CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19398 depositata il 12 giugno 2026
Lavoro – Importo da restituire – Sgravi – ex art. 9 Legge n.67 del 1988 – Pagamento della contribuzione – Misura integrale – Diritto al rimborso – Rigetto
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale accoglimento dell’impugnazione proposta dall’INPS, ha ridotto l’importo che l’INPS doveva restituire alla società agricola cooperativa M.
2. La controversia origina dalla pretesa di legittima fruizione degli sgravi (per il periodo che -da quello che è dato intendere dagli atti di causa- è compreso tra il 1996 e il 2013) ex art. 9, comma 5, della legge n. 67 del 1988, come interpretato dall’art.32, comma 7 ter, del d.l. n.69 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n.98 del 2013, in forza dell’attività di allevamento del bestiame, svolto dai soci della cooperativa in zone svantaggiate.
2.1. L’ I.N.P.S., con riferimento agli anni in questione, aveva dapprima concesso dei rimborsi e poi preteso il pagamento della contribuzione in misura integrale, escludendo i presupposti per le riduzioni contributive.
3. Il Tribunale di Ravenna accoglieva le domande proposte dalla Cooperativa e condannava gli enti convenuti (INPS e INAIL) alla restituzione delle somme specificamente indicate in atti.
4. La Corte di appello di Bologna, provvedendo sul gravame proposto solo dall’INPS, riduceva la condanna alla restituzione di una somma inferiore.
4.1. Per quel che resta da valutare in questa sede, a fondamento del decisum, la Corte territoriale ha ritenuto che M., a carico della quale gravava la prova dei requisiti di fruizione degli sgravi – presupposto del diritto al rimborso -, non avesse fornito piena prova degli stessi.
5. Avverso la decisione ricorre per cassazione M.S.A.C. , con cinque motivi.
Resiste l’INPS con controricorso; l’INAIL ha depositato procura speciale.
6. In sede di adunanza camerale, il collegio ha riservato il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
Ragioni della decisione
7. Con il primo motivo -ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.- la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 115, comma 1, c.p.c. avuto riguardo alla prova dell’esistenza di alcuni allevamenti nel periodo di richiesta degli sgravi.
7.1. Assume la ricorrente che i fatti dedotti dalla società non erano stati contestati dall’INPS e, quindi, è errata la statuizione di assenza di prova.
8. Con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.- è dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 5, della legge n. 67 del 1988, come interpretata autenticamente dall’art. 32, comma 7-ter, della legge n. 98 del 2013 (recte: dall’art. 32 del D.L. n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 98 del 2013).
8.1. Avrebbe errato la Corte di merito nel negare gli sgravi contributivi sulla base di un presupposto che la legge non contempla ovvero «il requisito della congruità delle giornate lavorative delle aziende che conferiscono i prodotti in relazione al quantitativo di prodotto conferito».
L’unico requisito per accedere agli sgravi è infatti solo la provenienza del prodotto da zona svantaggiata.
9. Con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 n. 3, c.p.c.- è dedotta la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 115, comma 1, con riguardo alla prova del fabbisogno di manodopera insufficiente.
9.1. La Corte di appello avrebbe errato anche a ritenere non provata «la capacità lavorativa di alcune aziende» in relazione al quantitativo di prodotto conferito, prova invece fornita in applicazione del principio di non contestazione.
10. Con il quarto motivo – ai sensi dell’art. 360 n. 3, c.p.c.- è dedotta la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 115, comma 1, c.p.c., riguardo alla somma di euro 49.372,30 per contributi OTI dello stabilimento di Castiglione di Ravenna.
Anche in parte qua, avrebbe errato la Corte di merito nel ritenere non provato il diritto allo sgravio in relazione a detta somma, di cui invece era fornita prova in assenza di contestazioni da parte dell’INPS.
11. I quattro motivi di ricorso si prestano ad una trattazione congiunta e sono, nel loro complesso, da respingere.
11.1. Tutte le censure che assumono la violazione del principio di non contestazione, prima ancora che infondate, sono inammissibili perché non specificamente argomentate attraverso la puntuale trascrizione di tutti i passaggi argomentativi e di tutti gli atti che dovrebbero sostenere la denunciata violazione (ex plurimis, Cass. n. 24357 del 2025, Cass. n. 27754 del 2024). I motivi, in realtà, sviluppano una critica diffusa al ragionamento decisorio, non inquadrabile nell’ambito del paradigma normativo evocato.
11.2. Per il resto, su fattispecie analoghe alla presente, questa Corte si è, di recente, pronunciata con diverse ordinanze (Cass. n. 32730 del 2025 intervenuta tra le stesse parti; tra le altre: Cass. n. 32734 del 2025; Cass. n. 34760 del 2025; Cass. n. 34769 del 2025; Cass. n. 3310 del 2026 e Cass. n. 4565 del 2026).
11.3. I passaggi argomentativi dei precedenti citati sono riferibili anche all’attuale giudizio.
11.4. La fattispecie di causa, come quelle dei precedenti, investe la spettanza degli sgravi regolati dall’art. 9, comma 5, della legge n. 67 del 1988, che fissa «nella misura del 20 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 25 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1995 e del 30 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1996» i premi e i contributi «relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato nei territori montani di cui all’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».
11.5. La medesima disposizione determina «nella misura del 30 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 40 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1995, del 60 per cento a decorrere dal 1° ottobre 1996» i premi e i contributi «dovuti dai datori di lavoro agricolo operanti nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell’articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984».
11.6. Su tali previsioni, ha inciso l’art. 32, comma 7-ter, del d.l. n. 69 del 2013, aggiunto in sede di conversione dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che ha offerto l’interpretazione autentica della disciplina previgente. In particolare, l’art. 9, comma 5, della legge n. 67 del 1988 si interpreta nel senso di riconoscere «il pagamento dei contributi previdenziali e assicurativi in misura ridotta» anche in favore delle cooperative e dei relativi consorzi «di cui al comma 1 dell’articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, in misura proporzionale alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci, anche avvalendosi di contratti agrari di natura associativa di cui al libro V, titolo II, capo II, del codice civile, in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa».
11.7. Come ha chiarito la Corte costituzionale nella sentenza n. 49 del 2019, «Il legislatore attribuisce dunque rilievo dirimente alla provenienza del prodotto da zone di montagna o svantaggiate.
Ai fini del godimento dello sgravio, è ininfluente che le cooperative e i consorzi non operino in zone agricole svantaggiate o di montagna e che i soci, riguardo al prodotto successivamente conferito, abbiano stipulato contratti agrari di natura associativa.
Quel che rileva è la provenienza del prodotto, secondo una scelta coerente con la finalità di promozione che il legislatore discrezionalmente si prefigge nel valutare mutevoli situazioni di svantaggio di particolari territori (sentenza n. 354 del 1992, punto 3. del Considerato in diritto, e ordinanza n. 184 del 1999)».
12. Ora, il nucleo motivazionale centrale della sentenza impugnata risiede nella corretta ripartizione degli oneri probatori.
12.1. I giudici d’appello -a partire da pag. 7 della sentenza- muovono dalla premessa, conforme alla giurisprudenza consolidata di questa Corte (fra le molte, Cass., sez. lav., 15 dicembre 2025, n. 32726), che la prova degli elementi costitutivi degli sgravi incombe su chi li rivendica, in quanto si tratta di una deroga all’obbligo contributivo e di uno ius speciale.
12.2. In coerenza con tali princìpi, la Corte territoriale passa in rassegna gli argomenti della sentenza di primo grado e valorizzati dall’INPS in sede di appello e giunge alla conclusione che la Cooperativa non abbia ottemperato, almeno in parte, all’onere di dimostrare i presupposti del più favorevole regime che invoca.
12.3. Sulla base di un esame complessivo del materiale probatorio in ordine alla natura degli allevamenti e alla peculiarità delle prestazioni lavorative, la Corte d’appello di Bologna ritiene indimostrata l’effettività dei conferimenti da parte delle aziende poste in zone svantaggiate, effettività che si configura come presupposto indefettibile per la fruizione degli sgravi dedotti in giudizio.
13. È questo il fulcro della ratio decidendi della pronuncia d’appello.
13.1. Non si tratta, dunque, di una valutazione astratta di congruità delle giornate lavorative o di fabbisogno di manodopera, nei termini indicati dal secondo e terzo motivo, ma di una valutazione di elementi imprescindibili di un regime contributivo di favore, che presuppone la riconducibilità dei prodotti, secondo criteri empirici accreditati, alle zone definite dalla legge come svantaggiate.
13.2. Il complessivo ragionamento decisionale non è validamente incrinato da nessuno dei motivi di censura.
14. Resta da valutare l’ultimo motivo di ricorso con cui -ai sensi dell’art. 360 n. 4 c.p.c.- è dedotta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 156 e 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
14.1. Assume la ricorrente una contraddizione tra l’importo indicato in restituzione nel dispositivo (euro 254.585,71) e la somma indicata come «sgravi» (spettanti) nella parte motiva (euro 303.958,01).
14.2. Su tale «insanabile contrasto» insiste la cooperativa anche nella memoria illustrativa.
15. Il motivo è inammissibile.
15.1. Come non manca di osservare la stessa ricorrente, l’importo indicato in parte dispositiva corrisponde esattamente alla differenza tra la maggior somma di euro 303.958,01, che il consulente tecnico individua come benefici spettanti alla cooperativa, e la minor somma di euro 49.372,30 che la sentenza invece non riconosce a titolo di sgravio.
15.2. Vi è dunque coerenza tra le parti della decisione mentre le ulteriori deduzioni che denunciano errori nell’esame degli atti di causa difettano di specificità.
16. Complessivamente, il ricorso va respinto, con le spese che si compensano, nei rapporti con l’Inps, in ragione della sopravvenienza dei precedenti citati sulla questione principale.
Nulla deve provvedersi nei rapporti con l’Inail, in difetto di sostanziale attività difensiva.
17. Sussistono, invece, i presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, ove dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.