CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 20537 depositata il 21 luglio 2025
Licenziamento disciplinare – Indennità risarcitoria – Attività investigativa – Relative garanzie procedurali – Reintegrazione del lavoratore -Violazione di norme imperative – Accoglimento
Ritenuto che
Con sentenza del 7.4.22 la corte d’appello di Palermo, in riforma della sentenza del 13.4.21 del tribunale di Agrigento, ha dichiarato risolto il rapporto di lavoro tra le parti e condannato il datore a pagare l’indennità risarcitoria onnicomprensiva pari a sei mensilità dell’ultima retribuzione di fatto.
In particolare, la corte territoriale ha ritenuto il fatto ascritto dimostrato (vendita da conducente di bus di un biglietto già vidimato e di cui non avrebbe dovuto avere disponibilità e l’incasso del relativo importo con maggiorazione, oltreché un altro fatto minore); il fatto è stato comprovato secondo la corte con una relazione di una società investigativa e con la prova testimoniale, essendo risultato che accertamenti erano stati fatti su tutti gli autisti e che l’indagine aveva portato un decreto di rinvio giudizio e ad un procedimento penale; il fatto era stato quindi inquadrato dalla corte in una prassi sistemica sicché il licenziamento era ritenuto proporzionato (il giudice di primo grado invece aveva ritenuto insufficiente la prova, non bastando a ciò la pendenza del procedimento penale); la corte territoriale ha rilevato ex articolo 18 comma 6 che le violazioni delle garanzie procedimentale dell’articolo 53 regio decreto 148 del 31 non rilevano più dopo la legge 92 del 12 se non nel senso che determina l’inefficacia della sanzione a meno che il licenziamento non difetti di giustificazione, ciò che nel caso non avveniva.
Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per quattro motivi, cui resiste il datore con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.
Considerato che
Il primo motivo lamenta la mancata applicazione dell’articolo 53 del regio decreto 148 del 31 e le relative garanzie procedurali.
Il secondo motivo deduce violazione degli articoli 2,3,4, della legge 300 del 70 quanto al rilievo dell’attività investigativa.
Il terzo motivo deduce violazione dell’articolo 2729 c.c., in relazione al governo delle presunzioni.
Il quarto motivo deduce violazione degli articoli 1175 1375 2106 2119, 41 e 42 regio decreto 148 del 31, e 66 numero 4 lettere B, D e l del contratto collettivo nazionale lavoro autoferrotranvieri.
Il primo motivo è fondato.
Invero, questa Corte ha già affermato, in fattispecie simile alla presente (Sez. L, Sentenza n. 604 del 10/01/2025, Rv. 673565 -01) che il licenziamento disciplinare irrogato dal datore di lavoro successivamente alla tempestiva richiesta di intervento del Consiglio di disciplina, ai sensi della normativa speciale per gli autoferrotranvieri di cui agli artt. 53 e 54 del R.D. n. 148 del 1931, è nullo per violazione di norma imperativa, sicché in applicazione dell’art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015 – nella formulazione risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 22 del 2024, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della disposizione nella parte in cui si riferiva alle sole ipotesi di nullità testuale – alla declaratoria di nullità del licenziamento consegue il diritto del lavoratore alla reintegrazione.
Anche altre controversie analoghe, nelle quali si poneva una identica questione di diritto, sono state decise in senso favorevole ai lavoratori: Cass. sez. lav., 6 settembre 2024, n. 23997 e Cass. sez. lav. 31 gennaio 2024, n. 2859 (promosse contro lo stesso datore di lavoro del presente procedimento), e Cass. sez. lav., 3 maggio 2023, n. 15355.
In precedenza, si era anche affermato (Sez. L – , Ordinanza n. 6765 del 07/03/2023, Rv. 666975 – 02) che in materia di procedimento disciplinare a carico degli autoferrotranvieri, l’art. 53 dell’allegato A al r.d. n. 148 del 1931 prevede una procedura articolata in più fasi, secondo la quale, contestato “l’opinamento” reso dal direttore o dal funzionario a ciò delegato circa la sanzione da irrogare, ove il lavoratore richieda la decisione da parte del Consiglio di disciplina, la competenza ad adottare il provvedimento disciplinare spetta solo a quest’ultimo, organo collegiale “terzo”; conseguentemente, divenuto carente di potere il datore di lavoro, la sanzione da questi adottata è affetta da nullità, rientrante nella categoria di quelle di protezione.
Gli altri motivi restano assorbiti.
La sentenza impugnata, che non si è attenuta al principio su esteso, va cassata e la causa va rimessa alla medesima corte d’appello in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione.
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