CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 20604 depositata il 18 giugno 2026
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Indennità di presenza – Compenso suppletivo – Risarcimento del danno previdenziale asseritamente subito – Retribuzione globale – Ordine di reintegrazione – Rigetto
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Bari, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma di quella di primo grado, ha accolto solo quanto alla indennità di presenza (e al relativo compenso suppletivo) maturata dal mese di aprile 2007 in poi, nella misura presente nei conteggi allegati, la domanda proposta da S.D.M. al fine di ottenere differenze retributive, anche incidenti sul t.f.r., e il risarcimento del danno previdenziale asseritamente subito. Si trattava di pretese non soddisfatte in sede esecutiva, ove era stata azionata la sentenza della Corte d’appello di Bari del 7 maggio 2007, divenuta definitiva a seguito di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, che aveva annullato il licenziamento per giustificato motivo oggettivo disposto nei confronti del D.M. dalla A.T.M. s.r.l. in liquidazione, il 23 luglio 1998, con consequenziale ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e condanna al risarcimento del danno nella misura della retribuzione globale di fatto dal dì del licenziamento a quello dell’effettiva reintegra.
5. Per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso S.D.M. con cinque motivi, successivamente illustrati con memoria.
Non ha opposto difese A.T.M. s.r.l. in liquidazione.
6. All’esito della camera di consiglio, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni (art. 380 bis 1. cod. proc. civ.).
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo, si deduce la violazione degli artt. 2909 cod. civ. e 324 cod. proc. civ., in ragione del fatto che la pronuncia di reintegra non poteva determinare la ritenuta preclusione, non contenendo l’esatta quantificazione delle somme dovute, né il criterio per determinarle mediante un mero calcolo aritmetico.
2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione degli artt. 1218 e 1223 cod. civ. per l’ingiustificato rigetto della domanda risarcitoria concernente i danni derivati dall’omesso versamento da parte del datore di lavoro dei contributi previdenziali dovuti per il periodo compreso tra il 7 gennaio e il 31 ottobre 2001, essendo stata trascurata la totale estraneità del lavoratore rispetto all’obbligazione contributiva.
3. Con il terzo motivo, si deduce nuovamente la violazione degli artt. 1218 e 1223 cod. civ. in ragione dell’ingiustificato rigetto della domanda risarcitoria riguardante i danni derivanti dalla prescrizione dei contributi previdenziali dovuti in relazione alle maggiori retribuzioni riconosciute dalla sentenza impugnata.
4. Con il quarto motivo, si deduce la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. per la mancata pronuncia sulla domanda di condanna dell’ ATM al pagamento delle somme da determinarsi in corso di causa e successivamente all’1/1/2014 fino alla fine del rapporto di lavoro (30 aprile 2014), in relazione alle maggiori somme riconosciute a titolo retributivo dalla stessa sentenza.
5. Con il quinto motivo, si deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., per l’omessa pronuncia sulla domanda relativa al riconoscimento del maggior importo a titolo di trattamento di fine rapporto derivante dalle maggiori somme liquidate a titolo di indennità di presenza e relativo compenso suppletivo per il periodo marzo 2007- dicembre 2013.
6. È opportuno premettere, in fatto, che il ricorrente, licenziato il 23 luglio 1998, aveva esposto di essere stato reintegrato nel posto di lavoro con sentenza della Corte d’appello di Bari del 15 febbraio 2007, passata in giudicato, riprendendo servizio il 22 marzo 2007 con le mansioni di responsabile di magazzino. Con precetto del 3 ottobre 2007, aveva chiesto il pagamento dell’indennità risarcitoria ex art. 18 l. n. 300/1970 disposta dalla sentenza di annullamento del licenziamento, calcolata in euro 277.403,16; a seguito di pignoramento e opposizione all’esecuzione, nel 2011, veniva assegnata la somma non controversa, pari ad euro 256.205,21.
7. Con la domanda introduttiva del presente giudizio, il lavoratore ha chiesto il pagamento di: indennità di presenza (euro 150 mensili); compenso accessorio collegato alla medesima indennità di presenza (euro 87, erogato a giugno di ogni anno) maturati dal gennaio 2002 in poi; differenze sulla “quota CAPO”, riconosciuta in misura maggiore ad altro lavoratore, da ottobre 1997 in poi; compensi per festività soppresse cadenti di sabato, con riferimento anche al periodo successivo alla reintegrazione.
8. Il Tribunale rigettava la domanda; il lavoratore proponeva appello, sostenendo che l’indennità di presenza integrava un uso aziendale generalizzato.
9. La società eccepiva: prescrizione quinquennale ex art. 2948 n. 4 c.c.; violazione del giudicato, trattandosi di voci non comprese nella sentenza di reintegrazione, che aveva già quantificato l’indennità ex art. 18 per il periodo 23 luglio 1998 – 22 marzo 2007; abuso del diritto, poiché tali crediti non erano stati azionati con il precetto del 2007 né in sede esecutiva.
La Corte d’appello, premesso che le pretese azionate nel presente giudizio non erano ricomprese nel titolo rappresentato dalla sentenza che aveva disposto la reintegrazione a seguito dell’illegittimo licenziamento, ha ritenuto precluse dal detto giudicato le pretese risarcitorie relative a periodi di tempo antecedenti alla data dell’impugnativa di licenziamento e di generica condanna al pagamento di tutti i danni dallo stesso dipendenti, dedotti e deducibili ivi compresi quelli maturati in corso di appello, ex art. 345 cod. proc. civ., e sino al marzo 2007. Inoltre, rigettata l’eccezione di prescrizione sollevata dalla appellata, ha ritenuto provato l’uso aziendale generalizzato relativo alla indennità di presenza e al correlato compenso aggiuntivo a partire dal mese di aprile 2007. Quanto alle pretese connesse alla “indennità Capo” e al pagamento delle festività non godute cadenti di sabato, le stesse sono state rigettate, trattandosi, in entrambi i casi, di pretese non basate sulla corresponsione generalizzata e uniforme del compenso tra i dipendenti, tali da costituire un uso aziendale vincolante dal punto di vista obbligatorio. È stato infine rigettato il capo dell’impugnazione relativo al risarcimento del danno arrecato alla posizione previdenziale, posto che la sentenza di reintegra costituisce fattispecie eccezionale di condanna a favore dell’istituto previdenziale, per cui è stata ritenuta infondata la premessa dell’avvenuta prescrizione dei contributi dovuti nelle more dell’impugnativa di licenziamento. Le altre richieste, su cui il Tribunale aveva omesso di pronunciarsi, sono state respinte perché validamente contrastate dalle analitiche contestazioni sollevate dalla datrice di lavoro.
10. Il primo motivo critica la decisione impugnata in ragione del rilievo preclusivo accordato al giudicato formatosi a seguito della definitività della sentenza della Corte d’appello di Bari del 15 febbraio 2007, di annullamento del licenziamento e della consequenziale condanna della datrice di lavoro alla reintegra del dipendente nel posto di lavoro e al risarcimento del danno in favore dello stesso, nella misura della retribuzione globale di fatto dal dì del licenziamento a quello dell’effettiva reintegra, oltre accessori di legge.
11. Il ricorrente evidenzia, adempiendo all’obbligo di autosufficienza mediante allegazione degli atti processuali ritenuti probanti, che la sentenza del 15 febbraio 2007, quale fattispecie di condanna generica, non avrebbe mai potuto produrre l’effetto preclusivo dichiarato dai giudici di secondo grado.
12. Tale critica è infondata. È vero che questa Corte (tra le più recenti Cass. 17/07/2023, n. 20481) ha affermato più volte il principio secondo cui la sentenza che dichiara dovute le mensilità di retribuzione, secondo i criteri di cui all’art. 2121 c.c., per il periodo compreso fra la data del licenziamento stesso e quella dell’effettiva reintegra, deve essere parificata, quando non sia indicativa di un importo determinato o determinabile in base a semplice calcolo aritmetico, ad una pronuncia di condanna generica, con la conseguente eventuale necessità di un ulteriore giudizio per la liquidazione del quantum, quando insorga successivamente una controversia in ordine all’individuazione della retribuzione globale di fatto assunta dalla L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4, quale parametro del risarcimento (Cass. 30 novembre 2010, n. 24242; Cass. 12 novembre 2021, n. 33807).
13. Nel caso di specie, tuttavia, va dato atto che il presente giudizio è intervenuto all’esito dell’espletamento del procedimento esecutivo promosso dal lavoratore facendo valere direttamente la sentenza di reintegra quale titolo esecutivo rispetto al credito risarcitorio, in contrasto con quanto oggi affermato sulla non agevole liquidabilità del credito risarcitorio. Piuttosto, è stato il perimetro scelto dal creditore procedente mediante l’intimazione del precetto ad allargare le pretese a voci retributive non ancora consolidate e quindi da accertare. Per tali ragioni, come emerge dalla narrazione della vicenda, è stato proposto il presente separato giudizio, comprendente anche pretese maturate dopo la effettiva ripresa del lavoro a seguito della reintegrazione.
14. Ciò premesso, il motivo non si confronta con la ratio della decisione impugnata che, sul punto, ha chiaramente ricondotto la pretesa relativa al periodo compreso tra il licenziamento e la reintegrazione nel posto di lavoro al danno derivante dall’estromissione dal rapporto lavorativo, richiamando Cass. n. 2379 del 1998. In sostanza, la decisione della Corte territoriale, con riferimento al periodo precedente la reintegra, non ha riguardato la sussistenza del diritto del lavoratore a percepire l’indennità di presenza maggiorata, come è accaduto per la pretesa relativa al periodo successivo alla reintegrazione, ma la determinazione del danno derivante dalla mancata sua possibile inclusione nella nozione di retribuzione globale di fatto utile a determinare l’indennizzo stabilito dalla legge. Trattandosi, dunque, di poste relative a quel danno, ha correttamente rilevato la preclusione da giudicato.
15. Risultano non fondati anche il quarto e quinto motivo, che riguardano, rispettivamente, l’omessa pronuncia sulla richiesta risarcitoria relativa alle voci riconosciute dalla stessa sentenza, ma riferite al periodo compreso tra il primo gennaio 2014 e la cessazione del rapporto di lavoro, e le differenze sul trattamento di fine rapporto derivanti dal riconoscimento di tali maggiori crediti. In sostanza, ci si duole della mancata esplicitazione nella formulazione della condanna degli importi non conteggiati nel ricorso introduttivo, che risultavano sviluppati sino al 31.12.2013. Va osservato che la richiesta contenuta nel ricorso introduttivo del presente giudizio (iscritto al r. g. n. 385 del 2014 il 14 gennaio 2014) non poteva che riferirsi a pretese maturate sino a quel momento. Trattandosi di obbligazioni da pagarsi periodicamente, il giudice non può emettere una pronunzia con riferimento ad obbligazioni future, la cui sopravvenienza dipenda dal mancato mutamento della situazione di fatto e di diritto esistente al tempo della sentenza (Cass. n. 8484 del 28/05/2003, Rv. 563652 – 01).
16. Sono pure infondati i restanti motivi (secondo e terzo) che attengono all’asserito danno previdenziale. La Corte d’appello ha fatto corretta applicazione dei principi espressi da questa Corte di cassazione (Cass. n. 6722 del 10/03/2021 (Rv. 660964 – 01), che ha richiamato le precedenti Sezioni Unite N. 19665 del 2014 Rv. 631875 – 01, n. 10232 del 2003, Rv. 564641; Cass n. 6722 del 10/03/2021 (Rv. 660964 – 01), secondo cui, in caso di applicazione della tutela reale in materia di licenziamento, il datore di lavoro è condannato al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello della reintegrazione, costituendo detta fattispecie una ipotesi eccezionale di condanna a favore del terzo, che, oltre a non richiedere la partecipazione al giudizio dell’ente previdenziale, nemmeno richiede una specifica domanda del lavoratore e ciò in quanto i contributi previdenziali obbligatori sono obbligazioni pubbliche, sicché deve escludersi che il lavoratore possa sostituirsi all’ente previdenziale per ottenere la condanna del datore al pagamento degli stessi. In tale ipotesi, la prescrizione quinquennale del credito contributivo comincia a decorrere solo successivamente all’ordine di reintegrazione e si converte in prescrizione decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c., con il passaggio in giudicato del relativo provvedimento.
17. È dunque carente in radice il presupposto del danno da affermata prescrizione dei contributi prospettato dal ricorrente, non rilevando la condotta dell’INPS al tempo precedente la pronuncia di reintegrazione.
18. In definitiva, il ricorso va rigettato. Nulla va disposto per le spese del presente giudizio, in assenza di attività difensiva da parte della società rimasta intimata.
19. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.