CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21015 depositata il 21 giugno 2026

Lavoro giornalistico – Emissione di decreto ingiuntivo – Contributi previdenziali e somme aggiuntive – Abilitazione e iscrizione all’albo – Esame di idoneità – Accertamento di fatto – Riconoscimento dell’inquadramento – Mutamento delle mansioni – Continuità della prestazione – Autonomia nella formazione del prodotto informativo – Recupero dei contributi assicurativi all’INPGI – Rigetto

Fatti di causa

1. L’Istituto (…)” (INPGI) chiedeva e otteneva l’emissione di decreto ingiuntivo nei confronti di (…) S.p.A. (R.) per l’importo di euro 54.171,52, a titolo di contributi previdenziali e somme aggiuntive, assumendo che il dipendente sig. R. avesse svolto, nel periodo ottobre 2009 – novembre 2012, attività riconducibile al lavoro giornalistico nell’ambito della testata R.N.

Il dipendente si iscriveva nel Registro dei praticanti dell’Ordine dei giornalisti di Milano dal 1/10/2009 e, successivamente, conseguiva l’abilitazione e l’iscrizione all’albo dei giornalisti professionisti (esame di idoneità del 25/11/2011).

Presentava, dunque, denuncia per il recupero dei contributi assicurativi all’INPGI, sulla cui base l’Istituto richiedeva e otteneva dal Tribunale di Roma decreto ingiuntivo nei confronti della R.

2. La R. proponeva opposizione, contestando la natura giornalistica delle mansioni e deducendo che il dipendente era inquadrato come programmista-regista (terzo livello) con decorrenza 1/1/2009.

Il Tribunale accoglieva l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo, ritenendo che, alla luce delle prove testimoniali e documentali raccolte, l’attività svolta fosse prevalentemente tecnica (programmista-regista) e che le attività riconducibili alla professione giornalistica fossero sporadiche.

3. La Corte d’appello di Roma, con la sentenza impugnata, rigettava il gravame proposto dall’INPGI e confermava la pronuncia del Tribunale, evidenziando, in particolare, l’inquadramento del lavoratore come programmista-regista (terzo livello) dal 1/1/2009, come già convenuto tra le parti nella conciliazione giudiziale dell’11 maggio 2009, relativa ad altra controversia promossa dal sig. R.; la declaratoria del CCNL R. per tale figura; l’assenza, sulla base del materiale probatorio, degli elementi tipici dell’attività giornalistica (raccolta, commento ed elaborazione di notizie, continuità e periodicità della prestazione, autonomia e mediazione intellettuale tra fatto e pubblico), nonché l’assenza di prova di un mutamento delle mansioni in epoca successiva al riconoscimento dell’inquadramento.

4. Avverso tale decisione, l’INPGI proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo.  

5. La R. resisteva con controricorso.

6. L’INPS, ritualmente intimato, ha depositato solo procura in calce al ricorso.

7. Le parti costituite depositavano memorie ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

8. Sentito il relatore, all’esito della discussione, il Collegio si è riservato il deposito della decisione nel termine di sessanta giorni.

Ragioni della decisione

1. Con l’unico complesso motivo di ricorso, l’INPGI denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della l. n. 69/1963, degli artt. 15 e 11 del Contratto nazionale di lavoro giornalisti del 10/01/1959, reso esecutivo con d.P.R. n. 153/1961, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.; la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sempre in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., prospettando anche travisamento della prova, con specifico riferimento, tra l’altro, alla testimonianza resa da L.L.

2. Il motivo, che si presenta come censura mista, con profili di violazione o falsa applicazione di legge (art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.) e di vizio motivazionale nei limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo (art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.), per le parti suscettibili di autonoma valutazione e che superano il vaglio di ammissibilità, non può trovare comunque accoglimento.

3. Le censure così formulate richiedono, anzitutto, di richiamare i criteri normativi e giurisprudenziali utili a stabilire quando una prestazione lavorativa possa qualificarsi come attività giornalistica.  

In via generale, l’attività giornalistica, ai sensi dell’art. 1 della l. n. 69/1963, si identifica in una prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, al commento e all’elaborazione di notizie destinate alla comunicazione attraverso gli organi di informazione, con la funzione di mediazione intellettuale tra il fatto e la sua diffusione; ai fini della qualificazione rilevano, inoltre, la continuità e la periodicità del servizio e il grado di autonomia nella formazione del prodotto informativo, secondo i principi ripetutamente affermati da questa Corte (cfr. ex plurimis Cass. n. 15611 del 2019; Cass. n. 16377 del 2021).

Va inoltre ribadito che, in sede di legittimità, è censurabile unicamente la determinazione dei criteri generali e astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto, incensurabile in questa sede se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali che abbiano indotto il giudice di merito a ricondurre il rapporto controverso all’uno o all’altro schema contrattuale. In particolare, nei casi di difficile qualificazione del rapporto, in ragione della natura intellettuale dell’attività svolta, occorre fare riferimento ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento della prestazione, più che alla volontà espressa dalle parti al momento della stipulazione del contratto.

4. Orbene, a tali principi si è conformata la Corte d’appello, che ha fatto corretta applicazione dei criteri sopra richiamati, accertando in fatto – sulla base delle risultanze testimoniali e documentali – che le mansioni svolte dal lavoratore erano prevalentemente riconducibili alla figura del programmista-regista e che le attività richiamate dal ricorrente come giornalistiche (lanci, interviste e contributi video) non presentavano i caratteri della continuità e dell’autonomia propri della mediazione intellettuale, risultando, per contro, sporadiche e comunque inserite in un contesto operativo coerente con l’inquadramento contrattuale.  

5.Le doglianze ex art. 360, n. 3, c.p.c., pur formalmente prospettate come violazione di legge, mirano in realtà a una rivalutazione del merito e del compendio probatorio, estranea al giudizio di legittimità.

6.Quanto alle censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. (omesso esame di fatto decisivo, dedotta violazione degli  artt. 115 e 116 c.p.c. e asserito travisamento della prova), esse risultano inammissibili, poiché non individuano un fatto storico decisivo trascurato dal giudice di merito, ma sollecitano un diverso apprezzamento delle risultanze istruttorie, ivi inclusa la testimonianza della sig.ra L., già esaminata e valutata dalla Corte territoriale nel percorso argomentativo che ha condotto a escludere la prevalenza e i tratti qualificanti dell’attività giornalistica.  

7. Né ricorrono i presupposti per configurare un decisivo travisamento idoneo a superare i limiti del sindacato di legittimità, tanto più a fronte della cd. doppia conforme delle decisioni di merito.

8. La Corte territoriale ha, infatti, esaminato le medesime testimonianze e i documenti sui quali la parte sollecita una diversa valutazione, ritenendo altresì che anche la conciliazione effettuata in data 11 maggio 2009, nella quale il sig. R. dichiarava che le mansioni all’epoca svolte erano pienamente conformi alla qualifica di programmista-regista di terzo livello, rendesse non plausibile l’assunto secondo cui, già dal mese di ottobre 2009, egli avesse iniziato a svolgere attività giornalistica nei termini denunciati all’Ordine dei giornalisti della Lombardia e all’INPGI; si tratta di un’argomentazione ulteriore della ratio decidendi, che poggia sul materiale probatorio già esaminato dal primo giudice, poiché la Corte ha escluso soprattutto l’autonomia nello svolgimento della prestazione, che costituisce l’essenza della mediazione intellettuale tra il fatto e la sua conoscenza, e i documenti non modificano la valutazione delle acquisizioni istruttorie.

Ed infatti, “ai fini della qualificazione dell’attività giornalistica rilevano la continuità della prestazione e l’autonomia nella formazione del prodotto informativo, quali indici della mediazione intellettuale tra il fatto e la sua diffusione; il relativo apprezzamento, riservato al giudice di merito, è incensurabile in sede di legittimità se assistito da motivazione congrua e immune da vizi logico-giuridici”.

9.Il ricorso va pertanto rigettato.

10.Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.  

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente R., che liquida in euro 5.000,00 per compenso, oltre euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura di legge, IVA e CPA, se dovute.

Nulla spese nei confronti dell’INPS.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto.