CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 20247 depositata il 19 luglio 2025
Lavoro – Danno da usura psicofisica – Risarcimento del danno – Pausa lavorativa – Responsabilità di natura contrattuale – Nesso causale – Condotta datoriale – Prova del danno – Liquidazione degli importi – Abuso del processo – Principio di diritto – Inammissibilità
Svolgimento del processo
F.B., M.B., M.B.M., S.B., R.C., A.C., V.C., B.F., U.G., A.G., P.M., R.P., A.Q., G.R., M.P.R., A.S., D.I. e R.P. hanno proposto ricorso per ottenere il risarcimento del danno da usura psico-fisica conseguente al mancato godimento della pausa lavorativa dal dicembre 2008 in poi.
Il Tribunale di Cassino, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 386/2020, in parziale accoglimento della domanda da loro proposta contro l’(…) 118, ha dichiarato il diritto dei lavoratori a fruire della pausa giornaliera di almeno 10 minuti per ogni turno di servizio di durata superiore a sei ore svolto dal dicembre 2008 in poi, rigettando la richiesta risarcitoria.
I lavoratori hanno proposto appello per ottenere l’accoglimento della domanda di risarcimento per danno da usura psicofisica avanzata in primo grado.
Parte datrice ha proposto appello incidentale senza, però, provvedere alla relativa notifica.
La Corte d’appello di Roma, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1159/2024, ha accolto l’appello, condannando la P.A. a risarcire il danno.
Ha, inoltre, dichiarato improcedibile l’appello incidentale ed estinto per rinuncia il giudizio con riferimento alle parti D.I. e R.P.
La P.A. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.
I dipendenti, come indicati in epigrafe, si sono difesi con controricorso, con l’eccezione di D.I. e R.P., che non hanno svolto difese.
In seguito a proposta di definizione accelerata del giudizio ex art. 380 bis c.p.c. del 30 dicembre 2024, la P.A. ha presentato istanza di decisione ai sensi del secondo comma della disposizione da ultimo menzionata.
Parte ricorrente e i controricorrenti hanno depositato memoria.
Motivi della decisione
1) Con il primo motivo parte ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 2087 c.c. e all’art. 1218 c.c., in quanto la corte territoriale non avrebbe considerato che le parti ricorrenti non avrebbero fornito prova del danno da usura psicofisica subito in conseguenza dell’inadempimento datoriale.
Infatti, venendo in rilievo una responsabilità di natura contrattuale, avrebbe dovuto essere il lavoratore a dimostrare l’esistenza dei danni lamentati e il nesso causale con la condotta datoriale.
Con il secondo motivo contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1223 c.c., in relazione all’art. 2059 c.c., in quanto i lavoratori non avrebbero dato la prova del pregiudizio effettivo subito, nonostante non fossero ammissibili, nel nostro ordinamento, dei danni in re ipsa.
Soprattutto, la semplice previsione per legge in Costituzione del diritto al riposo non avrebbe potuto giustificare la configurabilità automatica del danno in questa materia.
I lavoratori avrebbero dovuto allegare gli elementi di fatto dai quali desumere la sussistenza e l’entità del pregiudizio.
Le due doglianze, che possono essere trattate congiuntamente, stante la stretta connessione, sono inammissibili.
Indubbiamente, come correttamente afferma parte ricorrente, non è ammessa, in linea di principio, nel nostro ordinamento, una responsabilità c.d. in re ipsa.
Chiunque sostenga di avere patito un danno, deve allegarne l’esistenza e dimostrare il fatto costitutivo dello stesso, l’evento pregiudizievole e il nesso causale fra questi due elementi.
Ciò non comporta, però, che la decisione di appello debba essere cassata, non avendo parte ricorrente colto appieno la sua ratio.
Infatti, parte ricorrente, nel criticare la sentenza impugnata, non tiene in debito conto che, nella specie, è passato in giudicato l’accertamento del giudice di primo grado (l’appello incidentale del datore di lavoro è stato dichiarato improcedibile) della violazione dell’art. 8 d.lgs. n. 66 del 2003, in base al quale al lavoratore, in difetto di disciplina contrattuale, spetta una pausa, tra l’inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti.
Questa violazione si è protratta per dieci anni e, quindi, si è caratterizzata per la sua intensità, superiore a quanto comunemente accettabile.
Sulla base di questi fatti, ormai incontestabili, la corte territoriale ha ritenuto, con un accertamento di fatto non più criticabile in questa sede, che fosse stata provata, nell’an, l’esistenza di un danno da usura psicofisica.
D’altronde, in presenza di una specifica violazione di legge, ove questa, come nel caso in esame, incida sulle concrete condizioni lavorative, spetta al giudice del merito valutare se l’inadempimento datoriale assuma caratteri di tale gravità da arrecare un pregiudizio ai lavoratori e il relativo giudizio, ove motivato in maniera conforme ai principi dell’art. 111 Cost., non è sindacabile in sede di legittimità.
Nessun danno in re ipsa è stato, quindi, riconosciuto nella specie, ma è stata dimostrata una lesione della sfera giuridica dei lavoratori che, essendosi protratta negli anni senza soluzione di continuità, è stata qualificata come idonea, almeno in via presuntiva, a produrre un pregiudizio significativo.
2) Con il terzo motivo parte ricorrente censura la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., per non avere la corte territoriale chiarito le ragioni per le quali avrebbe proceduto alla liquidazione degli importi come richiesti.
Contesta che sarebbero stati utilizzati i conteggi delle controparti senza un perché e benché fossero stati contestati.
Ne deriverebbe la natura meramente apparente della motivazione.
La doglianza è inammissibile.
Infatti, il giudice di appello ha ricollegato la sua decisione in ordine al quantum risarcitorio a una pluralità di elementi, quali il tempo corrispondente alle pause non effettuate, le buste paga e le tabelle contrattuali, tutte circostanze che si sono aggiunte ai conteggi proposti dai lavoratori.
Ne deriva che una motivazione effettiva è presente.
3) Il ricorso è dichiarato inammissibile, in applicazione del seguente principio di diritto:
“La reiterata violazione della normativa in tema di pause lavorative ex art. 8 d.lgs. n. 66 del 2003 può tradursi in un danno da usura psico-fisica per il dipendente, la cui esistenza può, in presenza di valida allegazione sul punto, essere stabilita dal giudice anche tramite il ricorso a presunzioni.
Il relativo accertamento, qualora debitamente motivato in maniera conforme al disposto dell’art. 111 Cost., non è più sindacabile, in quanto tale, in sede di legittimità”.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore dei controricorrenti, dichiaratosi antistatario.
La definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380 bis c.p.c. comporta l’applicazione dei commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c., come testualmente previsto dal citato art. 380 bis, ultimo comma, c.p.c.
Come chiarito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 36069 del 27 dicembre 2023, “richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., l’art. 380 bis c.p.c. codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatore delegato, una ipotesi di abuso del processo, già immanente nel sistema processuale, giacché non attenersi alla delibazione del Presidente che trovi poi conferma nella decisione finale, lascia presumere una responsabilità aggravata sanzionabile con la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96, comma 3, c.p.c.) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad € 500,00 e non superiore a € 5.000,00 (art. 96, comma 4, c.p.c., ove, appunto il legislatore usa la locuzione ‹‹altresì››)”.
Anche se deve essere esclusa una interpretazione della norma che conduca ad automatismi non in linea con una lettura costituzionalmente compatibile del nuovo istituto, nell’ipotesi in esame non si rinvengono ragioni per discostarsi dalla previsione legale, stante la complessiva condivisione del ragionamento complessivo espresso dalla PDA.
Nella specie, si ritiene di quantificare l’importo dovuto in base all’art. 96, comma 3, c.p.c., in € 2.000,00 e quello da corrispondere ai sensi del successivo comma 4 in € 1.000,00.
P.Q.M.
– dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite, che liquida in complessivi € 4.000,00 per compenso ed € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%, da distrarsi in favore dell’Avv. A.R.B., difensore dei controricorrenti dichiaratosi antistatario;
– condanna parte ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., della ulteriore somma di € 2.000,00 e al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della ulteriore somma di € 1.000,00;
– ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
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