CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 20218 depositata il 22 luglio 2024
Lavoro – Licenziamento – Indennità risarcitoria – Reintegrazione nel posto di lavoro – TFR – Quantificazione del credito – Mancanza contestazione sotto il profilo contabile – Contestazione solo in riferimento alla normativa applicabile – Inammissibilità
Rilevato che
1. Con una prima sentenza (n. 560/2019) il Tribunale di Pistoia ha accertato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra A.P. e la O. srl per il periodo 21.7.2016 – 11.8.2016; ha dichiarato inefficace il licenziamento intimato alla lavoratrice; ha ordinato alla società la reintegrazione nel posto di lavoro e ha condannato, la società al pagamento della indennità risarcitoria dovuta, da commisurarsi sull’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito del periodo di estromissione per lo svolgimento di altre attività lavorative.
2. Sulla base di tale pronuncia la P. ha ottenuto dal Tribunale di Pistoia un decreto (n. 581/2020) con il quale veniva ingiunto alla società il pagamento di euro 96.666,45.
3. Proposta opposizione al provvedimento monitorio, il menzionato Tribunale l’ha rigettata e la Corte di appello di Firenze, con la sentenza oggi impugnata (n. 613/2022) ha respinto il gravame della società.
4. I giudici di seconde cure, in relazione ai motivi di impugnazione, hanno rilevato che la prima decisione del Tribunale di Pistoia avrebbe potuto essere considerata un titolo esecutivo immediatamente azionabile qualora le somme dovute fossero state determinabili a mezzo di un mero calcolo aritmetico; nel caso in esame, invece, la P. aveva quantificato il vantato credito in altro giudizio; hanno, poi, sottolineato che era infondata la censura della società di non corretta applicazione, ai fini della quantificazione del credito, del disposto di cui all’art. 18 St. lav. in quanto, nella fattispecie, erano stati applicati i criteri risarcitori di cui al D.lgs. n 23/2015.
5. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione la O. srl affidato ad un solo motivo cui ha resistito con controricorso A.P.
6. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.
Considerato che
1. Con il motivo di ricorso si denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 633 e ss. cpc e dell’art. 2697 cc, per non avere correttamente valutato la Corte distrettuale che il giudizio di opposizione all’originario decreto ingiuntivo aveva ad oggetto proprio la corretta quantificazione del credito e, quindi, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare la correttezza dei conteggi alla luce delle ragioni di diritto contenute nella sentenza di accertamento.
2. Il ricorso è inammissibile.
3. A prescindere della genericità ed indeterminatezza delle doglianze così articolate (in mancanza di un puntuale riferimento a quale delle tre norme richiamate sia ipotizzabile la denunciata violazione di legge), le doglianze appaiono eccentriche rispetto alla trama argomentativa fondante la gravata statuizione.
4. Come riferito in narrativa, infatti, la Corte d’appello ha precisato che la P. aveva intrapreso un ordinario giudizio di merito proprio per quantificare il proprio credito e, a fronte della determinazione operata in sede monitoria, non vi era stata contestazione specifica da parte della società sotto un profilo contabile, ma unicamente in riferimento alla normativa applicabile: normativa che dall’appellante era stata erroneamente individuata come parametro di calcolo.
5. Ben evidente risulta dunque la inconferenza delle censure in disamina, che non attingono criticamente all’impianto decisorio dei giudici di seconde cure.
6. A ciò aggiungasi, quali ulteriori, autonome e specifiche ragioni di inammissibilità:
(i) l’omessa riproduzione – nemmeno per stralci o passaggi di interesse – in maniera adeguata e sufficiente degli scritti difensivi della società, in spregio al requisito dell’esposizione del fatto processuale imposto dall’art. 366, primo comma, num. 3, cod. proc. civ. circa le contestazioni mosse: dal che resta preclusa alla Corte la possibilità di riscontrare la loro natura;
(ii) la irricevibile richiesta al giudice di legittimità di riesame degli elementi istruttori acquisiti nei gradi di merito, onde addivenire ad una ricostruzione degli accadimenti fattuali in termini differenti da quelli accertati con la pronuncia gravata.
7. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
8. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
9. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 8.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.