CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19405 depositata il 14 luglio 2025

Sospensione del rapporto di lavoro – Aspettativa non retribuita – Impossibilità di prestazione lavorativa – Immodificabilità unilaterale – Giudizio di idoneità – Principio della non modificabilità unilaterale delle condizioni contrattuali – Forza maggiore – Obbligazione retributiva – Onere della prova – Rigetto

Fatti di causa

1. la Corte d’Appello di Genova, per quanto qui ancora rileva, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Imperia, condannava la società A.A. s.r.l. al pagamento in favore del dipendente S.V. (con qualifica di operaio e mansioni di operatore ecologico presso il cantiere di Sanremo) della retribuzione non percepita da gennaio ad aprile 2014 (€ 6.673,24 lordi), oltre accessori;

2. il lavoratore aveva esposto in fatto:

– di essere stato posto in aspettativa senza retribuzione dal 27.12.2013, a seguito di giudizio del medico competente di idoneità allo svolgimento di mansioni con prescrizioni e limitazioni, avendo la società affermato la carenza di altre mansioni compatibili con il suo stato di salute;

– di aver proposto ricorso all’organo di vigilanza territorialmente competente;

– di essere stato sottoposto ad accertamenti sanitari il 19.3.2014 con giudizio di idoneità allo svolgimento delle mansioni del proprio ruolo, con limitazioni diverse rispetto a quelle precedenti;

– di essere quindi rientrato in servizio;

3. la Corte territoriale, a differenza del Tribunale, giudicava il comportamento della società (di collocamento unilaterale del lavoratore in aspettativa non retribuita) contrario agli artt. 39 e 41 del CCNL dipendenti di imprese e società esercenti servizi ambientali applicato al rapporto (CCNL FISE); poiché l’aspettativa non retribuita è consentita dal CCNL soltanto a seguito di espressa richiesta del lavoratore, ha rilevato il contrasto del comportamento della società con il principio della non modificabilità unilaterale delle condizioni contrattuali, con particolare riferimento alla sospensione dell’obbligazione retributiva, in quanto, sempre a norma del CCNL, in caso di interruzione della prestazione di lavoro per ragioni di forza maggiore dedotte dal datore di lavoro, non previste dal contratto e non dipendenti da provvedimenti disciplinari, il lavoratore deve rimanere a disposizione dell’azienda, la quale può adibirlo ad altri lavori o trovare una soluzione alternativa; tanto più in situazione di giudizio provvisorio e rivedibile del medico aziendale;

4. per la cassazione della sentenza d’appello la società propone ricorso con tre motivi; resiste il lavoratore con controricorso; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) nullità o illegittimità della sentenza per violazione o falsa applicazione degli artt. 39 e 41 CCNL FISE e 1464 c.c., per erronea riconduzione della fattispecie nell’ambito applicativo dell’art. 41 CCNL FISE invece che in quello dell’art. 1464 c.c.;

2. con il secondo motivo, parte ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) nullità o illegittimità della sentenza per violazione o falsa applicazione dell’art. 39 CCNL FISE in relazione all’art. 42 d. lgs. n. 81/2008 e all’art. 2087 c.c., per illegittima estensione delle conseguenze giuridiche riconducibili all’art. 39 oltre il senso e la corretta interpretazione della norma; assume la non riconducibilità all’ambito applicativo delle disposizioni contrattuali della regolamentazione dei rapporti economici tra le parti in caso di impossibilità di rendere la prestazione lavorativa, dovendo applicarsi invece l’art. 1464 c.c.;

3. con il terzo motivo, la società ricorrente deduce (art. 360, n. 3, c.p.c.) violazione o falsa applicazione dell’art. 39 CCNL anche in relazione agli artt. 18 e 41, comma 9, d. lgs. n. 81/2008 e 2087 c.c., per erronea interpretazione delle conseguenze e dell’efficacia del giudizio di idoneità con limitazioni espresso dal medico competente con conseguente erronea valutazione di illegittimità delle scelte aziendali in merito alla sospensione del lavoratore dalla prestazione lavorativa;

4. i motivi possono essere trattati congiuntamente per connessione, in quanto tutti incentrati sulla dedotta applicabilità alla fattispecie della disciplina codicistica sull’impossibilità parziale nei contratti a prestazioni corrispettive, anziché della disciplina contrattuale collettiva sull’interruzione e sospensione dal lavoro per ragioni di forza maggiore (art. 39 CCNL) e sulla possibilità di aspettativa non retribuita solo su richiesta del lavoratore (art. 41), riportata testualmente nella sentenza gravata;

5. i motivi non sono fondati;

6. la sentenza della Corte di Genova è conforme alla giurisprudenza in materia di questa Corte, del resto espressamente richiamata in motivazione, secondo la quale risulta precluso al datore di lavoro di collocare unilateralmente il dipendente in aspettativa non retribuita, essendo ciò in contrasto sia col principio della immodificabilità unilaterale delle condizioni del contratto di lavoro, con sospensione da parte del datore di lavoro dell’obbligazione retributiva, sia con la norma contrattuale collettiva che espressamente prevede che l’aspettativa non retribuita può essere concessa solo su richiesta del lavoratore interessato (Cass. n. 9346/2011);

7. la normativa contrattuale collettiva si pone, pertanto, in chiaro rapporto di specialità rispetto alla disciplina di diritto comune di cui la società ricorrente erroneamente invoca l’applicazione nel caso concreto;

8. quest’ultima, come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, trova applicazione in ipotesi di assoluta impossibilità non imputabile al datore di lavoro e provate in concreto; infatti, il datore di lavoro non può unilateralmente sospendere il rapporto di lavoro, salvo che ricorrano, ai sensi degli artt. 1463 e 1464 c.c., ipotesi di impossibilità della prestazione lavorativa totale o parziale, l’esistenza delle quali ha l’onere di provare; il dipendente “sospeso” non è, invece, tenuto a provare d’aver messo a disposizione del datore di lavoro le sue energie lavorative nel periodo in contestazione, in quanto, per il solo fatto della sospensione unilaterale del rapporto di lavoro, la quale realizza un’ipotesi di “mora credendi”, il prestatore, a meno che non sopravvengano circostanze incompatibili con la volontà di protrarre il rapporto suddetto, conserva il diritto alla retribuzione (Cass. n. 3771/2022, conf. a Cass. n. 7300/ 2004);

9. in questo contesto, la disciplina collettiva di settore non riconduce all’impossibilità parziale di diritto comune la sospensione della prestazione per cause di forza maggiore innominate e non disciplinari, prevedendo invece che il lavoratore rimanga a disposizione dell’azienda, quindi con diritto alla retribuzione; del resto, la fattispecie è caratterizzata da temporaneità e provvisorietà, stante la possibilità per il lavoratore giudicato inidoneo, in tutto o in parte, di impugnare il giudizio del medico aziendale, come avvenuto nel caso in esame, e non si pone dunque un profilo di sproporzione tra i rispettivi oneri, alla luce della possibile rivedibilità del giudizio medico;

10. seguono il regime della soccombenza le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo, da distrarsi in favore del difensore di parte controricorrente dichiaratosi antistatario;

11. al rigetto dell’impugnazione consegue il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto nella ricorrenza dei presupposti processuali;

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.000 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge, da distrarsi.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

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