CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 1998 depositato il 28 gennaio 2025
Lavoro – Vice Direttore Generale del settore amministrativo – Alterazioni dei dati di bilancio – Licenziamento per motivi disciplinari – Rigetto
Rilevato che
1. Con lettera consegnata a mano il 10.2.2016 la P. spa contestava alla dipendente V.P., assunta il 16.11.1992 e da ultimo con qualifica di Vice Direttore Generale del settore amministrativo, i seguenti fatti: “venerdì scorso 9 febbraio 2016 sono stati da Lei diramati i dati contabili provvisori della Società relativi all’esercizio 2015 appena conclusosi; da tale documento emerge una perdita della società del tutto inattesa e di abnorme ammontare; dalle prime verifiche parrebbe che tale inatteso e preoccupante risultato non sia giustificabile se non assumendo che vi siano stati molteplici e gravi alterazioni dei dati contabili ed ai bilanci della Società relativi all’esercizio in corso e agli esercizi passati; Lei è responsabile, inter alia, della corretta redazione e tenuta delle scritture contabili della Società, quale Dirigente Amministrativo di quest’ultima”.
Con altra contestazione, pervenuta alla lavoratrice con raccomandata in data 15.2.2016, venivano contestati gli stessi fatti con l’unica differenza di menzionare, per quanto riguardava le alterazioni dei dati di bilancio, solamente gli esercizi degli anni passati e non più quello in corso.
2. In data 25.3.2016 veniva intimato alla P. licenziamento per motivi disciplinari.
3. Impugnato il recesso, il Tribunale di Frosinone, in accoglimento del ricorso presentato dalla lavoratrice, dichiarava illegittimo il licenziamento e condannava la P. spa a corrispondere alla P. l’indennità di mancato preavviso di cui all’art. 23 CCNL Dirigenti Aziende Industriali in misura pari a 12 mesi di retribuzione nonché l’indennità supplementare di cui all’art. 19 del medesimo CCNL in misura pari a 20 mesi di retribuzione, oltre interessi come per legge.
4. Proposto gravame dalla società, la Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 3388/2021, in riforma della pronuncia di primo grado rigettava le originarie domande proposte dalla P.
5. I giudici di seconde cure, a fondamento della decisione, precisavano che:
a) il licenziamento intimato aveva natura ontologicamente disciplinare;
b) la contestazione disciplinare non era generica in quanto da essa potevano individuarsi i fatti addebitati (incongruenza delle perdite comunicate dalla stessa P. nel febbraio 2016 con i dati radicalmente diversi comunicati relativamente ai bilanci 2014 -2015, con la sussistenza di molteplici e gravi alterazioni dei dati contabili e dei bilanci della società compiuti dalla P. stessa, quale dirigente amministrativo, con riguardo alla corretta redazione e tenuta delle scritture contabili della società) in relazione ai quali era consentito alla lavoratrice di apprestare una idonea difesa, non rilevando a tal fine, peraltro, la discrasia del differente contenuto tra le due contestazioni;
c) dall’andamento della procedura disciplinare non emergeva la necessità dell’audizione orale dell’incolpata né la violazione della facoltà della lavoratrice in ordine alla consultazione della documentazione aziendale relativa all’addebito contestato;
d) erano stati dimostrati gli addebiti mossi e cioè la non corrispondenza al vero, con riferimento agli esercizi 2014 e 1015, della favorevole situazione di bilancio precedentemente rappresentata dalla P.;
e) le condotte erano riconducibili alla responsabilità di quest’ultima, a prescindere da una sua partecipazione diretta e consapevole all’alterazione dei dati di bilancio e contabili, per omesso o negligente controllo della sua funzione di dirigente del settore amministrativo finanziario ed espressamente delegata, in tale qualità, a fornire le informazioni nel corso delle trattative intercorse per l’acquisto delle quote della P.;
f) tali funzioni non erano venute meno con il conferimento alla stessa della posizione di vicedirettore generale, nomina aggiuntiva rispetto alle competenze precedentemente attribuite;
g) la gravità della condotta rendeva giustificato il licenziamento per giusta causa in quanto idonea a determinare il venir meno immediato del rapporto fiduciario con la società;
h) tale statuizione sulla legittimità del licenziamento comportava l’assorbimento dell’esame dei motivi di appello incidentale in ordine alla questione del calcolo della rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute dal Tribunale alla lavoratrice.
6. Avverso la sentenza di secondo grado V.P. proponeva ricorso per cassazione affidato a otto motivi cui resisteva con controricorso la P. spa.
7. Le parti depositavano memorie.
8. Il Collegio si riservava il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Considerato che
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione dell’art. 7 legge n. 300/1970, con riferimento alla violazione del principio di specificità della contestazione disciplinare e alla illogicità e incongruità della motivazione della sentenza di secondo grado, per avere la Corte territoriale erroneamente respinto l’eccezione di genericità dell’addebito disciplinare in presenza di una incolpazione (negligente espletamento della sua funzione dirigenziale) che non costituiva un comportamento materiale bensì una qualificazione giuridica di un comportamento dove la incertezza investiva non solo le ipotetiche e presunte alterazioni contabili ma anche le alterazioni contabili stesse.
3. Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione dell’art. 7 legge n. 300 del 1970 con riferimento al principio di immutabilità della contestazione disciplinare e al principio di necessaria correlazione fra l’addebito contestato e l’addebito esaminabile in sede giudiziale, per avere erroneamente la Corte territoriale posto a base della legittimità del licenziamento condotte della lavoratrice non solo mai adombrate nella lettera di contestazione disciplinare, ma addirittura difformi dall’addebito che, secondo la stessa Corte, rappresentava il contenuto della contestazione disciplinare, ossia il negligente espletamento della funzione dirigenziale.
4. Con il terzo motivo si obietta, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione dell’art. 7 legge n. 300 del 1970 e del principio di immutabilità della contestazione disciplinare con riferimento all’omessa censura, da parte della Corte distrettuale, dei fatti nuovi dedotti per la prima volta in giudizio costituiti dalle seguenti circostanze:
a) manipolazione della voce “Acquisti Materia Prime”;
b) manipolazione conto ricavi per vendita preforme sulla situazione economica patrimoniale al 31.8.2015;
c) sopravvalutazione del valore magazzino prodotti finiti (preforme) nei bilanci successivi al 2011.
5. Con il quarto motivo si lamenta, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 e n. 5 cpc, la violazione dell’art. 112 cpc, in relazione all’omesso esame dell’eccezione di violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare oppure, in subordine, l’omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, per non avere la Corte di appello esaminato la predetta eccezione puntualmente sollevata in ordine alla impossibilità di fare rientrare nel giudizio fatti principale e circostanze essenziali ai fini dell’individuazione dell’addebito mosso alla lavoratrice.
6. Con il quinto motivo la ricorrente si duole, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, della violazione dell’art. 19 CCNL di settore, con riferimento al principio di giustificatezza del licenziamento del dirigente, degli artt. 23 CCNL e 2119 cc, con riferimento alla giusta causa e al diritto all’indennità di preavviso, nonché degli artt. 1176 co. 2 cc e 2104 co. 1 cc, in relazione alla ritenuta responsabilità di essa dirigente con riferimento alle alterazioni contabili ritenute accertate in sentenza.
7. Con il sesto motivo si addebita alla Corte territoriale, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970 in relazione al mancato riconoscimento dell’irrilevanza disciplinare di un comportamento noto e tollerato dal datore di lavoro, nonché la violazione dell’art. 115 cpc in relazione alla mancata applicazione del principio di non contestazione, con riguardo alle circostanze di avere i giudici di seconde cure ritenuto irrilevanti la conoscenza delle password di accesso di essa P. da parte di altri dipendenti, di avere effettuato altre due diligence e del ruolo rivestito da altri soggetti (presidente Mastrominico e il consulente Viola).
8.Con il settimo motivo si eccepisce, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 cpc, la violazione dell’art. 437 cpc, per mancata ammissione dei mezzi istruttori, formulati nel corso del giudizio di primo grado e riproposti in appello, richiesti in relazione a circostanze decisive per il giudizio, nonché la falsa applicazione dell’art. 116 co. 2 cpc, in relazione alla mancanza di una spiegazione alternativa alle presunte alterazioni contabili, nonostante le eccezioni di essa lavoratrice, pur nella assoluta incertezza degli addebiti disciplinari, circa la insussistenza di alterazioni contabili e che le eventuali alterazioni contabili non fossero riconducibili alla sua responsabilità.
9. Con l’ottavo motivo si contesta, infine, ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, l’erroneità della sentenza nella parte in cui, avendo ritenuto assorbito l’appello incidentale di essa lavoratrice, non aveva disposto la condanna della P. spa a versare la rivalutazione monetaria, in relazione alle somme di cui era stata disposta la condanna in primo grado, nonché nella parte in cui non era stato riconosciuto come dovuti i ratei di tredicesima e di TFR sull’indennità di mancato preavviso di cui all’art. 23 CCNL e sulla indennità supplementare di cui all’art. 19 CCNL.
10. I primi quattro motivi, che per connessione logico-giuridica possono essere esaminati congiuntamente, non sono fondati.
11. In tema di sanzioni disciplinari a carico di lavoratori subordinati, la contestazione dell’addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l’immediata difesa e deve, conseguentemente rivestire il carattere della specificità, senza l’osservanza di schemi prestabiliti e rigidi, purché siano fornite al lavoratore le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati (ex plurimis Cass. n. 10662/2014).
12. Inoltre, il datore di lavoro, se non può addurre a giustificazione del recesso fatti diversi da quelli già indicati nella motivazione enunciata al momento della intimazione del recesso medesimo, può tuttavia dedurre circostanze confermative o integrative che non mutino la oggettiva consistenza storica dei fatti anzidetti (Cass. n. 6012/2009; Cass. n. 7851/2019).
13. La gravata sentenza è in linea con tali principi di diritto e, con un accertamento di fatto, adeguatamente motivato e frutto di una plausibile interpretazione di atti di autonomia privata, ha ritenuto specifica la contestazione disciplinare precisando che il riferimento alla perdita emersa dai dati contabili relativi all’esercizio 2015, diramati dalla stessa P., e alla non giustificabilità di tale perdita se non sulla base di molteplici e gravi alterazioni dei dati contabili e ai bilanci della Società relativi all’anno in corso o agli anni passati, unitamente al riferimento alla responsabilità rivestita dalla P. in ordine alla corretta redazione tenuta delle scritture contabili quale Dirigente amministrativo, fosse sufficiente ad individuare i fatti oggetto dell’addebito, consistenti in un negligente espletamento della funzione dirigenziale, e a consentire alla lavoratrice di apprestare, sin dalla fase disciplinare, una idonea difesa.
14. Non è ravvisabile, pertanto, né un profilo di genericità della contestazione, essendo chiara la incolpazione addebitata (responsabilità, nella qualità di Dirigente amministrativo, nel controllo e nella verifica della correttezza di dati contabili peraltro già diramati) né la violazione del principio di immutabilità della contestazione disciplinare, essendo stati introdotti in giudizio allegazioni e documenti relativi ai fatti addebitati e confermativi degli stessi anche per ciò che riguardava gli effetti dannosi conseguenti al comportamento della Dirigente, valutabili sotto l’aspetto della gravità del comportamento posto in essere dalla lavoratrice.
15. Conseguentemente anche le censure di cui al quarto motivo non sono meritevoli di accoglimento potendosi ravvisare un implicito rigetto della eccezione (riguardante la asserita violazione del principio di immutabilità della contestazione) tenuto conto della ritenuta legittimità formale e sostanziale della contestazione disciplinare e della rilevanza dei connessi fatti addebitati posti a fondamento del licenziamento impugnato.
16. Le censure di cui al quinto motivo sono, poi, inammissibili perché esse non si sostanziano in violazioni o falsa applicazione delle disposizioni denunciate, ma tendono alla sollecitazione di una rivisitazione del merito della vicenda (Cass. n. 27197/2011; Cass. n. 6288/2011, Cass. n. 16038/2013), non consentita in sede di legittimità: vicenda nella quale la Corte distrettuale, con adeguata motivazione, ha rilevato che le gravi irregolarità contabili (che erano consistite nel rappresentare nei dati di bilancio relativi agli anni 2014 e 2015, resi noti nel corso delle operazioni di due diligence e tali da dissimulare, in quanto non corrispondenti alla reale situazione, lo stato di dissesto economico in cui si trovava la società, falsando inevitabilmente l’esito delle trattive finalizzate all’acquisto delle quote della società stessa) non potevano che essere riconducibili alla responsabilità della incolpata a prescindere da una sua partecipazione diretta e consapevole all’alterazione dei dati di bilancio e contabili; in particolare per omesso e negligente controllo della sua funzione di dirigente del settore amministrativo-finanziario in relazione al quale era stata espressamente delegata, in tale qualità, a fornire le informazioni nel corso delle trattative intercorse per l’acquisto delle quote della P.
17. E’ opportuno ribadire che, in tema di licenziamento disciplinare del dirigente, la giusta causa, che esonera il datore di lavoro dall’obbligo di concedere il preavviso o di pagare l’indennità sostitutiva, non coincide con la giustificatezza, che esonera il datore di lavoro soltanto dall’obbligo di pagare la indennità supplementare prevista dalla contrattazione collettiva, in quanto la giusta causa consiste in un fatto che, valutato in concreto, determina una lesione del rapporto fiduciario da non consentire neppure la prosecuzione temporanea del rapporto (Cass. n. 5671/2012): tale verifica, in fatto, è stata svolta dalla Corte territoriale.
18. Anche il sesto ed il settimo motivo, da scrutinare insieme per la loro interferenza, presentano profili di inammissibilità in quanto non si confrontano pienamente con la ratio decidendi della impugnata pronuncia che, in relazione alla difesa svolta dalla P. sia con riguardo ad una spiegazione alternativa rispetto all’addebitori guardante le discrasie dei dati contabili oggetto di contestazione sia con riferimento ai fatti idonei ad escludere la propria responsabilità, ha ritenuto la estrema genericità delle prospettazioni della lavoratrice tanto in ordine alla circostanza della conoscenza delle sue password di accesso da parte di altri dipendenti, quanto alla precedente effettuazione di altre due diligence e al ruolo rivestito da altri soggetti: tutte circostanze tali da non escludere la responsabilità dirigenziale della allora reclamata in ordine alla corretta predisposizione dei dati di bilancio e all’efficiente funzionamento del settore cui era stata preposta.
19. Si tratta anche in questo caso, di accertamenti di merito, adeguatamente motivati e, pertanto, insindacabili in sede di legittimità.
20. Quanto, poi, alla dedotta mancata ammissione dei mezzi di prova (testimoniale e ctu contabile), la Corte ha evidentemente ritenuto gli stessi superflui essendo giunta, sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, ad un giudizio di responsabilità della P. circa i fatti contestati.
21. Del resto, il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” risulti priva di fondamento (Cass. n. 18072/2024).
22. Va, poi, sottolineato che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un’esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467/2017).
23. L’ottavo motivo è, infine, anche esso infondato perché correttamente la Corte territoriale, avendo statuito sulla infondatezza di ogni pretesa della P., ha ritenuto assorbita la questione del riconoscimento o meno della rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute in prime cure a titolo di indennità di mancato preavviso e di indennità supplementare nonché nella parte in cui non le erano stati riconosciuti i ratei di tredicesima mensilità sulle somme dovute a tali titoli.
24. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
25. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
26. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.