CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n.20440 depositata il 21 luglio 2025
Lavoro subordinato – Pagamento delle relative differenze retributive – Invalidità civile – Presunzioni – Rapporto di lavoro – Codatorialità fra padre e figlio – Mandato senza rappresentanza – Poteri istruttori officiosi – Inammissibilità
Rilevato che
Con sentenza del 22 aprile 2021, la Corte d’appello di Roma ha confermato la decisione del locale Tribunale che aveva respinto la domanda proposta dalla V.O. nei confronti di R.A., volta ad ottenere il riconoscimento della sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato e la condanna del resistente al pagamento delle relative differenze retributive.
La Corte, condividendo l’iter motivazionale del giudice di primo grado, ha ritenuto sfornito di prova, sulla base delle risultanze processuali, il titolo vantato ed ha escluso la riconducibilità del rapporto all’A., per essere, in realtà, il padre dello stesso il reale fruitore delle prestazioni lavorative allegate.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso V.O., affidandolo a cinque motivi.
R.A. è rimasto intimato.
Considerato che
1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, sotto il profilo dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 421 e 437 cod. proc. civ., con riguardo alla mancata acquisizione, da parte del giudice di secondo grado, del verbale di invalidità civile sulla persona di G.A., onde completare il quadro probatorio circa la situazione di invalidità del medesimo, padre dell’odierno intimato.
2. Con il secondo motivo si allega, sotto il profilo dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ. e dell’art. 116 cod. proc. civ., deducendosi la violazione della normativa in tema di presunzioni quanto alla sussistenza di un rapporto di lavoro fra la ricorrente e l’intimato, figlio della persona per la quale la stessa lavoratrice effettuava, in concreto, le proprie prestazioni lavorative.
3. Con in terzo motivo si denunzia, sotto il profilo dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2094 cod. civ., dell’art. 2240 cod. civ. e dell’art. 1362 cod. civ., con riguardo all’interpretazione delle risultanze istruttorie circa il concreto atteggiarsi del rapporto lavorativo dedotto in ricorso.
4. Con il quarto motivo si deduce, sotto il profilo dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 1294 e 441 cod. civ., allegandosi la sussistenza di una situazione, in fatto, quantomeno di codatorialità fra padre e figlio, in ordine alla situazione lavorativa in questione.
5. Con il quinto motivo si denunzia, sotto il profilo dell’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., il non aver riconosciuto, in via subordinata, la ricorrenza di un mandato senza rappresentanza fra padre e figlio.
5. I cinque motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico -sistematiche, sono inammissibili.
5.1. Va preliminarmente rilevato che è inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di legge e dell’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in quanto una tale formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cfr., sul punto, Cass. n. 3397 del 2024).
Nel caso di specie, le censure, oltre ad essere inammissibilmente formulate in modo promiscuo, tale da rendere impossibile l’operazione di interpretazione e sussunzione delle censure, denunciando violazioni di legge o di contratto e vizi di motivazione senza che nell’ambito della parte argomentativa del mezzo di impugnazione risulti possibile scindere le ragioni poste a sostegno dell’uno o dell’altro vizio, determinando una situazione di inestricabile promiscuità (v., in particolare, sul punto, Cass. n. 18715 del 2016; Cass. n. 17931 del 2013; Cass. n. 7394 del 2010; Cass. n. 20355 del 2008; Cass. n. 9470 del 2008), nella sostanza contestano l’accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra le parti, criticando sotto vari profili la valutazione dalla stessa compiuta con doglianze intrise di circostanze fattuali.
5.2. Occorre, poi, evidenziare che il presente giudizio di cassazione, ratione temporis, è soggetto non solo alla nuova disciplina di cui all’art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., in base alla quale, le sentenze possono essere impugnate “per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti”, ma anche a quella di cui all’art. 348 ter, ult. co . cod. proc. civ., secondo cui il vizio in questione non può essere proposto con il ricorso per cessazione avverso la sentenza d’appello che confermi la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado, ossia non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c.d, doppia conforme (v. sul punto, Cass, n. 4223 del 2016; Cass. n. 23021 del 2014); quindi, non possono trovare ingresso nel presente giudizio di legittimità tutte quelle censure che attengono alla ricostruzione della vicenda storica come operata dai giudici di merito, anche in ordine alla congruità dell’iter procedimentale seguito nella designazione del dirigente, in contrasto sia con i principi enunciati da Cass. SS.UU. n. 8053 del 2014, che ha rigorosamente interpretato il novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. limitando la scrutinabilità al c.d. “minimo costituzionale”.
5.3. Giova, poi, sottolineare, quanto ai principi vigenti in tema di «doppia conforme», ai sensi dell’art. 348 ter, commi 4 e 5, c.p.c., che l’inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., opera non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice (Cfr., sul punto, Cass. n. 7724 del 2022).
5.4. Va, poi, rilevato che, secondo quanto statuito dalle Sezioni Unite, per la violazione delle disposizioni che presiedono all’ammissione delle prove, occorre denunciare che il giudice, in contraddizione espressa o implicita con la prescrizione delle relative norme, abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre (cfr., SU n. 20867 del 20/09/2020), ed inoltre anche una violazione delle disposizioni concernenti le prove non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960).
5.6. Occorre, infine, porre in risalto che l’interpretazione del regolamento contrattuale è attività riservata al giudice di merito, pertanto sottratta al sindacato di legittimità salvo che per il caso della violazione delle regole legali di ermeneutica contrattuale, la quale, tuttavia, non può dirsi esistente sul semplice rilievo che il giudice di merito abbia scelto una piuttosto che un’altra tra le molteplici interpretazioni del testo negoziale, sicchè, quando di una clausola siano possibili due o più interpretazioni, non è consentito alla parte, che aveva proposto l’interpretazione disattesa dal giudice, dolersi in sede di legittimità del fatto che ne sia stata privilegiata un’altra (sul punto, ex plurimis, Cass. n. 11254 del 10/05/2018).
6. Appare evidente, dalla stessa formulazione dei motivi, che essi tralignano le previsioni legali per richiedere una rivisitazione fattuale delle risultanze istruttorie, inammissibile in sede di legittimità.
6.1. Quanto alla mancata acquisizione del verbale della ASL, va rilevato che, come costantemente affermato da questa Corte, (Cfr., fra le altre, Cass. n. 14923 del 2024) nel rito del lavoro, i poteri istruttori officiosi di cui all’art. 421 c.p.c. – il cui esercizio è del tutto discrezionale e come tale sottratto al sindacato di legittimità – non possono sopperire alle carenze probatorie delle parti, così da porre il giudice in funzione sostitutiva degli oneri delle parti medesime e da tradurre i poteri officiosi anzidetti in poteri d’indagine e di acquisizione del tipo di quelli propri del procedimento penale.
Nel caso di specie, peraltro, la Corte dà atto del carattere ultroneo della richiesta acquisizione, evidenziando come lo stesso riferimento alla invalidità del padre dell’intimato fosse da reputarsi irrilevante, atteso che la circostanza che G.A. non fosse autosufficiente non lo rendeva comunque incapace di agire, neanche parzialmente, come poteva evincersi dall’assenza della nomina di un eventuale amministratore di sostegno.
La Corte, nella specie, valutate complessivamente le risultanze probatorie e preso atto della contraddittorietà delle deposizioni, esaminato il tutto alla luce della prova documentale, da cui poteva evincersi che il pagamento delle retribuzioni era stato effettuato direttamente dal padre dell’appellato – nessuna prova di bonifici provenienti da quest’ultimo era stata allegata – ha ritenuto di confermare la decisione di primo grado escludendo, altresì, qualsiasi ipotesi di codatorialità.
Tale valutazione, integralmente riguardante il fatto, deve ritenersi sottratta al sindacato di legittimità.
6.2. Quanto, in particolare, alla denunziata configurabilità, nella specie, di una codatorialità fra padre e figlio deve rilevarsi, d’altro canto, come nessuna indicazione sia stata fornita da parte ricorrente quanto all’allegazione di tali prospettazioni già nei gradi precedenti.
Come noto, hanno precisato le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. n. 34469 del 27/12/2019), non solo che sono inammissibili, per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c. p. c., le censure afferenti a domande di cui non vi sia compiuta riproduzione nel ricorso, ma anche quelle fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità;
– d’altra parte, è consolidato il principio secondo cui i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’art. 366, comma 1, c. p. c., nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso (ex plurimis, Cass. n. 29093 del 13/11/2018).
6.3. Conclusivamente, le censure, in realtà, adducendo una illogicità e contraddittorietà della decisione ma anche una asserita violazione di legge, contestano, nella sostanza, l’accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta insussistenza di elementi sufficienti a sostegno del credito vantato, criticando sotto vari profili la valutazione dalla stessa compiuta, con doglianze intrise di circostanze fattuali, in evidente contrasto con quanto statuito dal Supremo Collegio nella sentenza n. 34476 del 2019.
In particolare, è stato affermato in tale pronunzia che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito; nel caso di specie, le complessive censure tralignano dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all’art. 360 cod. proc. civ., perché pongono a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito del giudizio, senza neppure confrontarsi con la ratio decidendi.
7. Il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile.
8. Nulla spese in difetto di attività difensiva svolta dall’intimato.
9. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, dalla parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’ art. 1 –bis dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002’, se dovuto. (ndr del comma 1-bis dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002).
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile. Nulla spese.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 –bis dello stesso articolo 13, se dovuto. (ndr comma 1-bis dello stesso articolo 13).
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