CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19614 depositata il 13 giugno 2026

Licenziamento – Indennità di mobilità maturate – Indennità di disoccupazione – Iscrizione alle liste di mobilità – Cumulabilità – Prestazioni previdenziali ed assistenziali – Posizioni contributive – Accoglimento

Fatti di causa

INPS impugna sulla base di un unico motivo la sentenza n. 6051/2019 della Corte d’appello di Napoli che, in parziale riforma del primo Giudice, ha condannato l’Istituto al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti delle somme corrispondenti alle indennità di mobilità maturate dalla data del licenziamento, con esclusione dei periodi di percezione dell’indennità di disoccupazione individuati per ognuno.

Resistono C.I., C.R., D.R.R., M.M., P.M., S.A., S.R., T.E. e Z.R. con controricorso.

G.G. e la Regione Campania sono rimaste intimate. Sia INPS che i controricorrenti hanno depositato memoria.

Chiamata la causa all’adunanza camerale del 25 marzo 2026, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni.

Ragioni della decisione

INPS censura la sentenza per violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell’art. 7, comma 12, della legge n. 223/1991 con gli artt. 73, comma 2, e 129, comma 5, del rdl n. 1827/1935 conv. nella legge n. 1155/1936, ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ..

Il ricorso è fondato.

La sentenza ha così motivato.

-Avverso la decisione del Tribunale di Napoli che ha accolto la domanda di iscrizione alle liste di mobilità e di condanna dell’INPS al pagamento della indennità di mobilità, INPS ha presentato appello lamentando che la domanda di iscrizione alle liste non era stata presentata alla sezione circoscrizionale per l’impiego gestita dalla Provincia, da ritenersi litisconsorte necessario, che non era stata presentata entro 60 gg dalla comunicazione del licenziamento, che in ogni caso la domanda non attribuiva il diritto al pagamento dell’indennità di mobilità; in subordine INPS ha evidenziato che tutti gli appellati avevano percepito l’indennità di disoccupazione, non cumulabile con quella di mobilità.

-I fatti storici sono pacifici: i lavoratori sono stati licenziati il 30 giugno 2009, unitamente ad altri, di cui solo una parte regolarizzati, senza attivazione della procedura di cui alla legge n. 223/1991; hanno fatto domanda all’INPS per l’indennità di disoccupazione e il 26 novembre 2009 hanno chiesto al Centro per l’impiego di Napoli l’iscrizione nelle liste di mobilità; successivamente, accertati dalla DPL i rapporti dei lavoratori in nero, che soli permettevano di raggiungere il requisito numerico per accedervi, è stata inoltrata domanda alla Regione per l’iscrizione dei lavoratori ai Centri per l’impiego territorialmente competenti, la DPL ha comunicato, quindi, l’esito degli accertamenti alla Regione e la Sottocommissione Mobilità della CRL Campania, infine, il 30 novembre 2010 ha dichiarato di approvare l’iscrizione nelle liste.

-Dall’articolata successione di atti, risultano evidenti la presentazione di domande dirette ai Centri per l’impiego e l’insussistenza della violazione dei 60 giorni, termine che può essere prorogato anche dopo la scadenza in presenza di adeguate giustificazioni, che nella specie sussistono, stanti gli accertamenti della DPL di Napoli.

-Sussistendo il diritto alla iscrizione nelle liste di mobilità con decorrenza dalla data del licenziamento, INPS è quindi tenuto a corrispondere la relativa indennità, non avendo contestato il diritto dei lavoratori a percepirla ed avendo sollevato doglianze solo di carattere formale (sull’organo competente a ricevere la domanda di iscrizione e sulla esistenza di un termine entro cui proporre la domanda) e sul fatto che i lavoratori avevano percepito l’indennità di disoccupazione.

Come risulta dalla parte motiva sopra riportata, la Corte, dopo aver precisato che le domande che i lavoratori avevano avanzato erano due, ossia a) quella volta ad ottenere l’indennità di disoccupazione e b) quella per l’iscrizione nelle liste di mobilità, ha sostenuto che, “sussistendo il diritto dei ricorrenti alla iscrizione nelle liste di mobilità con decorrenza dalla data del licenziamento”, di conseguenza “l’INPS in quanto soggetto erogatore, è tenuto a corrispondere la relativa indennità di mobilità”.

INPS agisce in questa sede dolendosi che la sentenza abbia riconosciuto il diritto alla corresponsione dell’indennità di mobilità di cui alla legge n. 223/991 nonostante la decadenza ex art. 129, comma 5, del rdl n. 1827/1935, che afferma essere rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio stanti la sua rilevanza pubblicistica, l’inderogabilità della sua disciplina nonché l’irrinunciabilità della stessa e per il cui accertamento le parti avevano offerto i necessari dati fattuali.

Ad avviso dei controricorrenti, il motivo non avrebbe attinenza con quanto lamentato dall’Istituto in appello (ove non avrebbe censurato l’affermazione secondo cui “la domanda di disoccupazione presentata nel termine di decadenza avrebbe interrotto il termine stesso”) e comunque risulterebbe dagli atti che le parti avevano presentato nei termini “l’unica domanda che allo stato potevano presentare, quella per la corresponsione dell’indennità di disoccupazione” che, pertanto, deve ritenersi interruttiva del termine di decadenza.

Emerge, viceversa, dalla sentenza che in appello INPS, dopo aver sollevato eccezioni in ordine alla domanda di iscrizione nelle liste di mobilità, aveva in effetti ed altresì lamentato che “in ogni caso la domanda di iscrizione non attribuiva il diritto al pagamento dell’indennità di mobilità”.

E’ principio pacifico nella giurisprudenza di questa Corte che il decorso del termine di cui all’art. 129, comma 5, del rdl n. 1827/1935 comporta la decadenza dal diritto, salva la forza maggiore, decadenza che non contempla proroga, sospensione o interruzione.

Come ex multis osserva Cass. 10744/2022, «questa Corte ha già avuto modo di chiarire, sulla scorta di Cass. S.U. n. 17389 del 2002, che il decorso del termine di sessanta giorni dall’inizio della disoccupazione indennizzabile (ossia dall’ottavo giorno successivo a quello della cessazione del rapporto di lavoro) per la presentazione della domanda di ammissione al beneficio dell’indennità di mobilità, previsto dall’art. 129, comma 5, r.d.l. n. 1827/1935, giusta il rinvio ad esso operato dall’art. 7, comma 12, l. n. 223/1991, determina la decadenza dal relativo diritto, salvo che l’impedimento addotto rispetto all’esercizio del diritto stesso sia riconducibile al concetto normativo di “forza maggiore” (così Cass. n. 17404 del 2016, cui hanno dato continuità Cass. nn. 12990 del 2018 e 6411 del 2020). Nell’argomentare tale conclusione, cui questa Corte è approdata in una fattispecie in cui si discuteva precisamente della possibilità che la decorrenza del termine per proporre la domanda di corresponsione dell’indennità di mobilità potesse essere differita alla fine dello stato di malattia del lavoratore assicurato, si è rilevato che la decadenza consiste nel fatto oggettivo del mancato esercizio del diritto entro un termine stabilito nell’interesse generale (o individuale) alla certezza di una determinata situazione giuridica, che non contempla alcuna possibilità di proroga, sospensione o interruzione se non nei casi eccezionali tassativamente previsti dalla legge, di talché non può essere impedita da una situazione di fatto di mera difficoltà, essendo invece necessario un impedimento assoluto imputabile a causa ineluttabile, quale appunto la nozione di “forza maggiore” desumibile dall’art. 45 c.p.: la quale, com’è noto, rimane integrata allorché ricorra una forza esterna ostativa in modo assoluto, caratterizzata dall’imprevedibilità ed inevitabilità, da accertare positivamente mediante specifica indagine del giudice di merito».

Del resto, come osservato ex plurimis in Cass. n. 17404/2016, « Le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 17389 del 06/12/2002, hanno affermato che “L’indennità di mobilità ….non sorge nel lavoratore in via automatica, presupponendo, come tutti i trattamenti previdenziali, la presentazione di una domanda all’INPS – che non potrebbe altrimenti attivarsi non conoscendo le relative condizioni – entro i termini di decadenza stabiliti dalla normativa in materia di disoccupazione involontaria, applicabile per l’indennità di mobilità in virtù dello specifico richiamo operato nel comma dodicesimo del citato art. 7 (sì che tale normativa deve considerarsi inserita a tutti gli effetti formali e sostanziali nella nuova norma istitutiva dell’indennità di mobilità), così com’è dimostrato, d’altra parte, dalla disposizione di cui all’art. 20-ter della legge 23 maggio 1997 n. 135, che ha introdotto una sanatoria per le domande di concessione dell’indennità presentate anteriormente al 31 marzo 1992, per le quali si fosse già avverata la dal relativo diritto.” (in tal senso v. Cass., 9 settembre 2011, n. 17389, che ha ritenuto corretta la statuizione della sentenza impugnata per cui la indennità di mobilità non spettava per mancanza della domanda proposta nel termine di legge, seguita da Cass., 24 giugno 2013, n. 15770). 7. Si è peraltro precisato che la decadenza dal diritto all’indennità suddetta, ove l’assicurato non abbia tempestivamente presentato la domanda di ammissione al beneficio (…), ha carattere generale perché soddisfa l’esigenza di assicurare all’INPS la possibilità di effettuare tempestivi controlli in ordine alla effettiva sussistenza dello stato di disoccupazione di tutti i lavoratori in genere (in tal senso, v. Cass., 19 dicembre 1985, n. 6503)», senza che ciò ponga «profili di legittimità costituzionale, per violazione dell’art. 38 Cost., alla luce dei principi più volte affermati dai giudici delle leggi secondo cui la disposizione di cui all’art. 38 Cost., comma 2, attiene esclusivamente all’adeguamento dei mezzi di carattere previdenziale alle esigenze di vita dell’interessato e non anche alle modalità necessarie a conseguirle sicché è consentito al legislatore di regolarne condizioni e modalità (v. Cass. 17404 cit); il termine di decadenza per conseguire un determinato trattamento è frutto di una scelta discrezionale del legislatore, coerente con il sistema previdenziale e giustificabile se non altro per ragioni di certezza della situazione finanziaria dell’Ente erogatore (cfr. su tale affermazione di principio, Corte Cost. nr.192 del 2005)» (Cass. n. 6411/2020).

Nella specie, le parti private hanno riconosciuto che erano state avanzate a)la domanda di iscrizione nelle liste di mobilità e b) quella volta all’ottenimento dell’indennità di disoccupazione, precisando altresì che tale ultima domanda era “l’unica domanda che allo stato potevano presentare”.

Le stesse parti, coerentemente con i presupposti come dalle stesse dedotti, non hanno, quindi, adempiuto all’onere di allegare e, conseguentemente, di provare di aver presentato (e, consequenzialmente, in quale data) la specifica domanda volta all’ottenimento della indennità di mobilità (che, anzi, hanno riconosciuto di non aver avanzato).

Va fatto, allora, richiamo alla univoca giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui «dall’accertamento del diritto all’iscrizione nelle liste di mobilità non può scaturire implicitamente il diritto a percepire l’indennità di mobilità che necessita, come per tutte le prestazioni previdenziali, della presentazione di apposita domanda amministrativa (vd. Cass. n. 18528/2011; SS.UU.17382/2002); si è, in tali occasioni, precisato che l’indennità di mobilità, di cui all’art. 7 della legge 23 luglio 1991 n. 223, costituisce un trattamento di disoccupazione che ha la sua fonte nella legge, ma non sorge nel lavoratore in via automatica, presupponendo, come tutti i trattamenti previdenziali, la presentazione di una domanda all’INPS – che non potrebbe altrimenti attivarsi non conoscendo le relative condizioni – entro i termini di decadenza stabiliti dalla normativa in materia di disoccupazione involontaria, applicabile per l’indennità di mobilità in virtù dello specifico richiamo operato nel comma dodicesimo del citato art. 7 (si che tale normativa deve considerarsi inserita a tutti gli effetti formali e sostanziali nella nuova norma istitutiva dell’indennità di mobilità» (Cass. n. 32857/2021).

Infatti, «in tema di prestazioni previdenziali ed assistenziali, la preventiva presentazione della domanda amministrativa costituisce condizione di proponibilità della domanda giudiziaria, la cui omissione è rilevabile in qualsiasi stato e grado del giudizio, senza che tale difetto possa essere sanato dalla presentazione di domanda amministrativa concernente prestazione previdenziale diversa, ancorché compatibile con quella poi richiesta in sede giudiziaria» (Cass. n. 25875/2023). Come già, ex plurimis, Cass. n. 30670/2019, «la previa domanda amministrativa costituisce un requisito necessario in generale rispetto ad ogni diritto previdenziale, sia esso inerente a posizioni contributive o a prestazioni vere e proprie, che debba essere azionato; potendosi soltanto ritenere che la domanda non sia necessaria, se la legge non disponga esplicitamente in senso contrario, nei casi di procedimento che debba avanzare ex officio o in quelli in cui l’azione giudiziale sia finalizzata a contrastare una (già esercitata) pretesa dell’ente previdenziale (ad es. accertamento negativo rispetto ad una pretesa di recupero di indebito), oltre che nelle ulteriori ipotesi in cui sull’an del diritto o della prestazione vi sia già stato riconoscimento amministrativo o giudiziale e si discuta esclusivamente sulla regolare corresponsione, anche quantitativa, di quanto dovuto, sulla base di posizioni o diritti previdenziali la cui consistenza (posizioni previdenziali) o sussistenza (diritti a prestazioni) sia però già certa inter partes (Cass. n. 30283/2018, cit.)» e «La mancanza della domanda amministrativa, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, determina l’improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio (Cass. n. 11438 del 10/05/2017, n. 17395 del 29/08/2016, n. 24103 del 29/12/2004, Sez. Un. 7269/1994, cit.)».

La Corte non ha fatto corretta applicazione dei principi sopra richiamati.

Di conseguenza il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito con rigetto dell’originaria domanda di pagamento dell’indennità di mobilità. Gli esiti alternati della complessiva vicenda processuale consentono la compensazione delle spese dell’intero processo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originaria domanda di condanna al pagamento dell’indennità di mobilità.

Compensa le spese dell’intero processo.