CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 20956 depositata il 20 giugno 2026

Lavoro – Dirigente medico – Regime di esclusività – Possesso della partita IVA – Corresponsione del TFR illegittimamente trattenuto – Ripetizione di indebito – Indennità di esclusività e di maggiorazione – Indennità di posizione – Attività lavorativa extramuraria – Principio di corrispettività – Restituzione delle somme – Rigetto

Fatti di causa

1. E.C., dirigente medico in servizio presso l’Ospedale (…), ospedale “classificato” (rientrante tra gli ospedali gestiti da enti ecclesiastici nell’ambito dei quali il rapporto di lavoro ha natura privatistica) ha agito mediante decreto ingiuntivo per ottenere la corresponsione del TFR, illegittimamente trattenuto a titolo di ripetizione di indebito in relazione agli importi relativi all’indennità di esclusività e di maggiorazione dell’indennità di posizione per avere il predetto svolto attività lavorativa extramuraria negli anni 2009-2010, pur avendo optato per il regime di esclusività.

2. Il Tribunale di Roma revocava il decreto ingiuntivo per sopravvenuta integrale soddisfazione del credito e respingeva la domanda riconvenzionale dell’Ospedale che aveva chiesto la restituzione delle somme corrisposte negli anni 2009 e 2010 a titolo di indennità di esclusività e di maggiorazione della retribuzione di posizione.  

3. La Corte d’appello di Roma accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale e condannava il dirigente medico alla restituzione della somma di euro 34.322,88, pari al netto delle retribuzioni corrisposte negli anni sopra indicati.    

Riteneva illegittima la condotta del C. che, dopo aver optato per il regime di esclusività, aveva comunque svolto – seppure in assenza degli spazi idonei messi a disposizione da parte dell’Ente datoriale – attività lavorativa in regime extramurario, con emissione di fatture con propria partita IVA.

In particolare, la Corte territoriale riteneva che l’attività svolta dal ricorrente, in quanto extramuraria e non autorizzata, fosse tale da escludere l’esclusività e, quindi, sulla base del principio di corrispettività, tale da far venire meno il diritto all’indennità di esclusività e alla maggiore retribuzione di posizione.

4. Per la cassazione della sentenza E.C. ha proposto ricorso affidato a tre motivi.

5. L’Ospedale (…) ha resistito con controricorso.

6. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Ragioni della decisione

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 1 L. n. 662/1996 e degli artt. 15 e ss. d.lgs. n. 502/1992, anche in relazione all’art. 32 della Costituzione.  

Addebita sostanzialmente alla Corte territoriale di avere qualificato l’attività libera professionale resa in extramoenia, valorizzando la circostanza che il ricorrente avesse utilizzato la propria partita IVA quando, in realtà, ciò si era reso necessario perché l’Ospedale non aveva provveduto a rilasciare il bollettario aziendale, più volte richiesto.

2. Il motivo è inammissibile.

Esso, ad onta della apparente denuncia di un vizio di sussunzione, in relazione alla erronea ricognizione della fattispecie astratta normativa, in realtà lamenta una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, sottratta al sindacato di legittimità, perché postula un accertamento in fatto diverso da quello risultante dalla sentenza impugnata.

La Corte territoriale, oltre a non fare cenno alla circostanza di fatto che il ricorrente assume decisiva, ha evidenziato, interpretando correttamente la disciplina normativa, che il regime di intramoenia implica che gli importi riscossi dal medico vengano da questi trattenuti solo nella misura del 50% e riversati per il resto alla azienda e che, nello specifico, il C. aveva percepito, anche negli anni 2009 e 2010, l’indennità di esclusività e l’indennità di posizione nella maggior misura prevista per il personale con il rapporto esclusivo.  

Opera il principio consolidato nella giurisprudenza della Corte sui limiti tra vizio di sussunzione e sollecitazione di un diverso accertamento di fatto.

Ed infatti va ricordato che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr., ex multis, Cass. n. 640/2019; Cass. n. 334/2019; Cass. n. 24155/2017), e ciò in quanto il vizio di sussunzione postula che l’accertamento in fatto operato dal giudice di merito sia considerato fermo ed indiscusso, sicché è estranea alla denuncia del vizio di sussunzione ogni critica che investa la ricostruzione del fatto materiale, esclusivamente riservata al potere del giudice di merito (Cass. n. 6035/2018).

Si aggiunga che la circostanza dell’inadempimento dell’azienda agli obblighi sulla stessa gravanti in tema di attività libero professionale intramuraria avrebbe consentito la proposizione di un’azione risarcitoria ma non certo legittimato il dirigente medico ad attuare un proprio regime di prestazioni libero professionali.

Nella memoria ex art. 378 cod. proc. civ. il ricorrente richiama Cass. n. 35056/2023 secondo cui: “Il dirigente medico assunto a tempo indeterminato in regime di esclusività è titolare di un diritto soggettivo allo svolgimento di attività libero-professionale intramuraria, nel rispetto delle condizioni previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva, con la conseguenza che grava sull’Azienda sanitaria l’obbligo di adottare tempestivamente tutte le iniziative necessarie per consentire la realizzazione delle condizioni al cui verificarsi l’esercizio dell’attività medesima è subordinato; pertanto, l’inadempimento dell’Azienda legittima il predetto dirigente a chiedere il risarcimento del danno e la relativa azione è regolata dagli ordinari principi in tema di riparto degli oneri di allegazione e prova”.

Tale precedente di legittimità, tuttavia, non può valere a sorreggere la domanda in quanto si limita a chiarire che l’attività va esercitata nel rispetto della legge e della contrattazione collettiva e che l’inadempimento dell’Azienda giustifica solo il risarcimento del danno.

Né è fondato l’ulteriore argomento sviluppato nella memoria secondo cui il regime attuato di fatto non legittimerebbe l’azione di ripetizione, consentendo solo all’Azienda di esercitare il potere disciplinare e di richiedere il risarcimento del danno per le somme non versate.

Oltre a rilevarsi che si tratta di argomentazione nuova, non prospettata nelle fasi di merito né con il ricorso per cassazione, va osservato che, come accertato dalla Corte territoriale, il C., pur avendo optato per il regime di intramoenia, ha svolto una serie di attività libero – professionali non consentite, non soltanto evitando di richiedere qualsivoglia autorizzazione, ma anche operando al di fuori dalla struttura ospedaliera di appartenenza, in palese violazione dell’obbligo di esclusività.

L’esercizio di tale attività libero – professionale non autorizzata e, dunque, svolta in violazione delle regole del rapporto di lavoro in intramoenia, comporta che l’indennità di esclusività e la maggiorazione della retribuzione di posizione siano state illegittimamente percepite dal dirigente medico.

Né può sostenersi che la mancanza di pregiudizio all’attività istituzionale non possa incidere sull’obbligo di restituzione degli importi percepiti a titolo di indennità di esclusività e di maggiorazione della retribuzione di posizione, assumendo rilievo la mancanza, per il periodo in contestazione, del titolo giustificativo per l’erogazione dei suddetti compensi i quali, pertanto, restano privi di causa e devono essere restituiti.

Irrilevante è, poi, la natura privatistica dell’ente datore di lavoro, atteso che – come correttamente rilevato dalla Corte d’appello – la disciplina dettata per l’impiego pubblico contrattualizzato in materia di rapporto esclusivo dei dirigenti medici e di attività libero professionale intramuraria si applica anche all’Ospedale (…), in quanto ospedale classificato ed inserito nel Servizio sanitario nazionale, con conseguente applicazione della normativa speciale dettata per il personale sanitario del SSN, indipendentemente dalla natura privata del soggetto gestore della struttura.

3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 53 d.lgs. n. 165/2001 in combinato disposto con l’art. 1, comma 60, L. n. 662/1996, nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 63 cod. proc. civ.  

Censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha richiamato l’art. 53  del d.lgs. n. 165/2001 evidenziando che anche per il personale medico l’autorizzazione è richiesta per svolgere specifici incarichi (ad esempio le ctu) e perciò ha respinto la tesi dell’Ospedale secondo cui il regime di esclusività sarebbe incompatibile con il possesso di una propria partita IVA.

Sostiene che le consulenze tecniche non richiedono autorizzazione e che ai sensi dell’art. 1, comma 60, della legge n. 662/1996 la richiesta si intende accolta in caso di mancata adozione del provvedimento di diniego.  

4. Il motivo è inammissibile.

Esso, infatti, svolge considerazione che non colgono la ratio decidendi della pronuncia impugnata.

Quest’ultima, con il passaggio argomentativo oggetto di censura, mirava solo ad affermare che il possesso della partita IVA di per sé non è incompatibile con il regime di esclusività perché oltre alla attività libero professionale (che può essere in regime di intramoenia o extramoenia) il dirigente medico può anche svolgere singoli incarichi soggetti ad autorizzazione.  

Nella specie, però, non risulta dalla sentenza impugnata che fossero quegli incarichi a venire in rilievo e pertanto tutte le considerazioni esposte in merito al silenzio-assenso formatosi sulla richiesta di autorizzazione ed al legittimo espletamento di consulenze tecniche non rilevano ai fini di causa perché ciò che il giudice del merito ha accertato è lo svolgimento di attività continuativa libero professionale non riconducibile all’intramoenia.

5. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. omesso di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Addebita alla sentenza impugnata di non avere esaminato il fatto decisivo del mancato rilascio del bollettario aziendale, più volte sollecitato e di avere erroneamente ritenuto che l’espletamento di consulenza tecnica richiedesse la previa autorizzazione.  

6. Il motivo è inammissibile.

Oltre a richiamarsi quanto già evidenziato con riguardo ai precedenti motivi di ricorso, risulta evidente che il motivo esula dal riformulato art. 360, n. 5, cod. proc. civ.  

Come è noto, il novellato art. 360, n. 5, cod. proc. civ. configura un vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, risultante dalla sentenza o dagli atti processuali, che sia decisivo e sia stato oggetto di discussione tra le parti, di modo che, ove il fatto storico rilevante sia stato comunque considerato dal giudice, non è riconducibile a tale paradigma l’omesso esame di singoli elementi istruttori – ancorché la sentenza non dia conto di tutte le risultanze probatorie -, né il cattivo esercizio, da parte del giudice di merito, del potere di valutazione delle prove non aventi natura legale (cfr., ex multis, Cass. n. 30837/2025; Cass. n. 25124/2023; Cass., Sez. U., n. 34476/2019; Cass., Sez. U., n. 8053/2014).

Inoltre, difetta la decisività del mancato rilascio del ricettario perché la circostanza che l’Azienda, pur essendo a ciò tenuta, non avesse predisposto tutto quanto necessario per consentire al dirigente medico in regime di esclusiva lo svolgimento dell’attività libero professionale in intramoenia non autorizzava il dirigente  a svolgere egualmente quella attività con modalità chiaramente proprie dell’extramoenia.  

7. Conclusivamente, il ricorso va rigettato.

8. La regolamentazione delle spese segue la soccombenza.

9. Sussistono le condizioni per l’applicazione dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002.

P.Q.M.

 Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese relative al giudizio di legittimità, liquidate in euro 200,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.  

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.