CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21224 depositata il 30 luglio 2024
Lavoro – Corretto inquadramento – Mansioni superiori svolte – Cosiddetta promozione automatica – Quadro normativo di riferimento – Livello corrispondente – Riconoscimento delle mansioni superiori – Relative conseguenze economiche – Differenze retributive – Accoglimento
Rilevato che
1. Con sentenza n. 4308/2017 il Tribunale di Catania ha accolto il ricorso proposto da G.L., assunta come assistente socio sanitaria, volto ad ottenere il corretto inquadramento nel livello corrispondente alle mansioni superiori svolte e le differenze retributive dovutele per l’attività prestata alle dipendenze della F.O.D. – O.D.A., e dichiarato il diritto della ricorrente ad essere inquadrata al 5° livello del c.c.n.l. A. – A. 1988-1990, corrispondente alla mansioni superiori svolte, divenuto nei successivi rinnovi del c.c.n.l. dapprima B2 del c.c.n.l. 1998-2001, poi B3 e B4 del c.c.n.l. 2002-2005 e C dall’1.1.2005 condannando la resistente al pagamento della somma di € 14.077,82 oltre interessi e rivalutazione dalle singole spettanze al soddisfo.
A fondamento della decisione il Tribunale ha posto l’esito delle prove testimoniali espletate che hanno confermato lo svolgimento di mansioni afferenti al livello 5 del c.c.n.l. di settore, essendo risultato provato che la L., sin dall’assunzione, era stata addetta ad un gruppo di disabili ed aveva pianificato, sviluppato, implementato e verificato progetti rieducativi curandone l’applicazione e partecipando di diritto all’equipe riabilitativa composta, oltre che dalla ricorrente quale educatrice, da medici, psicologi, assistenti sociali e terapisti, il tutto conformemente alla declaratoria contrattuale riportata in sentenza.
2. La Corte d’Appello di Catania con sentenza n. 1301/2019 del 27.12.2019, in accoglimento dell’appello proposto dall’O.D.A. con ricorso del 28.11.2017, ha rigettato la domanda proposta dalla L.
Con l’atto di appello l’O.D.A. aveva censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto provato lo svolgimento delle mansioni superiori rivendicate, ribadendo che la ricorrente non possedeva, né aveva contestato di non possedere, il titolo professionale specifico di educatore, ossia la laurea in Scienze dell’Educazione presso le facoltà di scienze della formazione ovvero il Diploma Universitario di Educatore Professionale, previsto dal d.m. 520 del 1998, ovvero il Diploma di laurea per educatori professionali, previsto dal decreto interministeriale 2 aprile 2001 o titolo ad esso equipollente.
L’appellante ha censurato la sentenza anche nella parte in cui ha riconosciuto, come periodo di svolgimento delle superiori mansioni, l’intero arco temporale dal 1996 al 2008, non avendo alcuno dei testi riferito circa il periodo antecedente il 2002 o il 2004.
La Corte territoriale, con la sentenza qui impugnata, ha accolto l’appello sulla ragione decisiva del mancato possesso da parte della L. del titolo di studio richiesto dal d.m. n. 520 del 1998.
La Corte catanese ha evidenziato che il suddetto Decreto Ministeriale, con il quale era stato adottato il Regolamento recante norme per l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’educatore professionale – il quale faceva espresso rinvio all’art. 6, comma 3, del d.lgs. n. 502 del 1992, in forza del quale spettava al Ministro della sanità individuare, con decreto, le figure professionali da formare ed i relativi profili, in relazione alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione – costituisce il quadro normativo di riferimento per la formazione del personale sanitario, compreso quello degli educatori.
Alla luce dell’art. 1, comma 1, del d.m., che individua la figura professionale dell’educatore professionale quale “operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell’ambito di un progetto terapeutico elaborato da un’equipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psico-sociale dei soggetti in difficoltà” e del successivo comma 4 che prevede che “l’educatore professionale svolge la sua attività professionale, nell’ambito delle proprie competenze, in strutture e servizi sociosanitari e socioeducativi pubblici o privati, nelle strutture residenziali e semiresidenziali in regime di dipendenza o libero professionale”, ha affermato che il titolo di studio abilitante è necessario, tanto nell’ambito dei servizi pubblici che in quello dei servizi privati, a tutela del preminente interesse pubblico alla professionalità dell’educatore, dovendo pertanto, escludersi lo svolgimento di tale professione in via di mero fatto, ossia senza titolo professionale.
3. Avverso la decisione di secondo grado propone ricorso per cassazione G.L. affidato a due motivi.
4. L’Ente morale O.D.A. replica con controricorso.
5. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
Considerato che
1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta violazione dell’art. 11 delle Preleggi e dei c.c.n.l. A.- A., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. e censura la sentenza della Corte d’appello per aver erroneamente applicato, ai fini del decidere, il d.m. n. 520 del 1998, normativa entrata in vigore successivamente all’assunzione ed inapplicabile al caso di specie avendo la ricorrente dedotto di aver svolto mansioni di educatore sin dall’assunzione nonostante il diverso inquadramento quale assistente socio-sanitaria.
Deduce che, poiché la sua domanda riguarda il momento della sua assunzione, avvenuta in data 26.01.1996, la disciplina applicabile ratione temporis è quella di cui al c.c.n.l. A. – A., ove non si prevede il titolo del diploma di laurea quale condizione necessaria per lo svolgimento delle mansioni di educatore, tanto che la qualifica è di “educatore senza titolo specifico”, ed attribuisce il 5° livello ad esaurimento agli educatori privi di laurea ed il 6° livello agli educatori professionali con laurea.
Evidenzia che la norma del c.c.n.l. applicabile prevede “a) Le qualifiche di questa fascia funzionale comportano la esecuzione di funzioni tecniche nonché funzioni educative e di supplenza all’handicappato, mirate al recupero e reinserimento di soggetti portatori di menomazioni psico fisiche, il cui svolgimento: (…); sono caratterizzate da autonomia nell’ambito di prescrizioni di massima e complesse riferite a procedure generali o prassi definite; da responsabilità professionale dei propri compiti, limitatamente alla corretta esecuzione della prestazione e non al risultato finale del processo in cui la stessa è inserita; da apporto organizzativo in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti ed iniziativa per il miglioramento della funzionalità dell’unità organizzativa di competenze”.
2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. e lamenta che la Corte d’Appello, esaminando la domanda sotto il profilo della mancanza dei requisiti richiesti per lo svolgimento della mansione di educatore professionale, a fronte della domanda della L. di riconoscimento della mansione di educatore, era incorsa nel vizio di ultrapetizione violando il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato.
Sottolinea come le due figure professionali siano radicalmente diverse, essendo diverse sia le qualifiche che le relative mansioni, come emerge dalla lettura dell’art. 31 del c.c.n.l. del 25.10.1990, trascritto nel motivo nelle parti rilevanti ai fini di causa e prodotto integralmente con la riproduzione delle indicazioni e delle declaratorie dei livelli IV, V e VI, – che distingueva i seguenti livelli funzionali e retributivi: 4° livello: assistente socio sanitario; 5° livello: educatore (senza titolo specifico ad esaurimento); 6° livello: educatore professionale – e reso evidente dalle declaratorie contrattuali.
La ricorrente precisa, poi, che solo alla qualifica di educatore professionale spettano compiti “di indirizzo, guida, coordinamento e controllo nei confronti di unità operative a minor contenuto professionale o dell’unità operativa cui si è preposti” mentre l’educatore senza titolo specifico è sottoposto alla direzione ed al controllo dell’educatore professionale e che il primo a differenza del secondo ha la responsabilità nell’attuazione dei programmi di lavoro.
Deduce che il d.m. n. 520 del 1998 ha introdotto e disciplinato la sola qualifica di educatore professionale e che il giudice d’Appello, nel negare alla L. la qualifica superiore di educatore professionale per carenza di titolo abilitante aveva alterato sia il petitum che la causa petendi della controversia, atteso che le due mansioni, oltre ad avere un diverso nomen iuris, hanno una diversa disciplina giuridica e contrattuale che rende la fonte normativa posta a base della decisione inapplicabile alla posizione rivestita e vantata dalla ricorrente ossia quella di educatore (senza titolo specifico) ad esaurimento.
Rileva, infine, l’irrilevanza della circostanza, dedotta dalla controparte, che la qualifica di educatore privo di titolo specifico sia ad esaurimento, posto che se la L. fosse stata inquadrata sin dall’assunzione nel livello spettante agli educatori manterrebbe tale qualifica e relativa posizione economica facendo parte del personale ad esaurimento.
Chiede, infine, la riforma del capo della sentenza che ha posto le spese di giudizio a carico della dipendente mentre avrebbero dovuto essere compensate, concorrendo gravi motivi e che, in accoglimento del ricorso, andranno poste a carico della Fondazione.
3. I motivi possono essere congiuntamente esaminati e sono fondati.
3.1. Occorre, infatti, evidenziare che il d.m. n. 502 del 1998 (ndr d.m. n. 520 del 1998) -Regolamento recante norme per l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell’educatore professionale, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 – costituisce, come reso evidente dal titolo e come riconosciuto anche nella sentenza impugnata, che ne trae però errate conseguenze ai fini del decidere, attuazione del disposto dell’art. 6, comma 3 del d.lgs. n. 502 del 1992 nella parte in cui attribuisce al Ministro della Sanità la competenza ad individuare, con decreto, le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione.
Tale regolamento costituisce, dunque, “il quadro normativo di riferimento” non “per la formazione del personale sanitario, compreso quello degli educatori”, come erroneamente affermato dalla Corte d’Appello, bensì dei soli “educatori professionali”, come confermato dalla premessa del testo normativo ove viene precisato che si è “Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali; Ritenuto di individuare la figura dell’educatore professionale”, restando del tutto estranea a tale disciplina le diverse figure professionali previste dai c.c.n.l. di settore.
3.2. In altri termini, e contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte territoriale, il d.m. n. 520 del 1998 si limita, all’art. 1, ad individuare la figura professionale dell’educatore professionale definendolo come “l’operatore sociale e sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante, attua specifici progetti educativi e riabilitativi, nell’ambito di un progetto terapeutico elaborato da un’equipe multidisciplinare, volti a uno sviluppo equilibrato della personalità con obiettivi educativo/relazionali in un contesto di partecipazione e recupero alla vita quotidiana; cura il positivo inserimento o reinserimento psicosociale dei soggetti in difficoltà.
2. L’educatore professionale:
a) programma, gestisce e verifica interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti in difficoltà per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia;
b) contribuisce a promuovere e organizzare strutture e risorse sociali e sanitarie, al fine di realizzare il progetto educativo integrato;
c) programma, organizza, gestisce e verifica le proprie attività professionali all’interno di servizi sociosanitari e strutture sociosanitarie riabilitative e socio educative, in modo coordinato e integrato con altre figure professionali presenti nelle strutture, con il coinvolgimento diretto dei soggetti interessati e/o delle loro famiglie, dei gruppi, della collettività;
d) opera sulle famiglie e sul contesto sociale dei pazienti, allo scopo di favorire il reinserimento nella comunità;
e) partecipa ad attività di studio, ricerca e documentazione finalizzate agli scopi sopra elencati”; a chiarire, all’art. 2, che costituisce titolo abilitante all’esercizio della professione “il diploma universitario dell’educatore professionale, conseguito ai sensi dell’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni”; a definire, all’art. 3, le modalità di svolgimento ed i soggetti incaricati della formazione dell’educatore professionale.
3.3. La persistenza, seppure come qualifica ad esaurimento, della figura professionale dell’educatore senza titolo risulta confermata dai c.c.n.l. di settore successivi, ritualmente allegati dalla ricorrente, che prevedono questa posizione come differenziata rispetto all’educatore professionale e fanno espresso rinvio al d.m. 520 del 1998 per le attribuzioni ed i requisiti culturali e professionali solo in relazione alla seconda delle figure professionali.
3.4. Alla luce di tali considerazioni ha errato la Corte territoriale a ritenere applicabile anche alla figura dell’educatore senza titolo la normativa di cui al d.m. n. 520 del 1998 e su tale base a negare il riconoscimento delle mansioni superiori e delle relative conseguenze economiche “sulla ragione decisiva del mancato possesso del titolo di studio in capo all’appellata”, posto che tale titolo di studio non era richiesto per l’inquadramento richiesto.
3.5. Va, inoltre, precisato che agli effetti della tutela apprestata dall’art. 2103 c.c. – che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo tempo dal datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l’attività in concreto svolta, ma anche all’assegnazione definitiva a tale attività ed alla relativa qualifica -la sola condizione da verificare è che l’assegnazione alle mansioni superiori sia stata piena, nel senso che abbia comportato l’assunzione della responsabilità e l’esercizio dell’autonomia proprie della corrispondente superiore qualifica (cfr. Cass. 14/8/2001 n. 11125); l’inquadramento del lavoratore dipendente deve essere operato sulla base delle mansioni contrattualmente previste e delle esemplificazioni trascritte in calce alla declaratoria contrattuale degli inquadramenti, raffrontate con le mansioni in concreto espletate dal lavoratore interessato a nulla rilevando che la qualifica superiore corrispondente alle mansioni attribuite sia qualificata dal c.c.n.l. come “ad esaurimento”.
L’art. 2103 c.c., infatti, presuppone esclusivamente l’esistenza in concreto di una determinata funzione in ambito aziendale, assegnata ad un lavoratore (cfr. Sez. L, Sentenza n. 12103 del 2004). Quindi, perché possa applicarsi la tutela dell’art. 2103 c.c. occorre che siano verificate le condizioni di effettivo svolgimento di mansioni concretamente ascrivibili ad una qualifica superiore, vacanza e non mera assenza del posto di cui il lavoratore assume le mansioni, continuità e non breve temporaneità della assegnazione, insomma occorre che l’esercizio di tali mansioni sia stato effettivo, pieno, e continuativo.
L’esercizio prolungato delle mansioni superiori incide sull’inquadramento attraverso la cd. promozione automatica, in conseguenza della quale l’assegnazione a mansioni superiori diventa definitiva; questo effetto dello svolgimento di mansioni superiori determina l’adeguamento della struttura formale alle effettive esigenze dell’organizzazione aziendale, così come manifestate dalla prestazione lavorativa concretamente svolta dal prestatore di lavoro.
4. Occorre, inoltre, ribadire che i c.c.n.l. di settore prevedevano distinti livelli di inquadramento in relazione agli operatori sociosanitari con funzioni educative: il IV, quello di inquadramento della L., relativo alla figura di “assistente socio-sanitario con funzioni educative” che comporta “attività di natura amministrativa, di vigilanza e controllo d’ordine e/o di carattere assistenziale ed educativo e/o di alta specializzazione tecnologica” per il quale è necessario unicamente il diploma di scuola media secondaria di 1° grado; il V, quello superiore richiesto dalla ricorrente, relativo alla figura di “Educatore (senza titolo specifico, ad esaurimento)”, comportante “la esecuzione di funzioni tecniche nonché funzioni educative e di supplenza all’handicappato, mirate al recupero e reinserimento di soggetti portatori di menomazioni psicofisiche, il cui svolgimento implica: – conoscenze specifiche proprie della qualificazione professionale di base richiesta; -particolare e personale competenza di operazioni su attrezzature o apparati complessi, che presuppongono la conoscenza della tecnologia specifica del lavoro e del funzionamento degli apparati stessi.
Sono caratterizzate da autonomia nell’ambito di prescrizioni di massima e complesse riferite a procedure generali o prassi definite; da responsabilità professionale dei propri compiti, limitatamente alla corretta esecuzione della prestazione e non al risultato finale del processo in cui la stessa è inserita; da apporto organizzativo in funzione della realizzazione dei compiti attribuiti ed iniziativa per il miglioramento della funzionalità dell’unità organizzativa di competenze.
Le funzioni possono altresì comportare l’indirizzo e coordinamento di posizioni di lavoro a minor contenuto professionale e/o responsabilità di organizzazione di unità operative a carattere esecutivo”, per il quale è richiesto il possesso di diploma di istruzione professionale nella materia, conseguito in corsi professionali di durata almeno biennale ovvero che si sia prestato servizio nella qualifica e nei settori su indicati per almeno due anni; il VI relativo alla figura di “educatore professionale”, esaminato dalla Corte d’Appello, che comporta “l’esecuzione di funzioni amministrative, contabili e sanitarie, prestazioni che richiedono preparazione e capacità professionali per la disposizione di provvedimenti o di interventi diretti all’attuazione di programmi di lavoro cui è richiesta la collaborazione nell’ambito di un’attività omogenea, nonché funzioni educative mirate al recupero e reinserimento di soggetti portatori di menomazioni psico-fisiche; conoscenza di tecniche particolari nonché l’impiego di apparecchiature anche delicate e complesse nell’esercizio dell’attività.
Le posizioni di lavoro possono altresì comportare compiti di indirizzo, guida, coordinamento e controllo nei confronti di unità operative a minor contenuto professionale o dell’unità operativa cui si è preposti.
Le funzioni implicano responsabilità nell’attuazione dei programmi di lavoro, delle attività direttamente svolte, delle istruzioni emanate nell’attività di indirizzo dell’eventuale unità operativa” per il quale già il c.c.n.l. richiedeva “il diploma abilitante all’esercizio della professione”.
5. Il secondo motivo di ricorso è, del pari, fondato.
Premesso, infatti, che “il potere-dovere del giudice di inquadrare nella esatta disciplina giuridica i fatti e gli atti che formano oggetto della contestazione incontra il limite del rispetto del petitum e della causa petendi, sostanziandosi nel divieto di introduzione di nuovi elementi di fatto nel tema controverso, sicché il vizio di ultra o extra petizione ricorre quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell’azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori” (così Cass. n. 8048 del 21/03/2019, Rv. 653291 – 01), deve rilevarsi che la lettura della sentenza impugnata evidenzia come l’accoglimento dell’appello dell’O.D.A. sia inequivocabilmente fondato unicamente sulla erronea attribuzione alla domanda della lavoratrice, di una portata diversa dal dedotto, avendo la Corte catanese esaminato, rigettandola, una domanda di riconoscimento delle superiori mansioni di educatore professionale mai svolta dalla L., così omettendo di pronunciarsi su quella effettivamente svolta di riconoscimento di mansioni superiori corrispondenti alla figura di educatore senza titolo, ciò che ha inquinato direttamente l’unica ratio decidendi espressa dal giudice a quo.
6. In conclusione, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte di appello di Catania in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame attenendosi ai principi di diritto richiamati nei punti che precedono e provvedendo, altresì, alle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Catania, in diversa composizione, alla quale demanda anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.