CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 18948 depositata il 10 giugno 2026
Lavoro – Indennità sostitutive di ferie e permessi non goduti – Differenze retributive – Raffronto tra le buste paga – Violazione del divieto di ius novorum – Contributo unificato – Rigetto
Fatti di causa
1. Con sentenza n. 1065/2024, depositata il 19 marzo 2024, la Corte d’appello di Napoli, in parziale accoglimento del gravame proposto da R.D.V. avverso la decisione del Tribunale di Napoli Nord, ha riconosciuto al lavoratore il diritto alla corresponsione di ulteriori somme a titolo di indennità sostitutive di ferie e permessi non goduti, limitatamente a quanto risultante dall’ultima busta paga relativa al mese di novembre 2014.
La Corte territoriale ha, invece, dichiarato inammissibile la più ampia doglianza con la quale l’appellante aveva rivendicato differenze retributive ulteriori, sul presupposto che essa fosse fondata su un’analitica ricostruzione delle incongruenze emergenti dal raffronto tra tutte le buste paga relative al periodo 2010–2014, ritenendo che tale prospettazione introducesse un nuovo tema di indagine non dedotto in primo grado.
2. Per la cassazione della sentenza il lavoratore propone ricorso assistito da memoria affidato a due motivi.
Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza, siccome emessa in violazione degli artt. 111 Cost., 112, 132, 345 e 437 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, allegandosi aver deciso la Corte territoriale assumendo che con l’atto di appello fosse stato introdotto un nuovo tema d’indagine, pertanto inammissibile, ad opera del lavoratore, per effetto del richiamo alla prova documentale in atti, costituita dalle buste-paga, circa la mancata fruizione di permessi e ferie ed il conseguente diritto alle relative indennità sostitutive.
2. Con il secondo motivo si denunzia la violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., per non aver la Corte territoriale accolto l’appello, malgrado la domanda circa la sussistenza del diritto all’indennità sostitutiva di ferie e permessi non goduti fosse provata sia documentalmente dalle buste-paga prodotte fin dal deposito del ricorso introduttivo, sia alla luce della prova testimoniale espletata che in ragione del contenuto delle difese di parte datoriale.
3. I due motivi, da valutarsi congiuntamente per ragioni logico – sistematiche, non possono essere accolti.
Il ricorrente censura, sotto plurimi profili, la decisione della Corte territoriale che ha ritenuto preclusa, in quanto nuova, la domanda fondata sul raffronto tra le buste paga relative all’intero arco del rapporto di lavoro, sostenendo che si sarebbe trattato di mera valorizzazione di documenti già prodotti e che, pertanto, non sarebbe configurabile alcuna violazione del divieto di ius novorum.
La censura non supera la soglia di ammissibilità.
Occorre premettere che, allorché venga dedotto un error in procedendo – quale quello prospettato con riguardo alla violazione degli artt. 345 e 437 c.p.c. – il ricorrente è tenuto ad assolvere in modo rigoroso all’onere di autosufficienza, mediante la specifica indicazione e, nei limiti della pertinenza, la riproduzione del contenuto degli atti processuali sui quali la censura si fonda, al fine di consentire alla Corte di verificare ex actis la fondatezza della deduzione, senza necessità di accedere al fascicolo di merito (Cass., sez. un., n. 8077 del 2012; Cass., n. 2771 del 2017).
Tale onere assume rilievo decisivo proprio nei casi – come quello in esame – in cui si contesti la qualificazione, operata dal giudice di appello, di una determinata prospettazione in termini di novum, giacché solo attraverso una puntuale ricostruzione delle allegazioni originarie è possibile verificare se il fatto dedotto in appello fosse già compreso nel thema decidendum del primo grado.
3.1. Nel caso di specie, la Corte territoriale ha individuato con chiarezza il fatto ritenuto nuovo, ravvisandolo nella deduzione, in sede di gravame, di un diritto fondato sull’analitico raffronto tra le buste paga relative al periodo 2010–2014, affermando espressamente che tale prospettazione non era stata proposta nel ricorso introduttivo.
A fronte di tale specifica ratio decidendi, il ricorrente era onerato di dimostrare che proprio quella costruzione fattuale – e non meri elementi ad essa riferibili – fosse stata già allegata nel giudizio di primo grado.
Tale dimostrazione difetta.
Il ricorso, infatti, pur riportando ampi stralci dell’atto introduttivo, si limita a richiamare deduzioni concernenti il mancato godimento di ferie e permessi, la presenza di residui nelle buste paga e la loro evoluzione nel tempo, nonché l’esistenza di incongruenze nelle annotazioni retributive.
Siffatte allegazioni, tuttavia, pur delineando una contestazione del trattamento retributivo, non consentono di ritenere dimostrato che il lavoratore avesse già fondato la propria domanda su una ricostruzione sistematica e comparativa dei cedolini relativi all’intero periodo lavorativo.
Esse restano, infatti, collocate sul diverso piano di una deduzione generica di irregolarità nella gestione delle spettanze.
Il passaggio da tali allegazioni alla costruzione della domanda fondata sul raffronto analitico e diacronico delle buste paga integra, secondo la valutazione della Corte territoriale, un diverso e più articolato fatto costitutivo, idoneo a introdurre un nuovo tema di indagine e ad alterare i termini della controversia. Ciò in conformità al principio secondo cui integra domanda nuova non solo la modificazione del petitum o della causa petendi, ma anche la deduzione di fatti ulteri che incidano sull’oggetto sostanziale della lite (Cass., n. 16298 del 2010; Cass., n. 9211 del 2022).
A fronte di tale qualificazione, il sindacato di questa Corte non può risolversi in una diversa lettura del materiale processuale, ma deve arrestarsi alla verifica dell’assolvimento dell’onere di specificità del motivo di cui all’art. 366 c.p.c., che nella specie non risulta adempiuto, giacché il ricorrente non individua né riproduce alcun passaggio dal quale emerga, in termini univoci, che il raffronto sistematico tra le buste paga costituisse già elemento integrante della domanda originaria.
3.2. Né assume rilievo, in senso contrario, la produzione in atti delle buste paga relative all’intero rapporto.
Il principio secondo cui il richiamo a prove documentali già acquisite non integra violazione del divieto di ius novorum presuppone, infatti, che il fatto storico cui tali prove si riferiscono sia stato previamente allegato, non potendo la prova supplire alla carenza di allegazione del fatto costitutivo (Cass., n. 6431 del 2006; Cass., n. 9855 del 2002).
4. In tale contesto risultano, altresì, inconferenti le censure formulate con riferimento agli artt. 112 c.p.c. e 2697 c.c. Quanto al primo profilo, il vizio di omessa pronuncia ricorre esclusivamente quando il giudice ometta di esaminare una domanda o un motivo di gravame ritualmente introdotti; nella specie, la Corte territoriale ha espressamente preso in considerazione la doglianza, dichiarandola tuttavia inammissibile in quanto fondata su un fatto nuovo, con statuizione che esclude in radice la configurabilità della violazione dell’art. 112 c.p.c. (ex plurimis, Cass., n. 16102 del 2009).
Quanto al secondo profilo, il richiamo all’art. 2697 c.c. non coglie nel segno, giacché le censure del ricorrente non investono una erronea ripartizione dell’onere probatorio, ma postulano una diversa valutazione delle risultanze documentali in relazione a un fatto – quello del raffronto sistematico tra le buste paga – che la Corte territoriale ha ritenuto non ritualmente introdotto nel giudizio di appello.
È principio consolidato che la violazione dell’art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova a una parte diversa da quella su cui esso grava secondo la legge e non anche quando si contesti la valutazione del materiale probatorio (Cass., sez. un., n. 16598 del 2016).
4.1. Nel caso in esame, la censura si risolve, invece, nella prospettazione di una diversa ricostruzione del fatto e di una differente lettura delle prove, inammissibile in sede di legittimità, a maggior ragione in presenza della preliminare preclusione processuale accertata dalla Corte territoriale.
5. In definitiva, i motivi di ricorso, pur formalmente distinti, convergono in una medesima critica alla qualificazione in termini di novità della domanda svolta in appello, senza tuttavia offrire la necessaria dimostrazione della sua infondatezza, difettando dei requisiti di specificità e autosufficienza richiesti per il valido esercizio del sindacato di legittimità.
5. Alla luce delle sue sposte argomentazioni, il ricorso deve essere respinto.
Nulla spese in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte delle intimate.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
Respinge il ricorso. Nulla spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 –bis dello stesso articolo 13, se dovuto.