CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19414 depositata il 12 giugno 2026
INPS – Contributi – Braccianti agricoli – Minimi tariffari – Liquidazione compensi – Scaglione – Reiscrizione – Art. 360 c.p.c. – Accoglimento
Fatti di causa
1. La Corte di appello di Napoli, provvedendo sull’impugnazione di G.D.G. avverso la decisione del Tribunale di Nola, con la pronuncia indicata in epigrafe, ha respinto l’appello.
1.1. La Corte territoriale ha chiarito in premessa che il gravame investiva esclusivamente la statuizione sulle spese, liquidate dal Tribunale in euro 1.776,00, per il giudizio avente ad oggetto il riconoscimento del diritto alla reiscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli con «ripristino della relativa posizione contributiva».
1.2. Per la Corte di appello, la causa era di valore indeterminabile ma di «modesta rilevanza giuridica».
Pertanto, in applicazione dei principi affermati da Cass. n. 968 del 2022, la liquidazione andava operata in ragione dello scaglione «non inferiore a euro 5200,01 e non superiore a euro 26.000,00»; l’operata liquidazione era, dunque, corretta.
2. Avverso la decisione ricorre la parte privata con un motivo, successivamente illustrato con memoria.
3. Resiste l’INPS con controricorso.
4. In sede di adunanza camerale, il collegio ha riservato il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
Ragioni della decisione
5. Con l’unico motivo di ricorso – ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.- è dedotta la violazione dell’art. 91 c.p.c. nonché del DM n. 55 del 2014, art. 4, e del DM n. 37 del 2018, per avere la Corte di appello liquidato le spese di giudizio del primo grado in violazione dei minimi tariffari.
5.1. In particolare, è denunciata la violazione dei minimi, avuto riguardo allo scaglione individuato dai giudici territoriali; ratione temporis, le spese andavano liquidate nell’importo minimo di euro 2.250,00 ( per effetto della riduzione del 50% degli importi medi stabiliti per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e del 70% per quella istruttoria/trattazione).
A tale riguardo, parte ricorrente ha precisato di aver presentato, in data 27 maggio 2021, nota spese e, con essa, di aver richiesto la fase «istruttoria e/o di trattazione» poiché, nel giudizio di primo grado, aveva offerto prove documentali, richiesto l’ammissione della prova per testi, esaminato i provvedimenti istruttori nonché gli scritti difensivi e i documenti depositati dall’INPS.
6. Il motivo è fondato.
6.1. La Corte di appello ha giudicato la controversia di valore indeterminabile (e, quindi, non inferiore ad euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00).
Ha ritenuto, però, applicabile lo scaglione immediatamente inferiore per le particolarità della specifica lite.
7. L’individuazione dello scaglione inferiore è coerente con il principio di questa Corte per cui «la controversia avente ad oggetto […] (l’) accertamento del diritto all’iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli è di valore indeterminabile (e, quindi, non inferiore ad Euro 26.000,00 e non superiore a Euro 260.000,00), salva la possibilità per il giudice di applicare lo scaglione immediatamente inferiore per le particolarità della specifica lite, che giustificano il riferimento ad uno scaglione più basso, in rapporto all’oggetto e alla complessità della controversia» (in ultimo, v. Cass. n. 955 del 2025).
8. La scelta dello scaglione non è peraltro qui censurata; ciò che si contesta è la liquidazione dei compensi in relazione allo stesso.
8.1. Al momento della statuizione, ricondotto il valore della causa nello scaglione tra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, l’importo minimo dovuto era, come indicato e richiesto dal ricorrente, di euro 2.250,00 (dovendosi considerare euro 442,50 per la fase di studio, Euro 370,00 per la fase introduttiva del giudizio, Euro 475,50 per la fase istruttoria e/o di trattazione ed Euro 962,00 per la fase decisionale, operata la riduzione delle prime due e della fase decisionale del 50% e, per la fase istruttoria e/o di trattazione, del 70%, ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, art. 4).
9. La diversa determinazione, nella misura di euro 1176,00, si pone, dunque, in violazione dei minimi inderogabili, dovendosi in proposito altresì osservare:
– la liquidazione dei compensi professionali e delle spese di lite, in base ai parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 37/2018, non può scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile» (tra le altre, Cass. n. 9815 del 2023);
– in presenza di nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, il giudice ha «[…] l’onere di dare adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata, allo scopo di consentire, attraverso il sindacato di legittimità, l’accertamento della conformità della liquidazione disposta a quanto risulta dagli atti ed ai parametri di legge, nonché di quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe» (tra le molte, Cass. nn. 22762 e 727 del 2023).
9.1. Nulla, a tale ultimo riguardo, è precisato dalla Corte di appello nonostante l’espressa richiesta delle quattro fasi, in ragione dello svolgimento delle attività processuali sopra indicate.
10. Segue, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata in relazione alla statuizione sulle spese; non essendo necessari accertamenti di fatto, la causa può decidersi nel merito, con la liquidazione delle spese di primo grado in euro 2.250,00, come richiesto (detraendo da detta somma quanto già eventualmente corrisposto).
Vanno, altresì, liquidati, in favore della ricorrente, i compensi professionali per il grado di appello che, tenuto conto del valore della causa (dato dalle spese di lite negate in primo grado: v. Cass. n. 29420 del 2019 e Cass. n. 19049 del 2025), si liquidano in euro 450,00.
Per entrambi i gradi di merito spettano il rimborso forfettario del 15% e gli accessori di legge, con attribuzione all’avv.to C.
Le spese del presente giudizio si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata in relazione alle spese e, decidendo nel merito, liquida, in favore della ricorrente, quelle di primo grado in euro 2250,00 e quelle del giudizio di appello in euro 450,00 oltre, per ciascun grado, spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, con attribuzione all’avv.to C.
Condanna altresì l’Inps al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 450,00 per compensi oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, con distrazione in favore del difensore.