CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 20124 depositata il 16 giugno 2026

Lavoro – Danno non patrimoniale – Malattia professionale – Esposizione a sostanze cancerogene nell’ambiente di lavoro – Inalazione di fibre di amianto – Dispositivi di protezione – Ricostruzione delle modalità di svolgimento della prestazione di lavoro – Minimo costituzionale – Inammissibilità

Fatti di causa

1. La Corte di appello indicata in epigrafe, in riforma della pronuncia emessa dal giudice di prime cure, ha accolto la domanda risarcitoria, proposta nei confronti della società indicata in epigrafe dagli eredi (tre figli e il coniuge separato ma non divorziato) di M.S. (deceduto l’8.2.2004), per il danno non patrimoniale conseguente a malattia professionale (carcinoma polmonare), dipendente da inalazione di fibre di amianto, nello svolgimento delle mansioni di operaio comune addetto alla manutenzione degli autobus addetti al servizio di linea presso il capannone industriale della società per il periodo 1973-2004.

2. La Corte territoriale  ha rilevato che il quadro probatorio raccolto (documentazione prodotta da entrambe le parti, deposizioni testimoniali, CTU medico legale espletata in primo grado) dimostrava che il carcinoma polmonare che aveva determinato il decesso del lavoratore era stato causato, secondo il criterio del “più probabile che non”, da due fattori (tabagismo ed esposizione a sostanze cancerogene nell’ambiente di lavoro), con una incidenza del 50% per ciascuno dei fattori; ai sensi dell’art. 2087 c.c. la Corte territoriale ha, altresì, accertato che il lavoratore prestava attività (al pari dei suoi colleghi addetti all’Area rifornimento autobus) senza che fossero stati forniti dispositivi di protezione delle vie aeree, respirava i fumi provenienti dai motori degli autobus accesi, lavorava presso un capannone – privo di aspirazione – la cui tettoia presentava diversi componenti in eternit/cemento-amianto (tettoia risanata solamente nel 2002); in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale subìto dagli eredi (danno iure proprio), la Corte esaminata la situazione personale di ciascun figlio e del coniuge (separata e non convivente al momento del decesso del marito), l’età del decesso del lavoratore e l’età del parente, ha liquidato somme diverse per ognuno (decurtando, per i figli, di un terzo il punteggio ottenuto dal sistema tabellare, oltre all’ulteriore decurtazione di metà a causa del concorso causale del tabagismo; per il coniuge decurtando della metà, ossia del massimo consentito, il punteggio ottenuto, oltre all’ulteriore decurtazione della metà per il tabagismo).

3.  Per la cassazione di tale sentenza la società ha proposto ricorso affidato a un motivo (sottoarticolato in più punti), illustrato da memoria; gli eredi resistono con controricorso.  

4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.

Ragioni della decisione

1. Con il motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione delle norme di diritto ex art.360 n.3 c.p.c. in relazione al D.M. Sanità 06/09/1994, Legge n.257/1992 e D.L. n.277/1991, in relazione all’art.116 c.p.c., all’art. 132 c.p.c., n. 4, per carenza e illogicità delle ragioni esposte in sentenza poste alla base delle conclusioni ivi riportate, all’art.1226 per erronea determinazione del quantum risarcitorio e per erronea applicazione delle tabelle del Tribunale di Roma ed all’art.2697 c.c. non osservato dal ricorrente in primo grado e non rilevato in sentenza; omissione dell’esame di fatti decisivi per il giudizio, come portati dal materiale istruttorio ex art.360 n.5 c.p.c.

In particolare, la Corte distrettuale ha omesso di considerare alcune dichiarazioni del teste L., né aveva elementi per ricostruire il “luogo angusto” (Area rifornimento) ove il S. prestava attività lavorativa o per ricostruire esattamente con quale frequenza il lavoratore si recava presso l’officina e i locali annessi, non potendo esplicare efficacia indiziaria le decisioni giudiziarie (di esposizione ad amianto) di altri colleghi (in quanto impegnati in altri reparti e con altre mansioni); la Corte ha, inoltre, trascurato le analisi di laboratorio prodotte dalla società che dimostravano l’assenza di fibre di amianto nel capannone e l’integrità della copertura in eternit dell’officina.

In ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale, iure proprio, la società ricorrente rileva che la Corte territoriale – adottando le tabelle del Tribunale di Roma – non ha considerato tutti i fattori di influenza del risarcimento ivi previsti, con particolare riguardo alla cura da prestare al coniuge/padre affetto da malattia sin dal primo manifestarsi della patologia (profilo che non è stato provato),  

2. Il motivo è inammissibile.

3. La censura formulata come violazione e falsa applicazione di legge mira in realtà alla rivalutazione dei fatti e del compendio probatorio operata dal giudice di merito non consentita in sede di legittimità. Come insegna questa Corte, il ricorso per cassazione non rappresenta uno strumento per accedere ad un terzo grado di giudizio nel quale far valere la supposta ingiustizia della sentenza impugnata, spettando esclusivamente al giudice di merito il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr. Cass. n. 27686 del 2018; Cass., Sez. U, n. 7931 del 2013;Cass. n. 14233 del 2015; Cass. n. 26860/2014).

4. Le argomentazioni concernenti la ricostruzione delle modalità di svolgimento della prestazione di lavoro, delle condizioni ambientali nonchè degli elementi oggettivi e soggettivi della condotta tenuta dal datore di lavoro sostanzialmente sollecitano, ad onta dei richiami normativi in esso contenuti, una rivisitazione nel merito della vicenda e delle risultanze processuali affinché se ne fornisca un diverso apprezzamento.  

Si tratta di operazione non consentita in sede di legittimità, ancor più ove si consideri che in tal modo il ricorso finisce con il riprodurre (peraltro in maniera irrituale: cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014) sostanziali censure ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., senza che sia stata denunciata (e, in ogni caso, che ricorra) una motivazione della sentenza impugnata che viola il cd. “minimo costituzionale”.

5. In conclusione, il ricorso è inammissibile e le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.

6. Sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.115 del 2002.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 200,00 per esborsi, nonché in Euro 5.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, da distrarsi.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi di M.S. a norma dell’art. 52  del d.lgs. n. 196 del 2003, come modificato dal d.lgs. n. 101 del 2018.