CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 20612 depositata il 22 luglio 2025

Lavoro – Demansionamento subito – Inquadramento professionale – Mutamento delle mansioni – Stato di salute del lavoratore – Declaratorie contrattuali – Consenso del lavoratore – Accoglimento

Ritenuto che

Con sentenza del 22.2.21 la corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede, che aveva rigettato la domanda del lavoratore in epigrafe di superiore inquadramento e di accertamento dell’illegittimità del mutamento di mansioni e di demansionamento subito.

In particolare, la corte territoriale ha ritenuto congruo l’inquadramento in relazione alle attività espletate, ritenendo irrilevante l’inquadramento superiore per alcuni lavoratori svolgenti mansioni analoghe; ha ritenuto quindi il mutamento delle mansioni non condizionato dal consenso del lavoratore ed ha escluso il demansionamento, rilevando che, all’esito dell’eliminazione nell’art. 2103 c.c. da parte del della legge n. 81 del 2015 (ndr d.lgs n. 81 del 2015) del riferimento alle mansioni equivalenti alle ultime svolte, unico riferimento divenivano le declaratorie contrattuali, e che in relazione a queste l’assegnazione di mansioni era coerente, atteso che andava escluso che la vigilanza rientrasse nella sorveglianza degli impianti; ha quindi ritenuto nuove mansioni non incompatibili con le condizioni di salute sulla base della documentazione in atti, ritenendo non necessaria la c.t.u. richiesta.

Avverso tale sentenza ricorre il lavoratore per quattro motivi, cui resiste il datore con controricorso, accompagnato da memoria.

Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del provvedimento.

Considerato che

Il primo motivo deduce, ex art. 360 numero quattro c.p.c., violazione degli articoli 99, 112, 345, 414, 434 e 437 c.p.c., per avere la corte territoriale trascurato che il demansionamento era affermato rispetto alla quarta qualifica assegnata e non rispetto a quella invocata.

Il secondo motivo deduce, ex art. 360 numero quattro c.p.c., violazione agli articoli 112, 113 e 329 c.p.c., per avere il giudice d’appello modificato la qualificazione della domanda data dal giudice di primo grado in difetto di motivo di appello.

Il terzo motivo deduce, ex art. 360 numero tre c.p.c., violazione dell’articolo 2103 c.c. e 96 att., dell’articolo 1 del contratto collettivo nazionale di lavoro, per avere la corte territoriale trascurato che le mansioni del disfacimento pacchi e pulizia cartelli comportava demansionamento di tre livelli rispetto alla quarta categoria.

Il quarto motivo deduce, ex art. 360 numero quattro c.p.c., degli articoli 24 101 Costituzione per non aver ammesso prova per dimostrare il demansionamento.

Il primo motivo è fondato.

Occorre premettere che la sentenza impugnata alla prima pagina indica chiaramente che il lavoratore aveva proposto due distinte domande, una relativa a pretesa di superiore inquadramento ed un’altra di accertamento dell’illegittimità delle mansioni assegnate rispetto alle precedenti mansioni ed alla stessa categoria di appartenenza; a pagina sette, invece, la sentenza riconduce la seconda domanda alla prima, ritenendo che il lamentato demansionamento si fondasse sull’asserito diritto al superiore inquadramento e non anche sulla non riconducibilità delle nuove mansioni all’inquadramento riconosciutogli da parte datoriale.

A fronte di tale conclusione, il ricorrente ha dedotto che l’appello era chiarissimo nel lamentare il demansionamento a prescindere dalla sorte dell’altra domanda di superiore inquadramento, e ciò in quanto le mansioni di pulizia dei carrelli presso il reparto disfacimento sacchi erano ampiamente inferiori a quelle proprie della quarta categoria assegnata al lavoratore.

Per altro verso, la sentenza impugnata esamina i compiti di vigilanza svolti dal lavoratore per escludere l’attribuzione dell’invocata qualifica superiore, ma non fa alcun riferimento alla movimentazione pacchi e pulizia carrelli, mansioni che nelle prospettazioni dell’attore assumono rilievo decisivo in relazione al demansionamento lamentato rispetto alla qualifica posseduta.

Si tratta di lacuna, prontamente censurata dal lavoratore ricorrente, che nella vicenda ha assunto importanza notevole, se si considera quanto dedotto dalle parti in ordine alla dedotta incongruità delle mansioni di movimentazione pacchi rispetto alla qualifica posseduta dal lavoratore, sia in relazione ai profili controversi di compatibilità delle mansioni con lo stato di salute del lavoratore, sia infine in relazione al rifiuto del lavoratore di svolgere le dette mansioni dedotto dal datore di lavoro.

Ne deriva la cassazione della sentenza impugnata in accoglimento del primo motivo di ricorso.

Gli altri motivi restano assorbiti.

La causa va rimessa alla medesima corte d’appello in diversa composizione per un nuovo esame in relazione al motivo accolto, ed anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

 Accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, alla medesima Corte d’appello, in diversa composizione.

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