CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21275 depositata il 25 luglio 2025
Lavoro – Indennità di disoccupazione NASpI – Pensione di vecchiaia – Requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico – Ripetizione ex art. 2033 c.c. – Pignorabilità – Rigetto
Rilevato che
1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di Appello di Napoli, in riforma della decisione di prime cure e in accoglimento del gravame incidentale svolto dall’INPS, ha ritenuto ripetibile la somma pretesa, in restituzione, dall’INPS (mediante trattenuta sulla pensione di vecchiaia decorrente dall’8 giugno 2015) per l’indebita erogazione dell’indennità di disoccupazione NASpI (per il periodo dall’8.6.2015 al 31.12.2015), per effetto della maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico al compimento di 66 anni e tre mesi di età.
2. La tesi dell’assicurato, volta a correlare la perdita del diritto all’indennità all’effettiva erogazione della prestazione pensionistica (nel febbraio 2017), veniva disattesa dalla Corte di merito.
3. Avverso tale sentenza ricorre G.A., con ricorso, ulteriormente illustrato con memoria, affidato a due motivi cui resiste INPS, con controricorso ulteriormente illustrato con memoria.
Considerato che
4. Su entrambi i mezzi d’impugnazione svolti si è consolidata la giurisprudenza di questa Corte e non vengono, ora, introdotti proficuamente argomenti volti a rimetterne in discussione la tenuta.
5. Sul primo mezzo, con il quale s’introduce doglianza della norma di seguito richiamata, vale ribadire che l’indennità di disoccupazione prevista dall’art. 2, comma 1, della l. n. 92 del 2012 (cd. ASpI) spetta fino alla data di maturazione dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia e – ai sensi dell’art. 2, comma 40, lett. c), della medesima disposizione – il lavoratore decade dal trattamento al raggiungimento di tali requisiti senza che occorra l’effettiva percezione dell’emolumento, come risulta sia dal dato letterale sia dalla ratio della previsione, che attiene – oltre che a esigenze di contenimento della spesa pubblica – a finalità di tutela del lavoratore che non fruisce di un’altra specifica protezione (v., fra le altre, Cass. n.22877 del 2024, ed ivi ulteriori precedenti, che si ha qui per integralmente richiamata).
6. Inammissibile il profilo, pur dedotto con il primo mezzo, del vizio di motivazione non conforme al paradigma previsto dal codice di rito.
7. Per il secondo mezzo, vale ribadire che, in tema di indebito, l’Inps, salvo il diritto di avvalersi dell’azione di ripetizione ex art. 2033 c.c., può recuperare gli indebiti previdenziali anche in via di compensazione, mediante trattenute che non superino, in applicazione dell’art. 69, comma 1, l. n. 153 del 1969, la misura di un quinto del trattamento in godimento e fatto comunque salvo il trattamento di pensione minimo, non applicandosi i diversi limiti di pignorabilità di cui all’art. 545 c.p.c. – come novellato dall’art. 13, comma 1, lett. l), del d.l. n. 83 del 2015, conv. con modif. dalla l. n. 132 del 2015 ed ulteriormente modificato ex art. 21-bis del d.l. n. 115 del 2022, conv. con l. n. 142 del 2022 – che rilevano nelle sole ipotesi in cui la pensione venga aggredita da soggetti diversi dall’Istituto previdenziale, o quando l’Inps agisce per crediti diversi dall’indebita percezione di prestazioni a suo carico o da omissioni contributive (v., per tutte, Cass., n. 26580 del 2024, ed ivi ulteriori precedenti, che si ha per qui integralmente richiamata).
8. In definitiva, il ricorso è rigettato.
9. Il consolidarsi della richiamata giurisprudenza da epoca successiva al deposito del ricorso all’esame consiglia la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; spese compensate.
Ai sensi dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.