CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 20610 depositata il 18 giugno 2026

Lavoro – Diritto al superiore inquadramento – Differenze retributive – Interruzione del termine di prescrizione – Comunicazione alla datrice di lavoro – Tentativo di conciliazione – Preclusioni istruttorie – Accoglimento

Fatti di causa

1. Con la sentenza impugnata, la Corte d’appello di Lecce – Sezione Staccata di Taranto, ha confermato la decisione di primo grado che aveva ritenuto prescritto in difetto di atti interruttivi, tra il 2005 e il 2016, il diritto al superiore inquadramento, nonché a varie differenze retributive, così rigettando la domanda proposta da M.T. nei confronti della datrice di lavoro S. s.r.l.

2. Era stata dedotta, al fine di provare l’interruzione del termine di prescrizione, la comunicazione alla datrice di lavoro della richiesta di espletamento del tentativo di conciliazione del 25 maggio 2005, momento dal quale si determinava l’interruzione con effetti sino a venti giorni dopo la conclusione della procedura conciliativa (art. 410 cod.proc.civ.).

3. A sostegno della sua decisione la Corte territoriale ha ritenuto inammissibile perché tardiva la produzione del documento allegato in quel grado dall’appellante, ossia la copia della comunicazione inviata dalla Direzione Provinciale del Lavoro alla S. s.r.l. il 30 maggio 2005 e da questa ricevuta, essendo la stessa comparsa alla relativa riunione del 29 giugno 2005, nonché l’invito per il tentativo di conciliazione relativo all’istanza del 23 gennaio 2007, pure debitamente comunicato dalla DIP di Taranto il primo febbraio 2007.

4. Entrambe le comunicazioni recavano barrata la casella afferente le differenze paga dal 19 novembre 2001 all’8 aprile 2005, La Corte territoriale ha rilevato che l’appellante avrebbe dovuto allegare che tale prova precostituita era stata inutilmente richiesta prima del deposito del ricorso di primo grado o al massimo durante il giudizio di primo grado.

4. Avverso tale sentenza M.T. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

5. S. srl ha resistito con controricorso.

6. Il Collegio ha riservato la motivazione nei termini di legge.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente denunzia nullità della sentenza per violazione dell’art. 437 c.p.c., per non avere la Corte territoriale ritenuto ammissibile la produzione della copia della comunicazione della Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto del 1° febbraio 2007, con allegata istanza di avvio del tentativo di conciliazione del lavoratore e copia della ricezione della stessa da parte della S. s.r.l., nonché la copia della missiva della società del 21 febbraio 2007, ricevuta dalla DPL il 22 febbraio 2007 pur essendo un documento indispensabile.

2. Con il secondo motivo, senza profilare vizi della sentenza, il ricorrente ripropone tutte le domande oggetto del giudizio di merito.

3. Il primo e unico effettivo motivo di ricorso è fondato.

Questa Corte ha già affermato il principio, cui va data continuità, secondo cui nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile quella di per sé idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado” (Cass. sez. un. n. 10790/2017).

In particolare, questa Corte ha precisato che “non si tratta di vanificare od alterare il regime delle preclusioni istruttorie del primo grado, ma di contemperarlo con il principio della ricerca della verità materiale” (Cass. n. 10790 cit.).

4. A questo riguardo, qualora nel giudizio di legittimità venga dedotta l’erroneità dell’ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in appello, questa Corte, in quanto chiamata ad accertare un error in procedendo, è giudice del fatto ed è, quindi, tenuta a stabilire se si trattasse in astratto di prova indispensabile, ossia teoricamente idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti di causa (Cass. ord. n. 32815/2023).

4. Nel caso di specie sussiste l’indispensabilità: la prova della comunicazione dell’invito all’espletamento di conciliazione risalente all’anno 2007 era assolutamente indispensabile, in  quanto volto a dimostrare l’avvenuta ricezione di quell’atto interruttivo della prescrizione (per fattispecie analoga v. Cass. n. 401/2023), che era stata l’unica ragione del rigetto della domanda pronunziato dal Tribunale.

Si è pure affermato (Cass. n. 29419 del 13/11/2019, Rv. 655708 – 01) che la convocazione avanti alla competente commissione di conciliazione, all’esito della richiesta di svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione contenente la specificazione delle rivendicazioni avanzate costituisce una vera e propria messa in mora, valutabile ex art. 2943, comma 4, c.c., ai fini dell’interruzione della prescrizione, contenendo l’esplicitazione della pretesa e manifestando l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto passivo.

5. L’accertamento di tale requisito oggettivo costituisce indagine di fatto riservata all’apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità se immune da vizi logici.

6. La sentenza impugnata va dunque cassata. Il giudice del rinvio dovrà dunque procedere al giudizio sulle pretese azionate conformandosi ai principi di diritto sopra enunciati, provvedendo anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, per la decisione nel merito ed anche per la regolazione delle spese dei gradi del merito e del giudizio di legittimità.