CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21088 depositata il 24 luglio 2025

Licenziamento – Pagamento dell’indennità risarcitoria – Potere direttivo – Orario di lavoro – Autorizzazione dal datore per fruire di ferie e permessi – Giustificare le assenze per malattia – Onere della prova – Centro di imputazione – Contestazione tempestiva

Rilevato che

1.Con sentenza in data 4 novembre 2022, la Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello principale proposto da A.N.A. avverso la decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso dal medesimo proposto nei confronti di L.G.B. e della E.M. S.p.A. (già C.M. S.p.A.), dichiarando l’illegittimità del licenziamento intimato al lavoratore dalla società e condannando quest’ultima al pagamento dell’indennità risarcitoria ex art. 8 L. n. 604 del 1966, liquidata in euro 11.540,62.

In accoglimento del ricorso incidentale proposto, la Corte ha, invece, respinto tutte le domande avanzate con il ricorso originario e condannato il N.A. alla restituzione della anzidetta somma, percepita in esecuzione della gravata sentenza.

2. Aveva dedotto il ricorrente in primo grado, a sostegno della natura subordinata del rapporto, di essere stato sottoposto al potere direttivo e disciplinare di L.G.B., dovendo rispettare l’orario di lavoro dal lunedì al sabato dalle ore 9,30 alle 19,00 ed essere autorizzato dal datore per fruire di ferie e permessi, con obbligo di giustificare le assenze per malattia e di eseguire le direttive da questi di volta in volta impartite; aveva aggiunto di aver fruito degli uffici e degli strumenti della C.E. S.r.l., società ormai cessata ma all’epoca dei fatti riconducibile al B., e di aver percepito come retribuzione mensile la somma di € 500,00 in contanti, per tredici mensilità.

Aveva altresì allegato di essere stato assunto soltanto in data 3.5.2010 dalla C.M. SpA, società di produzione cinematografica e teatrale di cui il controricorrente B. era socio di maggioranza, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e mansioni di addetto di segreteria con inquadramento nel 3° livello contrattuale del CCNL Cinematografia, in regime di part-time per 15 ore settimanali, ma di aver proseguito a prestare la propria opera di Capo Ufficio Stampa con le medesime modalità degli anni precedenti, continuando a curare tutti gli aspetti della comunicazione delle opere televisive, cinematografiche e teatrali, seguendo le direttive impartitegli dal B. ed aggiungendo di essere stato licenziato dalla C.M. SpA per giustificato motivo oggettivo.

Aveva, quindi, concluso chiedendo la condanna delle parti in solido ovvero pro quota o in ragione delle rispettive responsabilità, al pagamento della somma di € 226.234,75, nonché instando per la dichiarazione di illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato.

3. Il giudice di secondo grado, parzialmente rivedendo l’iter decisorio del primo giudice, ha ritenuto non fittizia bensì effettiva l’esternalizzazione operata dalla società quanto alle mansioni svolte da ricorrente e, conseguentemente, raggiunta la prova dell’impossibilità per la società di congruamente ricollocare il dipendente nella compagine aziendale.

3. Per la cassazione della sentenza propone ricorso assistito da memoria A.N.A., affidandolo a quattro motivi.

4. Resistono, con distinti controricorsi, assistiti da memoria, L.G.B. e la E.M. S.p.A.

Considerato che

1) Con il primo motivo di ricorso, formulato ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. si censura la decisione impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 2094, 2099, 2104, 2106 c.c., artt. 115 e 116 e 132 c.p.c., con riferimento agli indici di subordinazione ed ai presupposti per il repêchage.

2) Con il secondo motivo si deduce, sotto entrambi i profili, dell’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. e dell’art.360, comma 1, n. 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. allegandosi aver la Corte, all’esito delle testimonianze assunte, errato nel non ritenere sussistenti gli indici della subordinazione.

3) Con il terzo motivo si allega, ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c. ancora la violazione degli artt. 115, 116 e 132 cpc, nonché, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. la mancata configurazione da parte del giudice di secondo grado, di un unico centro di imputazione riferibile alle società che si sono susseguite come datrici di lavoro.

4) Con il quarto motivo si denunzia, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 5 della L. 604 del 1966, nonché degli artt. 1175, 1375, 2118 e 2697 c.c. e negli artt. 115 e 116 c.p.c. adducendosi l’insussistenza di elementi costitutivi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo in correlazione all’obbligo di repêchage con riguardo alla ripartizione degli oneri probatori fra le parti.

5. I quattro motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico -sistematiche, non possono trovare accoglimento.

5.1. Va preliminarmente rilevato che è da ritenersi inammissibile la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d’impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di legge e dell’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, in quanto una tale formulazione mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse (Cass. n. 3397 del 2024).

5.2. Relativamente alla denunziata violazione dell’art. 2697 cod. civ., va osservato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass. n. 18092 del 2020), la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ. è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi, come si vedrà dappresso non ricorre nel caso di specie.

In particolare, poi, con riguardo alla dedotta violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., occorre evidenziare che una questione di violazione e falsa applicazione di tali norme non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo allorché si alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass. 19.6.2014 n. 13960).

Nel caso di specie, come si evince agevolmente dall’esame della motivazione della sentenza di secondo grado che segue, del tutto inconferente deve reputarsi il richiamo alle disposizioni considerate, al pari di quello di cui al già richiamato art. 2697 cod. civ., atteso che parte ricorrente lamenta esclusivamente una erronea interpretazione delle prove offerte, delle quali, tuttavia, suggerisce un diverso apprezzamento, meramente contrapponendo alla motivazione della Corte la propria diversa interpretazione, senza apportare elementi che possano indurre a reputare la prima implausibile.

6. Sempre in via preliminare si rileva come, in primo grado, il Tribunale ha escluso l’unicità del centro di imputazione di interessi tra i soggetti convenuti (C.M. SpA e B. persona fisica), rilevando che la C.M. aveva una propria autonoma organizzazione ed era diretta da diversi soggetti (tali M. e C.) ed osservando che nel ricorso introduttivo non erano state prospettate idonee allegazioni a supporto del dedotto collegamento funzionale tra i convenuti, né l’espletata istruttoria testimoniale, ad avviso del giudicante, era idonea ad integrarle e completarle.

Analoghe conclusioni erano state raggiunte dal Tribunale in merito alla richiesta di superiore inquadramento nel periodo successivo all’assunzione presso la C.M., rivendicazioni che, anche all’esito dell’istruttoria testimoniale, non erano risultate suffragate da idonea prova.

Il licenziamento intimato, invece, era stato reputato illegittimo essendo stata ritenuta insufficiente l’allegazione datoriale circa l’esistenza del dedotto giustificato motivo oggettivo.

6.1. Giova premettere come la Corte di secondo grado abbia preso le mosse dalla ricostruzione offerta in sede di legittimità del contenuto degli artt. 2099 e ss., 2104, 2104, 2106, c.c. sottolineando come l’elemento distintivo del rapporto di lavoro subordinato da quello di lavoro autonomo sia rappresentato dalla subordinazione del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro; subordinazione da intendersi come vincolo di natura personale che assoggetta il prestatore ad un potere datoriale che si manifesta in direttive inerenti, di volta in volta, alle modalità di svolgimento delle mansioni e che si traduce in una limitazione della libertà del lavoratore (cfr. ex plurimis Cass. n. 15955 del 2024).

Ha rilevato correttamente la Corte che, giacché qualsiasi prestazione può essere svolta sia in forma subordinata che autonoma (il richiamo è a Cass. n. 7966 del 2006) può affermarsi che oggetto specifico dell’indagine deve essere l’accertamento della eterodirezione delle modalità, anche di tempo e di luogo, della prestazione, nonché di uno specifico obbligo di presenza e di frequenza, con annessi obblighi di giustificazione dei ritardi e delle assenze, e della correlativa sottoposizione del prestatore d’opera ad un potere disciplinare e sanzionatorio del datore di lavoro.

La Corte ha poi evidenziato come il potere direttivo, nelle prestazioni di natura intellettuale e professionale perché possa connotare un rapporto di lavoro subordinato, deve esplicarsi in ordini specifici, reiterati ed intrinsecamente inerenti alla prestazione lavorativa, stabilmente inserita nell’organizzazione aziendale (sul punto Cass. n. 29646 del 2018, nonché Cass. n. 15955 cit.).

6.2. Ritiene questa Corte che entrambi i giudici di merito abbiano fatto buon governo della interpretazione resa in sede di legittimità delle disposizioni considerate.

Nel merito, premessa l’irrilevanza della tipologia dell’attività espletata ai fini della qualificazione del rapporto, ha osservato la Corte d’appello come nell’originario ricorso introduttivo le uniche deduzioni istruttorie sulla natura subordinata del rapporto nel periodo dal 1.2.2005 al 3.5.2010 fossero contenute nel cap. 9 secondo cui il N. “doveva rispettare l’orario di lavoro dal lunedì al sabato dalle 9,30 alle 19,00; doveva espressamente essere autorizzato dal Sig. B. per poter fruire di permessi e ferie; doveva giustificare le assenza per malattia; era tenuto ad accompagnare il B. ad eventi di pubblico rilievo ed interviste secondo le disposizioni da lui formulate di volta in volta, frequentemente anche fuori dalla città di Roma: in queste occasioni le spese di vitto, alloggio e trasferta erano a carico del B.; doveva eseguire le direttive specifiche di volta in volta impartite dal B. per le singole attività lavorative”.

Ha ritenuto, quindi, la Corte che nessuna indicazione fosse contenuta nell’originario ricorso introduttivo circa l’effettivo contenuto delle asserite “direttive specifiche” impartite dal B., né è stato dedotto alcunché circa la sottoposizione al potere disciplinare e sanzionatorio reputando, altresì incontroverso che il B. non fornisse al lavoratore né postazione né strumenti aziendali, atteso che lo stesso ricorrente aveva dedotto di aver utilizzato locali e strumenti informatici messi a disposizione dalla ormai cessata società C.E. Srl, che a suo dire faceva sempre capo al B.

6.3. Proprio con riguardo alla posizione giuridica di tale società che, sebbene partecipata dal B., costituiva per legge un autonomo soggetto giuridico, distinto dai singoli soci nulla, secondo la Corte, è stato dedotto in fatto; né è stata paventata la sussistenza di un unico centro di imputazione di interessi fra la suddetta società ed il B., essendo tale prospettazione relativa alla sola C.M., costituita nel giugno 2009.

Nessun rilievo avevano poi, secondo la Corte, le mail di cui ai nn. 3 e 4 della produzione documentale allegata all’originario ricorso introduttivo, non contenendo l’esplicitazione di specifici ordini e direttive da parte del B., tanto più che le stesse erano state prevalentemente scambiate fra il N.A. e soggetti terzi.

Da tale documentazione, secondo il giudice di secondo grado, poteva argomentarsi, al più, lo svolgimento dell’attività lavorativa, ma non certo la natura subordinata della stessa.

Con valutazione in fatto, incensurabile in sede di legittimità, ha escluso, poi, la Corte che, all’esito dell’espletata istruttoria, fosse emersa la prova dell’assoggettamento a specifiche direttive, dell’obbligo di osservanza di un orario di lavoro e della necessità di chiedere l’autorizzazione per assentarsi ed ha concluso, in consonanza con il giudice di primo grado, ritenendo che le risultanze testimoniali e documentali non consentissero di ritenere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nel periodo dal 2005 al 2010 alle dipendenze del controricorrente B. e, d’altro canto, l’insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra il N. ed il B. escludeva la configurabilità di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze di entrambi gli appellati.

In particolare, il giudice di secondo grado ha ritenuto logicamente da escludersi la sussistenza di un unico centro di imputazione di interessi fra il B. e la società C.M. nel periodo anteriore alla costituzione della società (8 giugno 2009), non potendosi configurare neanche in astratto una unicità d’imputazione contrattuale con un soggetto giuridico ancora non esistente.

Quanto al periodo successivo, la Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui il collegamento economico-funzionale fra imprese non comporta automaticamente il venir meno dell’autonomia dei singoli soggetti dotati di personalità giuridica distinta (Cass. n. 20231 del 2010), ma occorre dimostrare l’utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte di più aziende, che siano espressione di un unico centro decisionale e, cioè, di un’unica sottostante organizzazione di impresa (così Cass. n. 4274/2003).

Ed in effetti, secondo il consolidato orientamento di legittimità, per ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro, il frazionamento simulato o in frode alle legge di un’unica attività fra diversi soggetti viene rivelato dai seguenti requisiti:

a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;

b) integrazione tra le attività esercitate dai diversi soggetti datoriali e sussistenza di un interesse comune;

c) coordinamento tecnico ed amministrativo finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;

d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte dei vari titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori ( sul punto, Cass. n. 30087 del 2023; Cass. n. 2014 del 2022).

Nella specie ha rilevato la Corte come il N. non avesse dedotto alcuna unicità della struttura organizzativa del B. e della C.M., né la sussistenza di un interesse comune.

Neppure è emerso, secondo i giudici di merito, alcunché sulla contemporanea utilizzazione delle sue prestazioni da parte di entrambi i soggetti datoriali, tanto più che il ricorrente nell’originario ricorso introduttivo ha dedotto di essere sempre stato diretto dal solo B. e di aver lavorato continuativamente in favore di quest’ultimo.

Secondo i giudici di secondo grado, quindi, le stesse deduzioni contenute nell’originario ricorso introduttivo avrebbero potuto al più, ove mai fossero state confermate dall’espletata istruttoria, fondare una domanda di interposizione fittizia, ma non certo quella relativa alla sussistenza di un unico centro di imputazione di interessi.

La Corte d’appello, conseguentemente, con valutazione non implausibile, da ritenersi sottratta al sindacato di legittimità, non rinvenendo tra le deduzioni di parte ricorrente né sulla base delle risultanze probatorie, i tratti salienti del rapporto di lavoro di natura subordinata tra il N. ed il B. per il periodo dal 1.2.2005 al 3.5.2010, ha, quindi, ritenuto assorbita la valutazione circa una intervenuta successione nella titolarità del rapporto di lavoro subordinato, che si è instaurato solo a far data dal 3.5.2010 con la società C.M.

7. Quanto all’appello incidentale proposto dalla società E.M. S.p.A. (già C.M. S.p.A.) concernente l’accertamento della legittimità del licenziamento comunicato al N.A. con lettera raccomandata a mani del 13 dicembre 2016 e la condanna dello stesso alla restituzione dell’importo di € 11.540,62, oltre accessori, corrispostogli in esecuzione della sentenza appellata, la Corte è andata di contrario avviso rispetto al Tribunale che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato al N. – ritenendo non sufficientemente provata la sussistenza del giustificato motivo oggettivo addotto dalla società, costituito dalla soppressione del posto di lavoro dovuta all’esternalizzazione delle attività di ufficio stampa per esigenze di efficientamento dei costi-.

La Corte d’appello ha argomentato il proprio diverso avviso muovendo dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo determinato da soppressione della posizione lavorativa per esternalizzazione dell’attività, è sufficiente, per la legittimità del recesso, l’effettività della scelta imprenditoriale – che la predetta soppressione abbia comportato -, la quale non è sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell’art. 41 Cost. (Cfr., sul punto, Cass. n. 15401 del 2020).

Ha correttamente evidenziato, quindi, che il riscontro di effettività deve concernere la sola scelta aziendale di sopprimere il posto di lavoro occupato dal lavoratore e la verifica del nesso causale tra soppressione del posto e le ragioni dell’organizzazione aziendale addotte a sostegno del recesso, essendo irrilevante l’obiettivo perseguito dall’imprenditore (consista esso in una migliore efficienza, in un incremento della produttività, ovvero nella necessità di far fronte a situazioni economiche sfavorevoli o a spese straordinarie), a meno che l’obiettivo in questione, posto esclusivamente a base della causale addotta come causa diretta del recesso, si riveli pretestuoso e carente di veridicità (in questi termini, Cass. n. 3819 del 14/02/2020; V. altresì, Cass. n. 31660 del 2023).

La Corte ha rilevato come, nell’originario ricorso introduttivo, il lavoratore avesse espressamente dedotto che la C.M., subito dopo averlo licenziato, aveva assunto M.C.D.L. “con la medesima qualifica e mansione del ricorrente” per lo svolgimento della medesima attività evidenziando come fosse stato lo stesso lavoratore a dedurre che le mansioni inerenti allo svolgimento dell’attività di ufficio stampa erano state assegnate alla D.L.

Costituendosi innanzi al Tribunale, osserva la Corte, la società aveva confermato che tali mansioni erano state assegnate alla D.L., documentando però che la lavoratrice era stata assunta dalla società E. S.r.l. alla quale era stato esternalizzato il servizio stampa.

I giudici di secondo grado hanno poi sottolineato, in fatto, come la società avesse specificamente dedotto di non aver effettuato nuove assunzioni dopo il licenziamento del N. e che non vi erano posizioni in cui reimpiegare il lavoratore in quanto tutte già coperte da altri dipendenti.

Ha ritenuto la Corte territoriale che tali circostanze fossero rimaste incontestate, nulla avendo rilevato od eccepito parte ricorrente, neppure nelle note conclusionali in cui si era limitato a ribadire che “la C.M. nulla ha dimostrato in merito alla sussistenza di una effettiva ragione del licenziamento e delle sue motivazioni, nonché anche in merito al rispetto del c.d. obbligo di repechage” (pag. 18 delle note autorizzate).

La Corte ha, quindi, richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui nel rito del lavoro l’onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 166 e 416, cod. proc. civ., ma deriva da tutto il sistema processuale come risulta: dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena; dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l’onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa; dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.

Ha ritenuto, pertanto, la Corte, nella specie, non adeguata la contestazione generica svolta dal controricorrente in ossequio alla giurisprudenza di legittimità secondo cui la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., atteso che la linea difensiva secondo la quale manca la prova di un certo fatto non costituisce contestazione del fatto medesimo (fra le più recenti, Cass. n. 17889 del 2020).

Ed in effetti, secondo questa Corte, (cfr., sul punto, Cass. n. 8900 del 2025) soltanto in assenza di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati non opera il principio di specificità della contestazione e, nel caso di specie, in fatto, la Corte di merito ha ritenuto sufficientemente circostanziate le allegazioni, atte a richiedere una contestazione puntuale e specifica che non poteva essere assolta dal riferimento al disposto di cui all’art. 115 c.p.c. ed all’onere probatorio sulle parti gravante, tanto da indurla e reputare pacifica la circostanza della dedotta esternalizzazione dell’attività oggetto di causa.

In particolare, essendo secondo la Corte comprovato che le mansioni di addetto stampa, prima espletate dal N.A., erano state assegnate alla D.L., non poteva dubitarsi dell’effettiva esternalizzazione di tali funzioni alla società E., effettiva ed incontestata datrice di lavoro della D.L., mentre era da ritenersi irrilevante che quest’ultima società svolgesse professionalmente o meno l’attività di ufficio stampa.

Ha ritenuto, quindi, la Corte provata sia l’esternalizzazione che l’impossibilità di repêchage e tale conclusione, implicando una valutazione di fatto, in quanto non implausibile, deve ritenersi sottratta al sindacato di legittimità.

8. Alla luce delle suesposte argomentazioni, deve concludersi che parte ricorrente, nel formulare le proprie censure mediante ricorso per cassazione, non si è conformata a quanto statuito dal Supremo Collegio in ordine alla apparente deduzione di vizi ex artt. 360 co. 1 nn.3 e 5 e, cioè, che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (cfr., SU n. 34476 del 2021).

9.Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.

10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 –bis dell’ articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto. (ndr comma 1-bis dell’articolo 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2022).

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.500,00 per compensi e 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 1 –bis dello stesso articolo 13, se dovuto. (ndr comma 1-bis dello stesso articolo 13).