CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19912 depositata il 17 luglio 2025
Lavoro – Mobilità intercompartimentale – Inquadramento – Fascia retributiva – Trattamento giuridico ed economico – Equiparazione – Mansioni e responsabilità
Svolgimento del processo
M.P., collaboratore professionale sanitario-tecnico della prevenzione nell’ambito del personale di vigilanza e ispezione dell’AUSL Rimini, cad. D/D3 -Comparto SSN è stato trasferito nei ruoli del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in seguito a procedura di mobilità ex art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001, ove è stato inquadrato nel profilo professionale di Ispettore tecnico, area terza, fascia retributiva F1, del comparto Ministeri.
Egli ha adito il Tribunale di Vicenza per chiedere l’accertamento del suo diritto a essere inquadrato nella fascia retributiva F3 e a percepire le relative differenze retributive.
Il Tribunale di Vicenza, nel contraddittorio delle parti, con sentenza non definitiva n. 203/2016, ha riconosciuto il diritto del ricorrente all’inquadramento nell’area III, fascia retributiva F4, disponendo la prosecuzione del giudizio ai fini della quantificazione del credito.
Con sentenza definitiva n. 81/2017 ha condannato la P.A. a pagare in favore del ricorrente € 28.644,99.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha proposto appello.
La Corte d’appello di Venezia, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 249/2020, ha accolto l’appello.
M.P. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali si è difeso con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
1) Con il primo motivo il ricorrente contesta la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 113 c.p.c.
Egli rappresenta che la corte territoriale non avrebbe considerato la ratio dell’art. 29 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, concernente la mobilità intercompartimentale e attuato tramite il d.P.C.M. del 26 giugno 2015 e che, in realtà, nel ricorso di primo grado sarebbe stato domandato il riconoscimento della fascia retributiva ritenuta di giustizia.
La censura è inammissibile.
Infatti, dalla lettura del ricorso di primo grado, sempre possibile venendo in rilievo un vizio c.d. in procedendo, si evince che il ricorrente aveva chiesto esplicitamente il riconoscimento della posizione economica F3.
Il riferimento alla “diversa misura ritenuta di giustizia”, in effetti presente al punto 1 delle conclusioni, non rileva, in quanto si riferisce, con evidenza, all’entità del richiesto assegno ad personam e non all’individuazione della menzionata posizione economica.
2) Con il secondo motivo il ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione degli artt. 29 bis, come attuato dal d.P.C.M. del 26 giugno 2015, e 30 del d.lgs. n. 165 del 2001.
Egli afferma che la corte territoriale avrebbe errato a negare l’applicazione, nella specie, del d.P.C.M. del 26 giugno 2015, sul presupposto che esso non avrebbe potuto regolare una procedura di mobilità che, come nel caso in esame, si era ormai conclusa nel 2010.
A suo avviso il menzionato d.P.C.M. sarebbe stato solo applicativo del citato art. 29 bis e, comunque, avrebbe dovuto sin da subito trovare applicazione ai contratti del pubblico impiego in corso.
In ogni caso, il d.P.C.M. avrebbe dovuto essere impiegato in via analogica, dovendo il livello economico corrispondente fra i due reparti essere individuato “sulla base del criterio di prossimità degli importi del trattamento economico fondamentale (tabellare) del comparto di provenienza rispetto a quello di destinazione”.
Avrebbe assunto rilievo anche la tabella B del 23 gennaio 2009 di trasposizione automatica nel sistema di classificazione del CCNL Ministero del Lavoro 14 settembre 2007 ove, alla fascia retributiva C2 del precedente CCNL 1998-2001, sarebbe corrisposta quantomeno la fascia F3.
Le mansioni da lui esercitate avrebbero, comunque, dovuto essere ricondotte al livello economico F3, in base alla declaratoria dei contenuti professionali di cui al citato CCNL del 4 agosto 2009.
La censura è parzialmente fondata.
Il ricorrente chiede, in pratica, il riconoscimento di una posizione economica superiore, pari a F3, rispetto a quella, F1, attribuitagli dal Ministero di destinazione in seguito all’espletamento di procedura di mobilità c.d. interdipartimentale ex. art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001.
Egli fonda la sua pretesa sul d.P.C.M. del 26 giugno 2015, adottato in applicazione del disposto dell’art. 29 bis del d.lgs. n. 165 del 2001, in base al quale, nel testo ratione temporis rilevante, “1. Al fine di favorire i processi di mobilità fra i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previo parere della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentite le Organizzazioni sindacali è definita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una tabella di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione”.
Al riguardo, la giurisprudenza ha con chiarezza affermato il principio, che si intende qui confermare, in base al quale, nelle ipotesi di mobilità volontaria, il giudice è pienamente legittimato a compiere la verifica, nel quadro della disciplina legale e contrattuale dell’amministrazione di destinazione, al fine di individuare quale sia la qualifica maggiormente corrispondente a quella posseduta dal lavoratore precedentemente al trasferimento (Cass., SU, n. 503 del 2001; Cass., n. 14124 del 2015; Cass., n. 3064 del 2016).
La verifica della corrispondenza tra la categoria professionale e la posizione economica possedute presso il Servizio sanitario nazionale in origine e presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali poi deve essere operata, quindi, in base alle discipline collettive dei due enti interessati.
Ciò tenendo conto del disposto dell’art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001 che, nel testo rilevante nella specie, prescrive che “Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza”.
In linea generale, pertanto, le amministrazioni pubbliche operano, all’atto dell’inquadramento del personale in mobilità e in assenza di un più specifico criterio previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, l’equiparazione tra le aree funzionali e le posizioni economiche di inquadramento del personale appartenente ai diversi comparti di contrattazione, confrontando i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base, quindi, delle mansioni, delle responsabilità e dei titoli di accesso relativi alle qualifiche ed ai profili professionali indicati nelle declaratorie delle medesime aree funzionali e categorie.
Per l’esattezza, l’individuazione del trattamento giuridico ed economico da applicare ai dipendenti trasferiti deve essere effettuata sulla base dell’inquadramento presso l’ente di provenienza, nell’ambito della disciplina legale e contrattuale propria del comparto dell’amministrazione cessionaria, ed a tal fine occorre tenere conto anche delle posizioni economiche differenziate, attraverso le quali si realizza, sia pure all’interno dell’area, una progressione di carriera; del resto, l’art. 30 d.lgs. n. 165 del 2001 muove anche dalla concreta esigenza di evitare che l’istituto della mobilità tra enti pubblici diversi possa dare luogo a processi di dequalificazione strisciante del personale trasferito, atteso che, la stessa attribuzione della posizione retributiva, lungi dall’esprimere soltanto un valore economico, è direttamente funzionale alla progressione di carriera e propedeutica ai successivi passaggi di Area (Cass., Sez. L, n. 86 del 7 gennaio 2021).
Siffatta individuazione può avvenire, successivamente, nel rispetto del principio, sopra riportato, della necessità che vi sia una corrispondenza di area funzionale e posizione economica, anche valutando la prossimità degli importi del trattamento tabellare del comparto di provenienza a quelli del comparto di destinazione.
Nella presente controversia la corte territoriale ha effettuato, utilizzando i calcoli presentati dal Ministero, la comparazione in questione sulla base di un analitico raffronto tra gli importi del trattamento economico fondamentale tabellare dei due comparti, evidenziando che, in assenza di perfetta corrispondenza, “il trattamento economico fondamentale nell’ambito dell’Area III del CCNL Ministeri più prossimo a quello posseduto dal P. nell’ambito dell’amministrazione di provenienza è quello relativo alla posizione economica F1”.
Si tratta del criterio scelto dalla P.A. di destinazione per effettuare il riconoscimento de quo e che, in linea generale, non è irragionevole, in quanto ben potrebbe tenere conto, comunque, dell’area funzionale e della posizione economica vantati nella P.A. di provenienza dal ricorrente.
Il giudice, peraltro, non avrebbe dovuto subito prendere in considerazione la semplice similitudine dei trattamenti economici in esame, ma accertare, prima, se vi fosse una ragionevole similitudine fra le (aree e le) posizioni economiche individuate, ossia quella presso l’Amministrazione di provenienza e quella conseguita presso la P.A. di arrivo.
Solo una volta compiuto questo controllo, il riferimento alla similitudine economica avrebbe potuto trovare spazio.
In pratica, la somiglianza del trattamento economico rileva se si inserisce in un contesto nel quale è stata confermata o, almeno, cercata una corrispondenza di area funzionale e posizione economica, ma non basta da sola a fondare quest’ultima conclusione in difetto di ogni tentativo di accertamento di tale corrispondenza.
Indubbiamente, bene ha fatto la corte territoriale a negare la diretta applicabilità delle tabelle di cui al d.P.C.M. del 26 giugno 2015, atteso che queste prevedono espressamente, all’art. 4, comma 2, in ordine alla propria applicazione “alle procedure di mobilità avviate successivamente all’entrata in vigore del presente decreto”.
Nell’ipotesi più favorevole al ricorrente, infatti, la mobilità in esame può ritenersi conclusa con la stipula del contratto fra il lavoratore e la P.A. controricorrente, avvenuta il 16 dicembre 2010.
Non può prospettarsi neanche un’applicazione analogica del d.P.C.M. “sulla base del criterio di prossimità degli importi del trattamento economico fondamentale (tabellare) del comparto di provenienza rispetto a quello di destinazione”.
La Corte d’appello di Venezia non aveva, quindi, alcun obbligo di utilizzare le dette tabelle.
Essa aveva, però, il dovere di accertare, come prima cosa, la corrispondenza di area funzionale e posizione economica.
Una volta compiuto questo passaggio, ove fossero rimasti dei dubbi, sarebbe stato possibile fare ricorso al criterio della similitudine del trattamento economico.
Le menzionate tabelle avrebbero potuto trovare eventualmente spazio, qualora il giudice lo avesse ritenuto opportuno, esclusivamente alla fine di questo procedimento e per dare un riscontro successivo a un risultato già raggiunto e non dipendente dalle stesse.
Si osserva, poi, che non hanno pregio i riferimenti, contenuti nel ricorso, alla tabella B del 23 gennaio 2009 di trasposizione automatica nel sistema di classificazione del CCNL Ministero del Lavoro 14 settembre 2007 ove, alla fascia retributiva C2 del precedente CCNL 1998-2001, sarebbe corrisposta quantomeno la fascia F3, avendo il giudice del merito chiarito che tale trasposizione avrebbe riguardato solo il passaggio tra vecchio e nuovo sistema di classificazione all’interno del CCNL Ministeri e non l’equiparazione tra posizioni economiche previste dal CCNL SSN e CCNL Ministeri.
Estremamente generica è, infine, la contestazione correlata alla declaratoria dei contenuti professionali di cui al CCNL del 4 agosto 2009.
4) Il ricorso è accolto, limitatamente al secondo motivo, nei termini di cui motivazione, inammissibile il primo.
La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità, applicando i seguenti principi di diritto:
“In tema di mobilità c.d. intercompartimentale, le tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale prevista dal d.P.C.M. 26 giugno 2015 sono applicabili alle sole procedure di mobilità avviate successivamente all’entrata in vigore del medesimo decreto”;
“In tema di mobilità c.d. intercompartimentale, in assenza di un più specifico criterio previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, l’individuazione del trattamento giuridico ed economico da applicare ai dipendenti trasferiti deve essere effettuata sulla base dell’inquadramento presso l’ente di provenienza, nell’ambito della disciplina legale e contrattuale propria del comparto dell’amministrazione cessionaria, e, a tal fine, occorre tenere conto anche delle posizioni economiche differenziate, attraverso le quali si realizza, sia pure all’interno dell’area, una progressione di carriera”;
“In tema di mobilità intercompartimentale, le amministrazioni pubbliche operano, all’atto dell’inquadramento del personale in mobilità e in assenza di un più specifico criterio previsto dalla legge o dalla contrattazione collettiva, l’equiparazione tra le aree funzionali e le posizioni economiche di inquadramento del personale appartenente ai diversi comparti di contrattazione confrontando, innanzitutto, i pertinenti contratti collettivi nazionali di lavoro, sulla base delle mansioni, delle responsabilità e dei titoli di accesso relativi alle qualifiche ed ai profili professionali indicati nelle declaratorie delle medesime aree funzionali e categorie; nel rispetto della regola generale per la quale vi deve essere una corrispondenza di area funzionale e posizione economica, l’individuazione della posizione economica adeguata può avvenire, successivamente, anche valutando la prossimità degli importi del trattamento tabellare del comparto di provenienza a quelli del comparto di destinazione”.
P.Q.M.
– Accoglie il secondo motivo di ricorso, nei termini di cui in motivazione, inammissibile il primo;
– cassa la sentenza impugnata, in relazione alla censura accolta, con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, che deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità.