CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 20390 depositata il 23 luglio 2024

Lavoro – Licenziamento – Giusta causa – Reintegra – Risarcimento – Accertamento di fatti e proporzionalità della sanzione – Esecuzione di ordini – Violazione delle procedure aziendali – Assenza di denunciare ai vertici – Inammisibilità

Rilevato che

1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 1605/2021, in riforma della pronuncia emessa dal Tribunale della stessa sede, ha respinto le domande proposte da L.C., nei confronti della (…) (d’ora in poi PPG) di cui era dipendente con inquadramento nella categoria di impiegato nel livello C – Posizione Organizzativa 1 del CCNL Chimico.- Farmaceutico e con mansioni di “Instrumental Team Leader” presso il Reparto Manutenzione dello stabilimento di Caivano, volto a sentire dichiarare illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato il 4.12.2015, con ogni conseguenza reintegratoria e risarcitoria.

2. Il provvedimento di recesso era stato comminato a seguito di contestazione del 20.11.2015 ove al C. era stato addebitato di: a) avere firmato buoni di prelievo dal magazzino aventi ad oggetto n. 10 giranti relative al DDT 595/2015 (del 10.7.2015) e n. 22 giranti relative al DDT n. 368/15 (del 22.4.2015): giranti per i quali erano state emesse fatture pagate dalla P.P.G. ma, di fatto, mai consegnate alla P.P.G. da parte della fornitrice SECON e mai transitate presso lo stabilimento di Caivano; b) avere firmato n. 10 buoni di prelievo dal magazzino (nel periodo compreso tra il 26.2.2015 ed il 9.3.2015) aventi ad oggetto notevoli quantità di tubi, flange e curve, senza che tali materiali fossero mai stati ultimati per l’esecuzione di alcuna opera di manutenzione all’interno dell’impianto e senza che i materiali fossero transitati per il magazzino.

3. La Corte territoriale, a fondamento della decisione, premesso che lo stesso dipendente aveva ammesso di avere realizzato i fatti contestati, ma in virtù di una procedura di fatto in vigore nell’ambito della società e conosciuta e gestita dai suoi superiori che gli avevano imposto determinati comportamenti, ha ritenuto che dalle risultanze istruttorie era emersa la consapevolezza, da parte del C., delle sue condotte e del sistema parallelo, che si era creato e che l’esecuzione di un ordine illegittimo, in assenza di un potere di supremazia inteso in senso pubblicistico, non privava di illiceità i comportamenti connessi anche perché il C. era il terminale del procedimento dei falsi ordini, che non risultavano sottoscritti anche dal direttore dello stabilimento e che senza la firma del C. stesso non erano idonei fare ottenere il pagamento delle forniture inesistenti.

4. La Corte di merito ha precisato, infine, che gli illeciti provati erano gravi e idonei a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario per cui la disposta sanzione espulsiva era legittima.

5. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione L.C. affidato a tre motivi cui ha resistito con controricorso l’intimata società.

6. Le parti hanno depositato memorie.

7. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.

Considerato che

1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo si censura la violazione ed errata applicazione dell’art. 2697 cc, dell’art. 5 della legge n. 604/1966, dell’art. 2119 cc, dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970, degli artt. 115 e 116 cpc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 e n. 4 cpc.

Si sostiene che la Corte territoriale erroneamente ha ritenuto smentita, dal materiale istruttorio raccolto, la tesi secondo cui già da molti anni prima del licenziamento era prassi consolidata della società di procedere all’acquisto di materiali e attività dalle ditte fornitrici senza formalità, come appunto risultava da molteplici documenti e dalle deposizioni dei testi non adeguatamente esaminate dai giudici di seconde cure che invece avevano dato credito solo alla testimonianza di tale Cantilena (direttore dello stabilimento di Caivano) e che i vertici della società erano al corrente di tale modus operandi.

3. Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 n. 5 cpc; la violazione ed errata applicazione dell’art. 2697 cc, dell’art. 5 della legge n. 604/1966, dell’art. 2119 cc, dell’art. 18 della legge n. 300 del 1970, degli artt. 115 e 116 cpc, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 e n. 4 cpc, per non avere la Corte distrettuale valutato il “fatto decisivo” dell’ultradecennale largo utilizzo generalizzato della prassi degli acquisti cd. “senza ordine” e/o “con ordine a pervenire” da parte della P.P.G. srl, nella generalità dei suoi componenti, compresi i massimi vertici aziendali: circostanza decisiva risultante dalle prove testimoniali e documentali acquisite; inoltre si deduce che la Corte di appello non ha considerato una ulteriore circostanza rappresentata dal fatto che tale prassi era proseguita ancora per sette mesi dopo il licenziamento del C. e che quest’ultimo non aveva fatto altro che eseguire pedissequamente le direttive impartitegli dai suoi diretti superiori.

4. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia il ricorrente denuncia la violazione ed errata applicazione dell’art. 4 Cost., degli artt. 1175, 1375, 2104, 2106, 2119 e 2697 cc, dell’art. 5 della legge n. 604/66, dell’art. 7 della legge n. 300 del 1970, degli artt. 115 e 116 cpc, in ordine all’accertamento della congruenza del licenziamento irrogatogli, in relazione agli addebiti ascritti con nota aziendale del 20.11.2015, ai sensi dell’art. 360 n. 3 e n. 4 e n. 5 cpc.

Egli precisa che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto la sanzione espulsiva adeguata rispetto alle condotte contestate, avendo svolto la valutazione di proporzionalità con riferimento a circostanze ed elementi palesemente non veri e, comunque, non provati e, di contro, omettendo circostanze decisive.

Conclude, quindi, il ricorrente per la cassazione della impugnata sentenza essendo, a suo parere, provata l’insussistenza del fatto contestato e la inesistenza di una sua benché minima responsabilità disciplinare.

5. I motivi, che per la loro interferenza possono essere esaminati congiuntamente, sono inammissibili.

6. Va sottolineato che le doglianze tendono ad ottenere la revisione del ragionamento decisorio del giudice, non sindacabile in sede di legittimità, in quanto la Corte di cassazione non può mai procedere ad un’autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass. n. 91/2014; Cass. S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 5024/2012) e non potendo il vizio consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l’attendibilità e la concludenza delle prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova (Cass. n. 11511/2014; Cass. n. 25608/2013; Cass. n. 6288/2011; Cass. n. 6694/2009; Cass. n. 15489/2007; Cass. n. 4766/2006).

7. Pertanto, con riguardo alle prove, mai può essere censurata la valutazione in sé degli elementi probatori secondo il prudente apprezzamento del giudice (Cass. 24155/2017; Cass. n. 1414/2015; Cass. n. 13960/2014).

8. Nella specie, i giudici di secondo grado, premesso che i fatti si erano verificati, essendo stato peraltro lo stesso dipendente ad ammettere di averli commessi, hanno ritenuto che gli stessi costituissero illecito disciplinare in quanto era emerso che il C., il quale se avesse voluto avrebbe potuto rifiutarsi di firmare le false fatturazioni e i fasi ordini, aveva un ruolo strategico e fondamentale per il corretto funzionamento del sistema parallelo che si era venuto a creare, essendo il terminale del procedimento dei falsi ordini e che gli unici a figurare, nelle procedure di approvazioni erano appunto il C. ed il responsabile del reparto manutenzioni, tale D.A., mentre non comparivo il direttore di stabilimento.

9. Si tratta di un accertamento di merito, svolto con motivazione esente dai vizi di cui all’art. 360 co. 1 n. 5 cpc nuova formulazione, ratione temporis applicabile, per cui non vi è spazio per alcun sindacato in sede di legittimità.

10. In punto di diritto, poi, è opportuno ribadire che la violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c. si configura soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di una incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia errato nel ritenere che la parte onerata non avesse assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all’art. 360 n. 5 cpc (Cass. n. 19064/2006; Cass. n. 2935/2006), con i relativi limiti di operatività ratione temporis applicabili.

11. In tema, inoltre, di ricorso per cassazione, la questione della violazione o falsa applicazione degli art. 115 e 116 cpc non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (Cass. n. 20867/2020; Cass. n. 27000 del 2016; Cass. n. 13960 del 2014): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame.

12. La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull’attendibilità dei testi (art. 244 cpc), poi, come la scelta, tra le varie emergenze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467 del 2017).

13. Quanto, infine, alle censure relative all’accertamento della congruenza del licenziamento intimato, va sottolineato il fondamentale principio affermato in sede di legittimità (per tutte, Cass. n. 5095/2011; Cass. n. 6498/2012) secondo cui la giusta causa di licenziamento, quale fatto “che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto”, è una nozione che la legge – allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo – configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama.

Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l’accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e sindacabile in cassazione a condizione che la contestazione non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di incoerenza rispetto agli “standards”, conformi ai valori dell’ordinamento, esistenti nella realtà sociale.

14. Nel caso in esame, pertanto, ritenute inammissibili tutte le doglianze riguardanti la ricostruzione e le modalità della vicenda in fatto, nonché quelle relative alla proporzionalità della condotta (“In tema di licenziamento per giusta causa, l’accertamento dei fatti ed il successivo giudizio in ordine alla gravità e proporzione della sanzione espulsiva adottata sono demandati all’apprezzamento del giudice di merito, che – anche qualora riscontri l’astratta corrispondenza dell’infrazione contestata alla fattispecie tipizzata contrattualmente – è tenuto a valutare la legittimità e congruità della sanzione inflitta, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda, con giudizio che, se sorretto da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità – Cass. n. 26010/2018”), con specifico riferimento alla censura concernente la asserita violazione del parametro normativo di cui all’art. 2119 cod. civ. va condiviso l’assunto della Corte territoriale che, proprio sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, ha ritenuto inadempimento importante per il C., costituente giusta causa di recesso, la esecuzione di ordini disposti in palese violazione delle procedure aziendali, senza sottrarsi alla loro attuazione oppure, come avevano fatto altri dipendenti, senza denunciare ai vertici aziendali l’esistenza di un sistema cd. parallelo di cui era venuto a conoscenza.

15. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

16. Alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

17. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.