CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 20342 depositata il 23 luglio 2024
Lavoro – Inefficacia licenziamento – Reintegra nel posto di lavoro – Indennità risarcitoria – Codatorialità tra consorzio capofila e cooperative – Promiscua gestione effettiva del personale – Inammissibililità
Rilevato che
1. la Corte d’Appello di Napoli ha confermato la sentenza di primo grado con cui, in sede di opposizione a ordinanza di rigetto in esito alla fase sommaria del rito di cui alla legge n. 92/2012, veniva dichiarata l’inefficacia del licenziamento per fatti concludenti intimato nel 2015 dalla soc. coop. a r.l. L. 2 ad A.D.F., e ordinata la reintegra del medesimo nel posto di lavoro, con condanna al pagamento di indennità risarcitoria dal giorno del licenziamento e dei contributi, e veniva rigettata la domanda di responsabilità solidale agli effetti reintegratori e risarcitori nei confronti della soc. coop. a r.l. T.R. e della soc. coop. a r.l. (…) (C.N.L.P.);
2. la Corte distrettuale, per quanto qui rileva, sulla questione assorbente dell’unicità del fronte datoriale e quindi della sussistenza di un unico centro di imputazione di interessi tra le società convenute in giudizio, richiamato l’art. 31 d.lgs. n. 276/2003 (che ha codificato l’eventualità di delegare alle società capogruppo e ai consorzi una serie di adempimenti, senza incidere sull’individuazione del soggetto titolare delle obbligazioni contrattuali e legislative), valutato lo svolgimento in concreto del rapporto, non ha ritenuto individuabile nella fattispecie (in cui il lavoratore era stato dipendente di L.2 in esecuzione di appalto acquisito da C.N.L.P. per la movimentazione di merci in vari siti, tra cui quello di Nola, poi disdetto e affidato dal medesimo consorzio a T.R. ) il fenomeno di codatorialità tra il consorzio capofila C.N.L.P. e le cooperative L. 2 e T.R. , per l’insufficienza degli elementi istruttori raccolti a confermare l’assunto della promiscuità della gestione effettiva del personale; per tale carenza probatoria, neppure ha rilevato elementi dai quali desumere l’esistenza di un trasferimento d’azienda, ai fini della tutela del lavoratore di cui all’art. 2112 c.c., ovvero sotto il profilo risarcitorio di cui all’art. 29 d.lgs. n. 276/2003;
3. avverso tale sentenza il lavoratore propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; resistono con controricorso le cooperative T.R. e C.N.L.P.; quest’ultima ha depositato memoria; al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza;
Considerato che
1. con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile di ufficio, laddove la Corte territoriale, nel valutare la sussistenza della prova dell’unicità del fronte datoriale tra il consorzio appaltatore e le cooperative succedutesi nell’affidamento dell’appalto, ha omesso di valutare la prova testimoniale resa in altro giudizio da C.F., formatasi successivamente al primo grado di merito, nonché le altre prove assunte nei giudizi connessi, versate agli atti del giudizio;
2. il motivo è inammissibile;
3. spettano al giudice di merito la selezione e valutazione delle prove a base della decisione, l’individuazione delle fonti del proprio motivato convincimento, l’assegnazione di prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, la facoltà di escludere, anche attraverso un giudizio implicito, la rilevanza di una prova, senza necessità di esplicitare, per ogni mezzo istruttorio, le ragioni per cui lo ritenga non rilevante o di enunciare specificamente che la controversia può essere decisa senza necessità di ulteriori acquisizioni; infatti, il giudizio di Cassazione non è strutturato quale terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi, al fine di un loro riesame (v. Cass. n. 15568/2020, e giurisprudenza ivi richiamata; Cass. n. 20814/2018, n. 20553/2021);
4. con il secondo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, laddove la Corte territoriale, sempre nel valutare l’unicità del fronte datoriale, ha affermato che non è stata formulata doglianza alcuna in ordine a un’eventuale simulazione societaria o a una frode alla legge, circostanza invece che costituiva specifico motivo di impugnazione, e, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., violazione dell’art. 420 c.p.c., laddove non è stata ammessa la prova testimoniale sugli specifici capitoli relativi all’intento fraudolento e alla gestione unitaria dei rapporti di lavoro;
5. il motivo è inammissibile;
6. quanto alla censura ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c., perché, avendo la Corte d’Appello confermato le statuizioni di primo grado, ricorre ipotesi di cd. doppia conforme rilevante ai sensi dell’art. 348-ter (ora 360, comma 4, c.p.c.), nel senso che, quando la pronuncia di appello conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni, inerenti ai medesimi fatti posti a base della decisione impugnata, il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per i motivi di cui all’art. 360, primo comma, nn. 1), 2), 3), 4), c.p.c.; ricorre l’ipotesi di «doppia conforme», con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (v. Cass. n. 26774/2016, n. 29715/2018, n. 20994/2019, n. 8320/2021, n. 7724/2022, n. 5934/2023, n. 5947/2023, n. 26934/2023);
7. quanto alla censura ai sensi del n. 3 dell’art. 360 c.p.c., per le ragioni già espresse sopra con riferimento al precedente motivo (§ 3);
8. con il terzo motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, n. 3, c.p.c., violazione o falsa applicazione dell’art. 2112 c.c., e dell’art. 29, comma 3, d. lgs. n. 376/2003 (ndr art. 29, comma 3, d. lgs. n. 276/2003), relativamente al passaggio di cantiere del personale, per avere la Corte di merito negato la sussistenza di un’ipotesi di trasferimento d’azienda;
9. con il quarto motivo è dedotta, ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c., omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa l’esclusione del fenomeno successorio ex art. 2112 c.c., per avere la Corte di merito, nell’escludere l’ipotesi di trasferimento d’azienda, omesso la valutazione del motivo di reclamo attinente relativo al passaggio/transito del personale impegnato nell’appalto;
10. i motivi, da trattarsi congiuntamente per connessione, non sono ammissibili;
11. secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la verifica dei presupposti fattuali che consentono l’applicazione o meno del regime previsto dall’art. 2112 c.c. implica una valutazione di merito che, ove espressa con motivazione sufficiente e non contraddittoria, sfugge al sindacato di legittimità (Cass. n. 20422/2012, n. 5117/2012, n. 1821/2013, n. 2151/2013, n. 24262/2013, n. 10925/2014, n. 27238/2014, n. 22688/2014, n. 25382/2017, n. 2315/2020, n. 6649/2020, n. 7364/2021, n. 1251/2023, n. 1258/2023); la richiesta di revisione degli elementi di fatto valutati nel merito è esterna al perimetro del giudizio di legittimità se congruamente e logicamente motivata, come nel caso in esame; anche sotto il profilo della codatorialità nell’impresa di gruppo (che presuppone l’inserimento del lavoratore nell’organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale, nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l’interesse di gruppo, da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali – cfr. Cass n. 267/2019 e successive conformi) la valutazione probatoria dello svolgimento in concreto del rapporto, che ha portato all’esclusione della promiscuità della gestione effettiva del personale, non è rivalutabile in questa sede non di merito;
12. in ragione della soccombenza, parte ricorrente deve essere condannata alla rifusione in favore di ciascuna parte controricorrente costituita delle spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo; sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per l’impugnazione.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, che liquida in € 3.500 per compensi, € 200 per esborsi, spese generali al 15%, accessori di legge in favore di ciascuna parte controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.