CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19032 depositata l’ 11 giugno 2026

Riliquidazione della pensione – Contribuzione figurativa – Mobilità e congedi di paternità – Emolumenti extramensili – Differenze sui ratei maturati – Decadenza mobile – Accoglimento

Rilevato che

Con sentenza dell’ 11.6.2021 n. 144, la Corte d’appello di Perugia accoglieva il gravame dell’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Spoleto che aveva riconosciuto a A.C. il diritto alla riliquidazione della pensione categoria VO, decorrente dal 1.4.2010, mediante il computo, nelle settimane coperte da contribuzione figurativa (per mobilità e congedi di paternità), degli emolumenti extramensili, con la conseguente condanna dell’Istituto a corrispondergli le differenze sui ratei nel frattempo maturati.

La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di accoglimento del gravame dell’Inps, ha ritenuto che la domanda del ricorrente fosse soggetta alla decadenza triennale, calcolata dall’entrata in vigore dell’art. 38 comma 1 lett. d) del d.l. n. 98/2011, convertito con modificazioni nella legge n. 111/2011 che novellando l’art. 47 del d.P.R. n. 639/1970 aveva introdotto il termine di decadenza triennale e che poteva, ex art. 252 disp. att. c.c., trovare applicazione anche in riferimento ai trattamenti liquidati anteriormente all’entrata in vigore del predetto disposto normativo, come nella specie, alla luce della giurisprudenza di legittimità.

La Corte d’appello rigettava, altresì, la richiesta subordinata del Ceccarelli, del riconoscimento delle differenze di rateo, a decorrere dal triennio antecedente al deposito del ricorso giudiziale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, commi secondo e sesto del d.P.R. n. 639/1970 e dell’art. 6 del d.l. n. 103/1991 (cd. decadenza mobile).

Avverso la sentenza della Corte d’appello, A.C. ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre l’Inps non ha spiegato difese scritte.

Il collegio si è riservato il deposito dell’ ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.

Considerato che

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 112 c.p.c., perché la Corte territoriale aveva omesso di pronunciarsi in ordine alla dedotta inesistenza di qualsivoglia profilo decadenziale, in funzione della specifica impugnativa del provvedimento di riliquidazione dell’Inps del 19.12.2018.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 47 del d.P.R. n. 639/1970, come modificato dall’art. 38 del DL n. 98/2011 conv. in legge n. 111/2011, ed interpretato autenticamente dall’art. 6 del DL n. 103/1991, convertito nella legge n. 166/1991 e dell’art. 252 disp. att. c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte del merito non aveva riconosciuto il diritto al ricalcolo delle prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, con riferimento ai ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale (c.d. decadenza mobile), ritenendo che la decadenza maturata (decorrente dall’entrata in vigore dell’art. 38 cit., cioè, il 6 luglio 2011) estinguesse tout court il diritto al ricalcolo delle prestazioni (cfr. pp. 17-19 del ricorso).

Il primo e secondo motivo che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono fondati, nei termini che seguono.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, alla fattispecie di ricalcolo del trattamento pensionistico, già riconosciuto alla data di entrata in vigore dell’art. 38 cit., va applicato il termine decadenziale previsto da tale disposizione a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima disposizione (Cass. n. 123 del 2022; Cass. n. 17430 del 2021; Cass. n. 28416 del 2020; Cass. nn. 3580 e 29754 del 2019; Cass. n. 16661 del 2018; Cass. n. 7756 del 2016), con ciò ribadendo i principi e le ragioni enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 15352 del 2015 (in tema di emotrasfusioni, in relazione ai termini introdotti dalla L. n. 238 del 1997, art. 1, comma 9, per la domanda volta al conseguimento dell’indennizzo da vaccinazioni o di epatiti post trasfusionali e pensioni da HIV).

Il termine di decadenza, introdotto dal d.l. n. 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d), n. 1), convertito in L. n. 111 del 2011, con riguardo “alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito”, decorrente “dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”, trova applicazione anche con riguardo a prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall’entrata in vigore della citata disposizione.

La questione, di diritto transitorio, ha riguardato l’incidenza su una situazione ancora pendente della legge sopravvenuta, che ha introdotto ex novo un termine di decadenza.

Si è escluso che la nuova previsione di un termine di decadenza possa avere effetto retroattivo, facendo decorrere il termine prima dell’entrata in vigore della legge che l’abbia istituito, e si è affermato, conformemente ai principi generali dell’ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all’entrata in vigore della modifica legislativa.

Si è precisato che tale soluzione realizza il bilanciamento tra il fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l’introduzione del termine decadenziale, ed il fine di tutelare l’interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile (Cass. n. 13355 del 2014).

Inoltre, la decadenza è evitata dalla proposizione dell’azione giudiziaria, stante il tenore letterale della norma ed essendo questo l’atto il cui compimento va effettuato nel termine e dunque – secondo i principi generali in materia di decadenza – il solo atto che possa impedire la decadenza.

Il d.l. n. 98 del 2011, art. 38 ha modificato la disciplina del 1970, sia aggiungendo all’art. 47 il comma 2 per cui la decadenza si applica alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito, sia aggiungendo dopo l’art. 47 l’art. 47 bis, a norma del quale “si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorché non liquidati e dovuti a seguito di pronuncia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui alla L. 9 marzo 1988, n. 88, art. 24, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni”.

L’intento del legislatore, anche in tema di ricalcoli pensionistici, è dunque quello di continuare a incidere unicamente sui ratei pregressi e tale interpretazione trova conferma anche dai lavori preparatori e dalla relazione che accompagna l’art. 38, dove si afferma che a differenza del diritto al trattamento pensionistico di per sè imprescrittibile, il diritto ai singoli reati è considerato soggetto a prescrizione in quanto considerato dalla giurisprudenza di contenuto esclusivamente patrimoniale, periodicamente  risorgente  e  limitatamente  disponibile;

l’applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all’intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l’obiettivo decorso del tempo assicurato dalla “decadenza mobile”, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell’integrazione dei ratei ultra-triennali rispetto alla domanda giudiziale. Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall’accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze (a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all’esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi per anni) e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta; può dunque affermarsi che, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio dalla domanda giudiziale (vedi anche Cass. n. 13445/2024, n. 6399/2025).

Il ricorso va, dunque, accolto nei termini indicati, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione, affinché esamini la fattispecie alla luce dei principi sopra esposti e regoli anche le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Perugia, in diversa composizione.