CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21053 depositata il 21 giugno 2026
Lavoro subordinato a tempo determinato – Operatrice di nido e collaboratore scolastico – Abusiva reiterazione – Risarcimento del danno – Liquidazione equitativa – Stabilizzazione – Rigetto
Fatti di causa
1. A.L. e G.G., sul presupposto di essere state assunte dal Comune di Bologna con una serie di contratti a tempo determinato, rispettivamente dal 2004 al 2011 come operatrice di nido e collaboratore scolastico non di ruolo e dal 2003 al 2012 come educatrice di asili nido non di ruolo, e che tali contratti erano illegittimi, chiedevano al Tribunale di Bologna, tra l’altro, il risarcimento del danno da abusiva reiterazione.
2. Il Tribunale accoglieva le domande, accertando la mancanza di idonea e concreta ragione giustificativa dell’apposizione del termine nonché la loro protrazione oltre i sei mesi e condannando il Comune al pagamento, a favore della L., di una indennità risarcitoria pari a undici mensilità dell’ultima retribuzione e in favore della G. di una pari a dieci mensilità.
3. Proposto appello, la Corte territoriale, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava la domanda rilevando che l’avere le originarie ricorrenti partecipato ad una procedura concorsuale con una percentuale di riserva a favore dei precari avesse sanato l’abuso.
4. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15240/2021, cassava la pronuncia della Corte felsinea evidenziando che andava accertato se la L. fosse stata assunta in ragione di un automatismo in relazione alla procedura di reclutamento ex art. 20, co. 1, d.lgs. n. 75/2017, mentre per la G. andava verificato se la idoneità acquisita all’esito della procedura di reclutamento speciale transitoria, per titoli ed esami, di cui all’art. 4, co. 6, d.l. 31.8.2013 n. 101 conv. con modif. nella legge n. 125/2013 fosse in stretta correlazione con l’abuso commesso dalla P.A.
5. La Corte di appello di Bologna, quale giudice di rinvio, rilevava che le procedure concorsuali all’esito delle quali le due lavoratrici erano state stabilizzate non rappresentavano circostanza idonea a sanare l’abuso per cui spettava loro il risarcimento del danno comunitario previsto dall’art. 36 d.lgs. n. 165/2001, liquidandolo, per la L., in quattro mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto e per la G. in cinque mensilità: per entrambe il triennio considerato dalla normativa legittimo, non era stato computato ai fini della determinazione del quantum.
6. Avverso tale decisione A.L. e G.G. proponevano ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui resisteva con controricorso il Comune di Bologna.
7. Le parti depositavano memoria.
Ragioni della decisione
1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo si denuncia la violazione dell’art. 2909 cod. civ., per violazione del giudicato interno formatosi sulla quantificazione del danno, sostenendo che erroneamente il giudice di rinvio aveva modificato l’entità del danno già riconosciuto nei precedenti gradi di merito senza che lo stesso fosse stato modificato in sede di legittimità.
3. Con il secondo motivo si eccepisce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360 n. 4 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale, quale giudice di rinvio, ridotto la quantificazione del danno già riconosciuto, in assenza di una espressa domanda di controparte.
4. Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 394 cod. proc. civ., per non avere la Corte territoriale osservato il divieto di ampliare il thema decidendum in sede di rinvio.
5. I motivi, da scrutinare congiuntamente per la loro connessione logico-giuridica, sono infondati.
6. I denunciati vizi, articolati nelle censure, non sussistono atteso che questa Corte ha affermato che “Qualora la sentenza di primo grado, che ha dichiarato l’illegittimità del termine di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, ed ha riconosciuto il conseguente diritto al risarcimento del danno, sia impugnata solo sulla prima questione, non si forma giudicato sulla seconda, in quanto essa non è capo autonomo, ma dipendente da una decisione ancora sottoposta ad appello, sicché, ove fosse travolta la statuizione sull’illegittimità del termine, verrebbe meno il capo sul “quantum”, per l’effetto espansivo che la riforma o la cassazione produce sui capi dipendenti, ai sensi dell’art. 336 cod. proc. civ.” (Cass. n. 85/2015).
7. Il principio è stato ribadito anche dalla ordinanza di legittimità (Cass. n. 25086/2015) che ha statuito che “La sentenza di primo grado che, statuendo sulla legittimità di alcuni contratti di lavoro a tempo determinato, abbia dichiarato l’illegittimità dell’apposizione del termine al primo di essi e riconosciuto il diritto al risarcimento, ancorché impugnata solo sulla prima questione, non passa in giudicato sulla seconda, che non costituisce capo autonomo ma dipendente da una statuizione sottoposta ad impugnazione.
Ne consegue che, ove sia cassata la sentenza sull’illegittimità del contratto, anche la statuizione sul “quantum” resta travolta per l’effetto espansivo che la riforma o la cassazione produce sui capi dipendenti ai sensi dell’art. 336 c.p.c.”
8. In particolare, poi, è stato sottolineato che “In tema di contratti a tempo determinato nel pubblico impiego privatizzato, l’impugnazione rivolta contro il capo della sentenza relativo all’illegittimità dell’apposizione del termine impedisce la formazione del giudicato interno anche sui capi, legati al primo da un nesso di pregiudizialità-dipendenza, concernenti le conseguenze risarcitorie, mentre non vale l’inverso; ne consegue che, qualora la sentenza sia impugnata solo rispetto a uno dei capi inerenti alla domanda di risarcimento del danno, si deve ritenere che sia intervenuta acquiescenza su quello principale (Cass. n. 32179/2021).
9. L’orientamento di legittimità è, quindi, quello di ritenere che, in materia, la contestazione, con l’impugnazione, sull’an travolga necessariamente anche il profilo del quantum.
10. Alla luce di tali principi, nella fattispecie in esame, in ordine al profilo della quantificazione del danno, avendo il Comune di Bologna, nel giudizio di rinvio, riproposto tutte le censure già svolte nel precedente grado di appello -in ordine al prospettato abuso dei contratti a termine intercorsi con le ricorrenti- in cui era peraltro risultato totalmente vittorioso e non avrebbe potuto proporre appello incidentale, ed avendo rimodulato le proprie conclusioni, in relazione all’accoglimento del primo appello e ai termini della controversia su cui il giudice di rinvio era stato chiamato a pronunciarsi (Cass. n. 3904/2002), non è ravvisabile, nella dinamica delle domande processuali e della conseguente decisione, alcuna violazione del giudicato, né di ultra petizione né, infine, del divieto di ampliamento di domande nuove nel giudizio di rinvio da parte della Corte territoriale.
11. Con il quarto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.lgs. n. 165/2001 e dell’art. 5, co. 4 bis, del d.lgs. n. 368/2001, per avere i giudici di rinvio ritenuto i contratti comunque legittimi fino ai trentasei mesi e come tali che non andassero considerati ai fini della quantificazione del danno comunitario, pur rientrando essi in una intera catena abusiva di contratti a termine.
12. Il motivo è inammissibile.
13. La Corte territoriale ha proceduto alla liquidazione del danno ex art. 36 d.lgs. n. 165/2001, nell’ambito di una valutazione necessariamente equitativa, ricorrendo ad un parametro economico individuato in una mensilità per ogni anno di precariato, con l’eliminazione, però, del triennio iniziale nel corso del quale i contratti a termine erano da considerarsi legittimi ex lege.
14. Si verte, pertanto, in una fattispecie di liquidazione equitativa, rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, che si sottrae al sindacato di legittimità, in quanto sufficientemente motivata, senza che possa venire in rilievo la problematica, di natura sostanziale, che il suddetto periodo sia comunque illegittimo in caso di sforamento del suddetto limite, essendo stato questo preso in considerazione, come detto, unicamente come parametro per la quantificazione del danno e non come elemento costitutivo del danno.
15. Con il quinto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale interamente compensato le spese dell’intero giudizio ritenendo innovativa l’ordinanza della Cassazione n. 15240/2021.
16. Il motivo non è meritevole di accoglimento.
17. Il sindacato di legittimità della cassazione in materia di compensazione è limitato.
18. Invero, è stato precisato che, “In tema di spese giudiziali, il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n. 157 del 2014), in una verifica “in negativo” in ragione della “elasticità” costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, “non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese” in favore della parte vittoriosa. (Cass. n. 21499/2021).
19. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha ritenuto che ci fosse stato un carattere innovativo della decisione rescindente e ciò è sufficiente per ritenere logica e corretta, nei ridotti limiti del sindacato di legittimità, sotto il profilo formale, la statuizione sulla compensazione.
20. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.
21. Al rigetto segue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna le ricorrenti al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.