CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21102 depositata il 29 luglio 2024

Lavoro – Reclamo – Licenziamento collettivo – Esigenze tecniche produttive – Fine lavoro nelle costruzioni edili – Art. 24, comma 4, della legge n. 223/1991 – Predeterminati criteri di licenziamento – Rigetto

Rilevato che

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Reggio Calabria, confermando la pronuncia del Tribunale di Locri, ha respinto il reclamo proposto da M.M. e dichiarato legittimo il licenziamento collettivo intimato da A.G. s.c.p.a. con lettera del 9.9.2013, confermando, altresì, la condanna del lavoratore alla restituzione dell’immobile concesso in uso dalla società durante il rapporto di lavoro e alla corresponsione dei canoni a partire dal 2014.

2. La Corte distrettuale ha ritenuto intervenuto un licenziamento collettivo correttamente sottoposto alla procedura di cui all’art. 4 della legge n. 223 del 1991, non rientrando – la fattispecie – nell’esonero previsto dall’art. 24, comma 4, della stessa legge, in considerazione della necessità di scaglionare, nell’arco di sei mesi, i licenziamenti del personale a fronte del “graduale esaurimento dei lavori” (lavori di ammodernamento di una strada oggetto di licitazione privata) che imponeva di scegliere, via via, chi era indispensabile all’ultimazione delle fasi lavorative e chi aveva esaurito il suo ruolo; ha ritenuto che il criterio, concordato con le organizzazioni sindacali, delle esigenze tecniche produttive (ossia il “graduale esaurimento dei lavori” nei singoli lotti) era stato correttamente applicato, essendo emerso che nelle diverse aree di lavoro si era proceduto al licenziamento di figure ritenute non più necessarie, lasciando i lavori di completamento a personale di livello più basso di quello rivestito dal M., il quale – nell’area di collocazione alla quale apparteneva – era stato l’ultimo lavoratore di VII livello ad essere stato licenziato; la Corte territoriale ha sottolineato che nessun profilo di discriminazione poteva rinvenirsi nella sospensione dell’efficacia del licenziamento alla data di cessazione del periodo di malattia (protrattasi dal 13.9.2013 al 26.5.2014); infine, ha confermato la condanna alla restituzione dell’immobile e al pagamento dei canoni di locazione a fronte del valido contratto di locazione stipulato tra la società e il proprietario dell’immobile accertata l’assenza di ragioni per cui protrarre l’abitazione oltre la cessazione del rapporto di lavoro.

3. Per la cassazione di tale sentenza il lavoratore propone ricorso affidato a un motivo; resiste la società con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

4. Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.

Considerato che

1. Con il primo motivo il ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5, 24, comma 4, della legge n. 223 del 1991 nonché 3 e 5 della legge n. 604 del 1966 (ex art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, la Corte territoriale, trascurato che la giurisprudenza di legittimità ritiene esonerati dalla procedura concordata dettata dall’art. 4 della legge n. 223 cit. i licenziamenti intimati per “fine lavoro nelle costruzioni edili”, ipotesi integrata dalla fattispecie in oggetto.

2. Il ricorso non è fondato.

3. L’art. 24, comma 4, della legge n. 223 del 1991 prevede che le procedure e le disposizioni in materia di licenziamenti collettivi non si applichino, tra le altre ipotesi, nei casi di “fine lavoro nelle costruzioni edili” (applicandosi, invece, quando le imprese intendano cessare l’attività, come prevede il comma 2).

4. Questa Corte ha affermato che con tale inciso il legislatore ha inteso fare riferimento, con riguardo alla particolare organizzazione e tempistica dei lavori edili, non alla cessazione dell’attività dell’impresa o del compimento dell’opera, ma all’esaurimento della fase dei lavori per i quali i lavoratori erano stati assunti, si da determinare il venir meno dell’utilità del loro apporto all’attività dell’impresa edile. (Cass. n. 4349 del 2015; Cass. n. 12439 del 2018).

È stato anche specificato che l’esclusione dell’obbligo di osservare le procedure dettate per i licenziamenti collettivi opera anche nel caso di esaurimento di una singola fase di lavoro, che abbia richiesto specifiche professionalità, non utilizzabili successivamente (Cass. n. 25349 del 2014). L’esclusione della procedura esige che la singola fase lavorativa sia conclusa tutta insieme, mentre se l’esaurimento è graduale occorre il licenziamento collettivo per comparare tra loro i dipendenti con la stessa professionalità (Cass. n. 2782 del 2008).

5. In particolare è stato affermato che “La ratio della L. 23 luglio 1991, n. 223, nella parte in cui introduce una articolata procedura in caso di licenziamenti collettivi, è quella di consentire la verifica di obiettivi criteri di scelta cha abbiano condotto alla individuazione dei lavoratori da licenziare, così escludendo ogni sospetto di arbitrarietà da parte datoriale.

La disposizione di cui all’art. 24, comma 4 si spiega con il fatto che nelle eccezioni previste dal comma è esclusa ogni possibilità di scelta da parte del datore di lavoro e quindi ogni possibilità di favorire o penalizzare l’uno o l’altro lavoratore.

L’ipotesi del graduale esaurimento di una singola fase lavorativa, fase che richiede specifiche professionalità, delle quali, senza un licenziamento, si avrebbe inutilizzabile sovrabbondanza, non può rientrare nella previsione di cui al citato comma 4, proprio perché, non trattandosi del licenziamento di tutti i lavoratori utilizzati in tale fase ma solo di una percentuale, è necessario accertarsi che i licenziamenti avvengano secondo predeterminati criteri di scelta resi noti dall’imprenditore a soggetti istituzionali ed alle associazioni di categoria, con la contestuale indicazione delle modalità applicative di tali criteri (L. n. 223 del 1991, art. 4, comma 9)”.

5. Nel caso di specie, il giudice di merito, secondo un accertamento insindacabile in questa sede di legittimità, ha verificato che i licenziamenti intimati sono stati 96 (sugli iniziali 136 preventivati, sulla base di un totale di 143 lavoratori), che sono stati scaglionati nell’arco di sei mesi, che i dipendenti che svolgevano le stesse mansioni del ricorrente (“capocantiere”) sono stati licenziati in tempi diversi, che al momento del licenziamento le opere fondamentali dei lavori edili/stradali erano state completate ma vi erano ancora lavori marginali da effettuare, che, pertanto, “vi era la necessità di ricorrere alla procedura di licenziamento collettivo per identificare i criteri che giustificassero, anche da un punto di vista cronologico, il licenziamento di alcuni lavoratori in luogo di altri”; in sintesi, è stato accertato che ricorreva la fattispecie del “graduale esaurimento dei lavori” che richiede l’individuazione di un criterio di scelta dei lavoratori (effettuato, in base all’accordo sindacale intervenuto, sulla base sia del grado di ultimazione dei lavori sia dell’are di collocazione sia delle qualifiche e livelli posseduti dai lavoratori).

6. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c. come determinate in dispositivo.

7. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso  art. 13.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi e in Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.