò avendo presente che, nel caso odierno, la decisività va misurata al metro del principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente, essendo cioè necessario dimostrare che i fatti non esaminati siano idonei a dimostrare un totale svuotamento delle mansioni lavorative dei ricorrenti  (o di alcuni di essi) o una condotta datoriale violativa dei canoni di correttezza e buona fede.

5.3. Ora, seguendo l’ordine espositivo del ricorso, va evidenziato che i fatti relativi all’istituzione di una seconda unità operativa di cardiochirurgia e alla conseguente riorganizzazione degli interventi chirurgici (punto A, pagg. 43 e ss. del ricorso) non possono essere considerati decisivi, in quanto attengono a una scelta di organizzazione sanitaria di massima discrezionale e tendente al miglioramento della qualità del servizio reso.

Per quanto tale scelta abbia verosimilmente avuto riflessi sull’attività lavorativa dei ricorrenti, ciò è avvenuto solo in via indiretta e comunque non in termini tali da dimostrare che essa abbia determinato una forzata inattività dei medici appartenenti all’unità operativa preesistente (facente capo al prof. B.): sono proprio i brani delle testimonianze riportati in ricorso a mostrare come la nuova unità operativa (guidata dal dott. G.) facesse sì “concorrenza” a quella preesistente, ma solo nel senso che ad essa venivano mandati più pazienti o che l’ordine di espletamento degli interventi chirurgici era spesso sovvertito in favore dei pazienti del G.

Si tratta in altri termini di circostanze che non sarebbero state in grado di dimostrare con certezza o con elevato grado di probabilità la fuoriuscita della condotta datoriale dal perimetro della discrezionalità organizzativa, diretta a privilegiare l’efficienza e la tutela dei pazienti, come tracciato dalla sentenza rescindente.

Anche qui il ricorso riporta (nel primo capoverso di pag. 44) un passaggio del principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente, omettendo tuttavia alcune frasi fondamentali.

Nel fissare i limiti del demansionamento nell’ambito della dirigenza medica, Cass. n. 4986 del 2018 ha infatti affermato che «[i]l datore di lavoro nell’assegnazione degli incarichi e nella distribuzione del lavoro fra i dirigenti medici è tenuto al rispetto delle regole di correttezza e buona fede, sicché il diritto deve essere esercitato tenendo conto delle esigenze superiori di tutela della salute dei cittadini e non può essere finalizzato a mortificare la personalità del dirigente né a realizzare risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali il potere è attribuito».

Come si vede, l’obiettivo di realizzare risultati diversi rispetto a quelli per i quali il potere è attribuito è strettamente collegato – nell’ottica della pronuncia rescindente – alla violazione delle regole di correttezza e buona fede, concretizzandosi in un vero e proprio sviamento di potere.

Il ricorso tende invece erroneamente a riqualificare il divieto in termini assoluti, quasi che, nell’ambito di una struttura sanitaria, qualunque decisione organizzativa diversa da quelle adottate in passato sia in sé censurabile, per il solo fatto di perseguire obiettivi diversi e di maggiore efficienza.

5.4. A non diverse conclusioni si giunge rispetto ai fatti relativi alla asserita incentivazione della seconda unità di cardiochirurgia di nuova costituzione, in danno della prima unità (punto B, pagg. 45 ss. del ricorso), o all’esistenza di atteggiamenti persecutori o vessatori nei confronti dei ricorrenti (punto C, pagg. 47 ss. del ricorso).

Per quanto alcune delle dichiarazioni testimoniali riportate dimostrino l’esistenza di un clima fortemente conflittuale all’interno dell’Azienda controricorrente, i fatti riferiti non appaiono in grado di dimostrare che, ove esaminati, avrebbero determinato una diversa decisione da parte della Corte territoriale.

Non va infatti trascurato che la sentenza impugnata, sia pure in termini sintetici, ha valutato sia le risultanze della consulenza tecnica, sia le deposizioni testimoniali, affermando: quanto alla CTU, che essa «ha valutato anche i profili professionali degli interventi»; quanto alle deposizioni assunte, che dalla loro complessiva lettura emergeva un quadro inidoneo a dimostrare il superamento del limite all’esercizio del potere, tracciato dalla sentenza rescindente.

Ne scaturisce che la censura mossa dai ricorrenti – per non risolversi in una inammissibile richiesta di sindacato dell’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito – avrebbe dovuto riportare anche i brani della CTU e delle altre testimonianze rese, sì da rendere evidente che il giudizio di prevalenza formulato dalla Corte territoriale rispetto ai fatti indicati nel ricorso come decisivi era del tutto infondato.

6. Con il sesto motivo di ricorso, i ricorrenti denunciano, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 420 e 421 c.p.c., per aver considerato come fatti costitutivi i fatti secondari contenuti nelle memorie successive ai ricorsi.

6.1. Il motivo è infondato.

6.2. Prendendo le mosse dalla denunciata violazione dell’art. 421 c.p.c., essa va disattesa perché nel corpo del motivo i ricorrenti non fanno cenno al mancato o cattivo esercizio da parte del giudice di rinvio dei poteri istruttori officiosi, limitandosi a rimarcare la mancata considerazione di deduzioni e prove ammesse durante le precedenti fasi di merito.

Non si riscontra pertanto una violazione o errata applicazione dell’art. 421 c.p.c.

6.3. Quanto alla asserita violazione dell’art. 420 c.p.c., si tratta di una censura non chiara, poiché la disposizione invocata, almeno in relazione alla questione delle deduzioni nuove, disciplina l’attività a tal fine demandata al giudice di merito, che nel caso di specie, per ammissione degli stessi ricorrenti, era stata già correttamente espletata nelle fasi di merito precedenti alla sentenza rescindente e al giudizio di rinvio.

Ne riferisce lo stesso ricorso a pag. 52, allorché riporta i brani dei verbali del giudizio di primo grado in cui il giudice di quella fase, proprio ai sensi dell’art. 420 c.p.c., aveva autorizzato le parti a formulare nuove istanze istruttorie e aveva poi ammesso le nuove prove proposte.

Nessuna violazione dell’art. 420 c.p.c. può essere dunque addebitata al giudice di rinvio, il quale si è trovato a dover applicare i principi di diritto enunciati dalla sentenza rescindente a un compendio assertivo e probatorio formatosi regolarmente e, giusta l’affermazione degli stessi ricorrenti, astrattamente idoneo a dimostrare la fondatezza delle loro pretese.

6.4. Se poi i ricorrenti intendevano – attraverso il richiamo improprio all’art. 420 c.p.c. e l’utilizzo del mezzo di cui all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. – censurare la decisione della Corte territoriale per non aver posto a fondamento alcune delle prove raccolte, va evidenziato che, secondo il costante e condivisibile insegnamento di questa Corte, la violazione della legge processuale rileva, e può essere denunciata con il ricorso per cassazione, non per un interesse dell’ordinamento all’astratta regolarità dell’attività del giudice, ma per il concreto pregiudizio al diritto di difesa che abbia arrecato alla parte ricorrente.

Ne consegue che la censura fondata sull’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., deve essere accompagnata dalla deduzione della nullità della sentenza resa all’esito del giudizio in cui l’errore sarebbe stato commesso e, fuori dai casi in cui la violazione della legge processuale sia intrinsecamente idonea a menomare il diritto di difesa (Cass., Sez. U, Sentenza n. 36596 del 25/11/2021), dalla deduzione delle ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale ha determinato una lesione del suo diritto di difesa o un altro pregiudizio incidente sull’andamento o sull’esito del processo (v. tra le tante Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 27424 del 26/09/2023, Sez. 3, Sentenza n. 27419 del 08/10/2021, Sez. 1, Sentenza n. 2626 del 02/02/2018, Sez. 1 Sentenza n. 19759 del 09/08/2017).

Nel caso odierno, a tali oneri non hanno assolto i ricorrenti, poiché, concentrandosi sulla violazione degli artt. 420 e 421 c.p.c., hanno omesso di dimostrare la decisività delle risultanze probatorie relative ai fatti sopravvenuti e dunque non hanno dimostrato che, ove il giudice di rinvio avesse basato la sua decisione anche sulle prove relative a tali fatti, la sua decisione sarebbe stata diversa e favorevole ai ricorrenti.

Il fatto che la riorganizzazione avviata nel 2000 presso l’Azienda pisana non abbia dato i risultati attesi e sia stata successivamente rivista, con la fuoriuscita di alcuni dei protagonisti della vicenda e nuova rivalorizzazione di alcuni dei ricorrenti, non è di per sé dimostrativa dell’esistenza delle circostanze che la sentenza rescindente aveva fissato come confini della valutazione demandata al giudice di rinvio, ossia la totale dequalificazione dei lavoratori o la violazione delle regole di correttezza e buona fede.  

7. Il ricorso va in conclusione rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 21.000, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 e agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.