CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19066 depositata l’ 11 giugno 2026

Contratto di lavoro a tempo parziale – Lavoratori – Handling – Orario di lavoro – Retribuzione – Differenze retributive – Riparametrazione – Discriminazione – Rinvio causa a nuovo ruolo

Ritenuto in fatto

1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c., i lavoratori M.C., M.B., A.M., C.G.E.M. e G.B. convenivano in giudizio la società A.H. S.p.A., deducendo di essere dipendenti della medesima, con mansioni di addetti alle attività di handling presso l’aeroporto di Milano-Malpensa, assunti con contratto di lavoro a tempo parziale disciplinato dal CCNL trasporto aereo – parte specifica handlers.  

2. I ricorrenti esponevano che il CCNL dell’11 dicembre 2015 aveva modificato l’orario di lavoro, prevedendo per i lavoratori a tempo pieno un incremento da 37 ore e 30 minuti a 38 ore e 30 minuti settimanali, incremento realizzato mediante 24 ore annue effettive e ulteriori 24 ore considerate convenzionalmente ai fini della parametrazione degli istituti retributivi e normativi.  

3. Deducevano che, a seguito di tale modifica, l’orario effettivo di lavoro dei dipendenti fulltime risultava pari a 38 ore settimanali, sicché la retribuzione dei lavoratori part-time avrebbe dovuto essere proporzionata su tale monte ore effettivo e non già sulle 38 ore e 30 minuti previste convenzionalmente.  

4. Lamentavano pertanto che la società datrice di lavoro avesse erroneamente calcolato la retribuzione rapportandola alle 38 ore e 30 minuti, con conseguente riconoscimento di un trattamento economico inferiore a quello spettante, e chiedevano l’accertamento del loro diritto a una corretta riparametrazione della retribuzione, nonché la condanna della società al pagamento delle differenze maturate a decorrere dal febbraio 2016.  

5. Costituitasi in giudizio, la società A.H. S.p.A. contestava integralmente le domande, sostenendo la correttezza della propria condotta in conformità alla disciplina collettiva vigente.  

6. Con sentenza n. 316/2019, il Tribunale di Busto Arsizio accoglieva le domande dei lavoratori, dichiarando il loro diritto a una retribuzione parametrata su 38 ore settimanali e condannando la società al pagamento delle differenze retributive maturate.  

7. Avverso tale decisione proponeva appello la società, deducendo l’erroneità della pronuncia nella parte in cui aveva ritenuto che, in applicazione del principio di parità di trattamento tra lavoratori full-time e part-time, la base di riparametrazione dovesse essere costituita dalle 38 ore effettive anziché dalle 38 ore e 30 minuti previste dal CCNL per il calcolo di tutti gli istituti contrattuali.  

8. La Corte d’appello di Milano, con sentenza n. 35/2021, pubblicata il 24 agosto 2021, rigettava il gravame e condannava la società alle spese, affermando che la riparametrazione degli istituti contrattuali per i lavoratori part-time dovesse avvenire sulla base delle 38 ore settimanali effettive previste per i lavoratori a tempo pieno, reputando che il diverso criterio fondato sulle 38,30 ore determinasse una discriminazione vietata dall’art. 7 del d.lgs. n. 81 del 2015.  

9. Avverso tale sentenza la società A.H. S.p.A. propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo di censura.  

10. M.C., M.B., A.M., C.G.E.M. e G.B. sono rimasti intimati.

Considerato in diritto

1. Con l’unico motivo di ricorso la società deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del d.lgs. n. 81 del 2015, nonché dell’art. H4 del CCNL del Trasporto Aereo – parte specifica handlers – dell’11 dicembre 2015, censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto che, ai fini della riparametrazione della retribuzione dei lavoratori a tempo parziale, debba farsi riferimento alle 38 ore settimanali effettive, anziché alle 38 ore e 30 minuti previste dal contratto collettivo per la determinazione degli istituti retributivi e normativi.

La ricorrente premette che, secondo quanto emerge dal contenuto dell’art. H4 del CCNL applicabile, l’orario di lavoro settimanale è stato fissato in 38 ore e 30 minuti per tutti i lavoratori, quale risultato di una articolazione che distingue tra ore destinate all’attività produttiva e ore aventi funzione meramente convenzionale ai fini della parametrazione degli istituti contrattuali.  

3. In particolare, la disciplina collettiva prevede che, a fronte di un orario complessivo pari a 38,30 ore settimanali, una quota pari a 38 ore sia destinata allo svolgimento effettivo della prestazione lavorativa, mentre la residua frazione di 30 minuti settimanali (derivante dalla ripartizione delle ore incrementali annue non utilizzabili produttivamente) sia rilevante esclusivamente ai fini del calcolo degli istituti retributivi e normativi.

4. Tale assetto, espressamente esteso anche ai lavoratori a tempo parziale mediante il meccanismo del riproporzionamento, comporta ad avviso della ricorrente che la distinzione tra ore effettive e ore convenzionali operi in modo uniforme per tutte le tipologie di rapporto, incidendo sia sulla determinazione dell’orario di lavoro sia sulla quantificazione degli istituti economici.  

5. Il Collegio reputa che il ricorso ponga questioni di diritto di potenziale rilievo nomofilattico in ordine alla interpretazione dell’art. 7 d.lgs. n. 81 del 2015 in ipotesi di modifica della disciplina dell’orario di lavoro  operata dal ccnl applicato al rapporto part time, rispetto al quale questa Corte non si è ancora pronunciata; pertanto, si ravvisa l’opportunità del rinvio a nuovo ruolo affinché venga disposta la trattazione in pubblica udienza, quale «luogo» privilegiato nel quale devono essere assunte, in forma di sentenza e mediante più ampia e diretta interlocuzione tra le parti e tra queste e il P.M., le decisioni sulle questioni di diritto. di particolare rilevanza (cfr., da ultimo, Cass. n. 13679 del 2025; conf. Cass n. 32418 del 2025).

P.Q.M.

Rinvia la causa a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza.