CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 19935 depositata il 17 luglio 2025

Lavoro – Sanzione disciplinare – Sospensione dal servizio – Autorizzazione aziendale – Pubblico impiego privatizzato – Principi in materia di sanzioni irrogate – Potere direttivo del datore di lavoro – Onere della prova – Rigetto

Fatti di causa

1. Il Tribunale di Lecco respingeva il ricorso proposto dal signor G.B. volto ad accertare l’illegittimità della sanzione disciplinare adottata da ASST di Lecco di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per giorni 15 e l’obbligo a versare a favore dell’Azienda il compenso percepito relativamente alle prestazioni svolte negli anni 2012 fino al 31/08/2013, non avendo richiesto la preventiva autorizzazione aziendale, per un totale di € 39.800,00.

1.1 Il giudice di primo grado rigettava la domanda in assenza della prescritta autorizzazione, escludendo l’operatività della retroattività della disciplina più favorevole di cui al D.L. n. 101/2013 convertito in L. n. 125/2013, che aveva aggiunto all’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 il comma 6, lett. -bis, che a sua volta aveva escluso, a decorrere dall’agosto 2013, l’obbligo di previa autorizzazione per i compensi derivanti da attività di ricerca scientifica.

2. La Corte di appello di Milano confermava la sentenza di prime cure ritenendo inidonee le autorizzazioni ottenute dal B. negli anni antecedenti al 2012 aventi ad oggetto consulenza scientifiche diverse da quelle svolte nel periodo 2012-agosto 2013.

2.1 Inoltre, la Corte distrettuale evidenziava la carenza di prova dell’invio all’Azienda appellata di comunicazioni relative ad una precisa consulenza scientifica contenuto in un’informativa della Guardia di Finanza.

2.2. La Corte rilevava altresì la non pertinenza del richiamo ai principi in materia di sanzioni irrogate dalla CONSOB per l’illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate in ambito bancario, vertendosi nel caso in esame nella diversa ipotesi di sanzioni relative ad illeciti disciplinari nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato.

3. Infine, La Corte di merito riteneva la congruità della sanzione irrogata in relazione alla gravità della condotta contestata.

4. Ricorreva per cassazione il signor G.B. con due motivi cui resisteva con controricorso l’amministrazione.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione o falsa applicazione dell’articolo 53, comma 6 lettera f-bis del decreto legislativo 165/2001.

In particolare, la Corte distrettuale avrebbe errato nel confermare la sanzione disciplinare sul presupposto che l’odierno ricorrente non avrebbe richiesto le prescritte autorizzazioni all’ente ospedaliero, senza le quali non avrebbe potuto svolgere le attività di ricerca scientifica commissionate nel periodo 2012-agosto 2013, nonostante la disposizione di legge sopracitata entrata in vigore il 31 agosto 2013 abbia testualmente escluso l’obbligo di tali autorizzazioni nel caso di attività di ricerca scientifica come appunto quella in esame.

Ad avviso dell’odierno ricorrente si dovrebbe applicare la legge più favorevole con conseguente illegittimità della sanzione disciplinare avente carattere afflittivo alla stessa stregua della sanzione di natura penale.

1.1 Il motivo è infondato.

In materia di pubblico impiego privatizzato, questa Corte (Cass., Sez. L, n. 25485 del 26 ottobre 2017) ha precisato che, sulla base dei criteri indicati dalla Corte EDU, richiamati nelle pronunce della Corte Costituzionale (Corte cost., n. 276 del 16 dicembre 2016; Corte cost., n. 43 del 24 febbraio 2017), deve negarsi la natura penale delle sanzioni disciplinari, in quanto il potere disciplinare non è espressione della pretesa punitiva dell’autorità pubblica, ma del potere direttivo del datore di lavoro, inteso come potere di conformazione della prestazione alle esigenze organizzative dell’impresa o dell’ente che, nei rapporti disciplinati dal d.lgs. n. 165 del 2001, ha natura privatistico contrattuale.

Ne consegue che il lavoratore, condannato in sede penale con sentenza passata in giudicato, non può invocare l’art. 4 del protocollo 7 della CEDU per sottrarsi al procedimento disciplinare che il datore di lavoro abbia avviato per i fatti contestati in sede penale.

La previsione della sanzione disciplinare non è posta, dunque, a presidio di interessi primari della collettività, tutelabili erga omnes, né assolve alla funzione preventiva propria della pena, sicché l’interesse che attraverso la sanzione disciplinare si persegue, anche qualora i fatti commessi integrino illecito penale, è sempre quello del datore di lavoro al corretto adempimento delle obbligazioni che scaturiscono dal rapporto.

Conseguentemente, stante la diversa natura delle sanzioni, non è applicabile al caso di specie il principio invocato dal ricorrente della legge più favorevole.

2. Con il secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione dell’articolo 2697 cc. In relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c..

La Corte distrettuale avrebbe erroneamente ritenuto che le autorizzazioni ottenute dal dottor B. negli anni antecedenti al 2012 non avrebbero avuto alcuna incidenza rispetto all’attività svolta dal medico fino al 31 agosto 2013 in quanto le consulenze scientifiche medesime avevano ad oggetto argomenti differenti da quelli trattati negli anni precedenti, tanto è vero che erano state commissionate con nuovi e specifici incarichi.

Ad avviso del ricorrente tale affermazione confligge con il corretto riparto dell’onere della prova avendo il dottor G.B. dimostrato di essere stato autorizzato a svolgere attività di consulenza scientifica, di non essere mai stato in conflitto di interesse, di avere in concreto svolto un’attività qualificabile come attività di ricerca scientifica.

2.1 Il motivo e infondato.

Ed invero la Corte territoriale ha ritenuto non dimostrato il fatto che le autorizzazioni rilasciate sino al 2012 valessero anche per gli anni successivi non essendone stata fornita la relativa prova la quale competeva, in ossequio all’articolo 2697 c.c., proprio sull’odierno ricorrente ossia sulla parte che aveva invocato il fatto stesso a sostegno della propria tesi.

Competeva, dunque, al ricorrente che aveva agito in giudizio al fine di dimostrare l’illegittimità della sanzione subita l’onere di provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dalla parte datoriale nel procedimento disciplinare; in particolare il ricorrente non ha fornito alcun elemento probatorio attestante l’invio e la ricezione delle comunicazioni aventi ad oggetto le richieste di autorizzazione all’esercizio di attività scientifica e che queste fossero effettivamente pervenute all’azienda.

In conclusione, la eccepita violazione del principio di riparto dell’onus probandi è destituita di qualsiasi fondamento.

3. In conclusione, il ricorso va respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio secondo il principio della soccombenza.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al rimborso di € 4.000,00, a titolo di compensi, oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.

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