CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 20409 depositata il 23 luglio 2024

 Lavoro – Eccezione di prescrizione di crediti – Pagamento lavoro straordinario – Prova testimoniale – Mancata prova dello svolgimento di straordinari – Accoglimento parziale

Rilevato che

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto ed accogliendo l’appello della società in punto di prescrizione dei crediti (con riguardo all’anno 2009), ha condannato G.U. s.p.a. al pagamento dei compensi maturati da A.S.A. a titolo di lavoro straordinario per gli anni 2010-2013.

2. Avverso tale sentenza la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

La società ha, altresì, proposto ricorso affidato a due motivi.

3. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.

Considerato che

1. Va, preliminarmente, ricordato il consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte secondo cui il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo (Cass. SU 20 ottobre 2017, n. 24876; Cass. 17 febbraio 2004, n. 3004; Cass. 13 dicembre 2011, n. 26723; Cass. 4 dicembre 2014, n. 25662).

 Nella specie deve, pertanto, essere considerato principale il ricorso della lavoratrice, perché notificato prima del ricorso della società, che va quindi considerato incidentale.

2. Con il primo motivo del ricorso principale la lavoratrice denunzia violazione degli artt. 2697 cod.civ., 115, 421, 437 cod.proc.civ. in relazione alla mancata ammissione delle prove testimoniali decisive chieste in primo grado in ordine allo svolgimento di prestazioni di lavoro eccedenti l’orario ordinario anche nell’anno 2009.

3. Con il secondo motivo del ricorso principale si denunzia violazione dell’art. 2938 cod.civ. avendo, la Corte territoriale, accolto una eccezione (di prescrizione) che la società non aveva proposto e pur dando atto che mancava la formulazione di un’eccezione in senso formale nella memoria difensiva di primo grado.

4. Con il primo motivo del ricorso incidentale proposto dalla società si denunzia violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. (ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod.proc.civ.) per omessa condanna della lavoratrice alla restituzione delle somme pagate, a titolo di straordinario per l’anno 2009, in esecuzione della sentenza di primo grado.

5. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si denunzia violazione degli artt. 112 e 91 cod.proc.civ. (ai sensi dell’art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, cod.proc.civ.) per l’omessa condanna della lavoratrice alla restituzione del minor importo delle spese legali liquidate in grado di appello (e pagate dalla società) rispetto a quelle liquidate con la sentenza di primo grado.

6. Il primo motivo di ricorso principale è inammissibile.

6.1 La ricorrente non ha illustrato il profilo di decisività della prova testimoniale nonostante questa Corte abbia ripetutamente affermato che il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” risulti priva di fondamento (da ultimo, Cass. n. 16214 del 2019; Cass. n. 5654 del 2017); nel caso di specie, la Corte di appello ha ritenuto non raggiunta la prova della prestazione eccedente l’orario ordinario per l’anno 2009 a fronte della deposizione di una testimone ritenuta particolarmente decisiva trattandosi di “collega di lavoro della appellata (per un periodo avevano le rispettive scrivanie una di fronte all’altra)”, della “documentazione attestante le presenze in servizio” e della sentenza passata in giudicato concernente la collega di lavoro; conseguentemente, la mancata ammissione della ulteriore prova testimoniale dedotta dalla lavoratrice non riveste carattere di decisività.

7. Il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile, in quanto – come rilevato dalla Corte territoriale – l’eccezione di prescrizione (concernente i crediti vantati prima dell’11.7.2009) non ha, di fatto, assunto alcuna rilevanza a fronte della mancata prova dello svolgimento di lavoro straordinario nell’anno 2009 e dell’assenza di domanda di pagamento di differenze retributive per periodi precedenti l’anno 2009.

8. Il ricorso incidentale è fondato.

8.1. La Corte territoriale ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado sia in ordine ai compensi richiesti per lavoro straordinario dell’anno 2009 (non ritenuti provati) sia con riguardo alle spese di lite;

risulta, peraltro, omessa qualsiasi decisione sulle domande di condanna alla restituzione delle somme che si assume già corrisposte dalla società per i titoli innanzi indicati e, pertanto, la sentenza impugnata va cassata sul punto.

9. Il ricorso incidentale va, pertanto, accolto e dichiarato inammissibile il ricorso principale; la sentenza va cassata e, decidendo nel merito, il Collegio condanna la lavoratrice a restituire la differenza tra l’importo corrisposto dalla società in esecuzione della sentenza di primo grado, anche a titolo di spese di lite, e quanto riconosciuto in sede di appello, oltre interessi dalla data del pagamento.

Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità come in dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso incidentale, dichiara inammissibile il ricorso principale; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna la lavoratrice a restituire la differenza tra l’importo corrisposto dalla società in esecuzione della sentenza di primo grado, anche a titolo di spese di lite, e quanto riconosciuto in sede di appello, oltre interessi dalla data del pagamento.

Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese di lite del presente giudizio di legittimità, a favore della controricorrente, liquidate in euro 2.000,00 per compensi professionali e in euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali ed accessori di legge Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.