CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 20710 depositata il 18 giugno 2026

Lavoro – Mansioni superiori – Inquadramento – Contributi previdenziali corrispondenti – Differenze retributive – Solidarietà tra la società utilizzatrice e quella somministratrice – Accoglimento parziale

Fatti di causa

1. L.L., in relazione al rapporto in somministrazione part time intercorso tra il 24 ottobre 2012 e il 31 ottobre 2013, convenne in primo grado la società utilizzatrice A.O. s.r.l. e la società somministratrice O. s.p.a. (incorporante di Q.A.L. s.p.a.), deducendo di essere stata formalmente assunta (da Q. s.p.a.) per lo svolgimento delle mansioni di <<addetto customer care >> con inquadramento nel 2° livello del c.c.n.l. Telecomunicazioni, ma di avere di fatto svolto per l’intera durata del rapporto di lavoro mansioni superiori sussumibili nel 4° livello retributivo, nonché 4 ore al giorno di lavoro supplementare e, pertanto, chiese la condanna delle convenute al pagamento delle relative differenze retributive con condanna a versare all’INPS i contributi previdenziali corrispondenti.

Costituendosi in giudizio, le resistenti deducevano, tra l’altro, la coerenza del livello applicato rispetto alle mansioni in concreto svolte dalla ricorrente.

2. Il ricorso, all’esito della prova testimoniale, veniva rigettato in primo grado, mentre la Corte d’appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha accolto la domanda di riconoscimento dell’espletamento di mansioni riconducibili al 3° livello del c.c.n.l. Telecomunicazioni e, rigettando i motivi relativi all’espletamento di lavoro supplementare non retribuito, ha condannato la società A.O. s.r.l. al pagamento delle differenze retributive maturate, oltre ad accessori di legge.

3. Avverso la sentenza di appello, A.O. s.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di sei motivi, a cui la lavoratrice non ha opposto difese. La ricorrente ha depositato memoria.

4. Il Collegio ha riservato il deposito della motivazione nel termine di giorni sessanta ex art. 380 bis 1. cod.proc.civ.

Ragioni della decisione

1) Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art. 434 cod.proc.civ. (art. 360 n. 4) per aver la sentenza della Corte d’appello ritenuto ammissibile l’impugnazione della lavoratrice in assenza di una parte argomentativa che confutasse e contrastasse le ragioni addotte dal primo Giudice.

1.1. Il motivo non supera il vaglio di ammissibilità, perché privo di specificità (art. 366 cod.proc.civ.). La giurisprudenza di questa Corte, infatti, è consolidata nell’affermare che, anche qualora venga dedotto un error in procedendo, rispetto al quale la Corte è giudice del «fatto processuale», l’esercizio del potere/dovere di esame diretto degli atti è subordinato al rispetto delle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, in nulla derogate dall’estensione ai profili di fatto del potere cognitivo del giudice di legittimità (Cass. S.U. n. 8077/2012). La parte, quindi, non è dispensata dall’onere di indicare in modo specifico i fatti processuali alla base dell’errore denunciato e di trascrivere nel ricorso gli atti rilevanti, non essendo consentito il rinvio per relationem agli atti del giudizio di merito, perché la Corte di Cassazione, anche quando è giudice del fatto processuale, deve essere posta in condizione di valutare ex actis la fondatezza della censura e deve procedere solo ad una verifica degli atti stessi non già alla loro ricerca (Cass. n. 20924/2019, Rv. 654799 – 01; Cass. n. 15367/2014; Cass. n. 21226/2010).

Dal principio di diritto discende che, qualora, come nella fattispecie, il ricorrente assuma che l’appello doveva essere dichiarato inammissibile per difetto della necessaria specificità dei motivi di impugnazione, la censura potrà essere scrutinata a condizione che vengano riportati nel ricorso, nelle parti essenziali, la motivazione della sentenza di primo grado e l’atto di appello. A ciò non ha minimamente provveduto la ricorrente che si è limitata a lamentare una generica erroneità della pronuncia sul punto.

2. Con il secondo motivo, si denuncia la violazione dell’ art. 437 c.p.c. per aver la Corte territoriale accolto una domanda (quella avente ad oggetto l’accertamento del diritto ad essere inquadrata nel 3° livello del Ccnl Telecomunicazioni) che la lavoratrice non aveva formulato nel ricorso ex art. 414 c.p.c. né poteva ritenersi formulata sulla base del principio della cd. “continenza” e, dunque, da ritenersi nuova.

Il motivo è manifestamente infondato alla luce del consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in materia di mansioni del lavoratore, qualora sia chiesto in giudizio il riconoscimento di una determinata qualifica superiore a quella di inquadramento formale, il giudice – senza con ciò incorrere nel vizio di ultrapetizione – può riconoscere l’inquadramento in una qualifica intermedia tra quella richiesta dal lavoratore e quella attribuita dal datore di lavoro purché il lavoratore prospetti adeguatamente gli elementi di fatto relativi allo svolgimento di mansioni della qualifica intermedia ( ex plurimis Cass. n. 22872 del 08/10/2013, Rv. 628261 – 01).

Nel caso di specie la sentenza impugnata ha formulato il proprio giudizio attingendo alle allegazioni delle parti ed alla documentazione ritualmente acquisita per cui il vizio è palesemente inesistente.

3. Con il terzo motivo, si deduce la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ. per aver la Corte territoriale riconosciuto alla lavoratrice un profilo appartenente al 3° livello (“addetto ad informazioni telefoniche senior”) integralmente diverso da quello dalla medesima richiesto con il ricorso in appello (“addetto al call center”) sulla base di argomentazioni diverse da quelle dalla medesima addotte a sostegno della nuova domanda, così incorrendo nel vizio di ultrapetizione.

Il motivo è in parte privo di specificità, laddove non spiega perché la definizione “addetta al call center” evochi una posizione professionale radicalmente differente rispetto a quella di “addetto ad informazioni telefoniche senior”, tanto da alludere ad un diritto diverso da quello azionato.

Peraltro, il motivo è anche manifestamente infondato in quanto la violazione dell’art. 112 cod.proc.civ., sotto il profilo della extra petizione, non può essere ravvisata laddove, all’interno della formulazione del giudizio di corretto inquadramento nelle previsioni del c.c.n.l., il giudice abbia ricondotto le mansioni in concreto svolte ed accertate all’inquadramento ritenuto corretto; il riferimento, all’interno della qualifica di inquadramento corretta, ad una determinata declaratoria di lavoratore contrattuale collettiva assolve, come è avvenuto in questo caso, ad una mera funzione esemplificativa della posizione lavorativa interessata e non estende il decisum oltre il perimetro della domanda.

4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione e o falsa applicazione degli artt. 2103 c.c. e 23 del Ccnl Telecomunicazioni 2009, la violazione dell’art. 115 c.p.c. per travisamento della prova; si prospetta la nullità della sentenza per manifesta contraddittorietà della motivazione e, dunque, per violazione dell’art.132, comma 2, n. 4 cod.proc.civ. Ciò, rispettivamente, per aver la Corte d’appello: (i) erroneamente ravvisato il discrimen tra il 2° livello e il 3° livello del Ccnl nel possesso di cognizioni teorico-pratiche; (ii) utilizzato informazioni probatorie che non esistevano nel processo; (iii) con motivazione contraddittoria ricondotto l’accertata attività esecutiva al 3° livello; (iv) fatto malgoverno del procedimento logico-giuridico trifasico che il Giudice deve seguire ai fini del corretto inquadramento del lavoratore subordinato.

4.1. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile; è infondato lì dove denuncia, in pratica, un erroneo giudizio di sussunzione del fatto (mansioni assegnate ai lavoratori) nella ipotesi contrattuale collettiva (nel terzo livello e non nel secondo).

Invero, l’accertamento espletato dalla Corte di appello per la determinazione dell’inquadramento spettante alla lavoratrice risulta conforme agli insegnamenti di questa Corte che ha chiarito come il giudice del merito, allorché si tratti di individuare la pertinenza delle mansioni svolte in concreto, rispetto ad una determinata posizione funzionale, deve seguire un procedimento logico-giuridico che non può prescindere da tre fasi successive, costituite dall’accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, dalla individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria, nonché dal raffronto tra il risultato della prima indagine e le previsioni della normativa contrattuale individuati nella seconda (Cass. n. 7123/2014; Cass. n. 20272/2010).

Nel caso concreto, la valutazione compiuta dal giudice di secondo grado si sottrae alle censure che le sono state mosse, atteso che la Corte distrettuale ha valutato compiutamente il contenuto professionale delle mansioni in concreto assegnate alla dipendente cogliendo nelle stesse i tratti qualificanti del terzo livello a cui appartengono “ [..]…i lavoratori che, in possesso di specifiche cognizioni teorico-pratiche, nell’ambito dei metodi di lavoro e procedure definite, svolgono attività operative di media complessità, ovvero le lavoratrici … che svolgono, con specifica collaborazione, attività esecutive di carattere amministrativo, commerciale o tecnico di media complessità […]”; peraltro, tra le mere esemplificazioni delle figure professionali riconducibili al livello in esame, la Corte ha rinvenuto la figura dell’addetto ad informazioni telefoniche senior, che non corrisponde dunque ad una diversa qualifica; della declaratoria stessa ha riportato la definizione contrattuale collettiva, incentrata sulla valorizzazione dell’esperienza lavorativa.

Dunque, le concrete mansioni sono state ricostruite mediante l’assunzione delle prove testimoniali, riferite alle pagine 4-6 della sentenza. La Corte territoriale ha valutato che le medesime, descritte alla pagina 6, si fossero caratterizzate per la loro natura esecutiva, priva della complessità connessa alle attività di natura tecnico operativa, e non implicanti alcuna attività di elaborazione e valutazione dei dati, nonché svolte in assenza della professionalità acquisita attraverso specifici percorsi formativi.

Piuttosto le mansioni in concreto accertate sono state ritenute caratterizzate dall’uso di programmi Form e CRM e dall’implementazione della professionalità on the job, che in fatto si era tradotta nel fornire informazioni telefoniche alla clientela mediante consultazione di dati e videoterminale e nello svolgere le altre attività correlate, come il controllo dei contratti. Tale attività, dunque, è stata ritenuta di contenuto non riconducibile al secondo livello di inquadramento, formalmente attribuito alla lavoratrice, che attiene “[…al lavoratore che, in possesso di conoscenze operative di base, fornisce informazioni telefoniche mediante la consultazione di dati a videoterminale ed espleta le attività operative correlate […].

5. Sono inammissibili le doglianze, ancorché proposte in termini di violazione di legge, che si sostanziano, quanto alla natura e consistenza dei compiti svolti dalla lavoratrice, nella critica alla ricostruzione fattuale operata dalla Corte territoriale, censurandosi in realtà la valutazione del materiale probatorio.

Tale tipo di doglianza configura in realtà vizio di motivazione e non supera il vaglio di ammissibilità perché, così qualificata, non indica, nei termini rigorosi richiesti dal vigente testo del predetto art. 360 nr. 5 cod. proc. civ., il «fatto storico», non esaminato, che abbia costituito oggetto di discussione e che abbia carattere decisivo (Cass. S.U. 7 aprile 2014, n. 8053).

In tema di ricorso per cassazione, infatti, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione: ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame (Cass. Sez. Un. n. 20867/2020; Cass. n. 27000/2016; Cass. n. 13960/2014). Da ultimo va precisato che il travisamento del contenuto oggettivo della prova ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non quando si verta in una ipotesi, come nell’analisi effettuata dalla Corte territoriale nel caso di specie, di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio (Cass. Sez. Un. n. 5792/24).

5. Con il quinto motivo, si denuncia la violazione degli artt. 112, 115 e 278 c.p.c. per aver la Corte d’appello pronunciato una condanna generica che, da un lato, la lavoratrice non aveva chiesto e, dall’altro, non avrebbe potuto ammissibilmente chiedere.

Il motivo, presenta un profilo di inammissibilità, non avendo la odierna parte ricorrente chiarito l’interesse, concreto ed attuale, riferito alla sua posizione ad impugnare la statuizione di condanna generica. In ogni caso la censura è infondata alla luce della giurisprudenza di legittimità la quale, con orientamento consolidato e mai modificato, ha chiarito che è possibile azionare, in materia di lavoro, la pretesa economica chiedendo solo una condanna generica e non specifica (tra le altre, cfr. Cass. n. 3503/1992). Tale riconosciuta facoltà esclude, conseguentemente, ogni profilo di abusivo frazionamento del credito da parte dei ricorrenti in relazione alla rivendicazione azionata. L’abusivo frazionamento dl credito non è, altresì, ravvisabile anche in relazione al pregresso contenzioso intercorso tra le parti che la Corte territoriale, con una affermazione non smentita con la censura in esame, ha precisato essere riferibile a controversie aventi causa petendi diversa da quella del presente ricorso.

6. Con il sesto motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. per aver la Corte d’Appello condannato la sola Accenture (società utilizzatrice) – e non anche (in solido) Q. (società somministratrice) – al pagamento delle differenze retributive senza spiegarne le ragioni ed in ogni caso in violazione e/o falsa applicazione dell’art. 23, commi 3 e 6, del D.lgs. n. 276/2003.

Il motivo è fondato, giacché la sentenza ha del tutto omesso di pronunciarsi sul punto della relazione di solidarietà tra la società utilizzatrice e quella somministratrice che pure sono state chiamate in causa dalla lavoratrice.

7. Alla luce delle su esposte argomentazioni, accolto il sesto motivo e rigettati gli altri, la sentenza impugnata va cassata quanto al motivo accolto e la causa va rinviata alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, in relazione alla questione della relazione di solidarietà passiva invocata dalla ricorrente nel sesto motivo di ricorso, oltreché per la regolazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accolto il sesto motivo di ricorso e rigettati tutti gli altri, cassa la sentenza impugnata quanto al motivo accolto e rinvia, per il giudizio sul punto, alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.