CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 21362 depositata il 23 giugno 2026

Lavoro – Comunicazioni UNIEMENS – Regolarità contributiva – DURC – Sgravi contributivi – Benefici normativi e contributivi – Omissioni contributive – Accoglimento

Fatti di causa

1. La Corte di Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale della medesima città che aveva accolto l’opposizione proposta dallo S.M. s.a.s. di M.G. & C. (di seguito anche: S.M.) avverso l’avviso di addebito n. 368 2019 0030825531000, notificato il 8.1.2020, relativo al recupero dei benefici contributivi per il mese di ottobre 2017 di pertinenza del Fondo lavoratori dipendenti, oltre sanzioni civili e somme accessorie ex art. 116, comma 8, lett. b), l. n. 388 del 2000.

1.1. Nel dettaglio, la Corte territoriale ha ritenuto che, in assenza di omissioni contributive, essendosi nella fattispecie verificato solo un ritardo nella trasmissione delle comunicazioni “UNIEMENS”, non è preclusa l’emanazione dell’attestazione della regolarità contributiva (DURC) e non può quindi configurarsi la decadenza dai benefici ex art. 1, comma 1175, l. n. 296 del 2006.

2. Propone ricorso per cassazione l’Inps con un motivo.

3. Resiste con controricorso S.M. s.a.s. di M.G. & C. che deposita altresì memoria in vista dell’adunanza camerale.

Ragioni della decisione

1. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, commi 1175 e 1176, l. n. 296 del 2006 e degli artt. 3, comma 2, lett. a) e 4, comma 3, d.m. 30.1.2015, in relazione all’art. 360, comma 1, n 3 c.p.c.

La questione controversa è se il datore di lavoro possa beneficiare di agevolazioni contributive ex lege n. 190 del 2014 nonostante la mancata comunicazione dei cd. modelli UNIEMENS – nello specifico omessa per i mesi di febbraio, luglio ed ottobre 2017 ed inoltre agosto e ottobre 2018 – sia nel termine previsto che in quello successivo indicato nell’invito a regolarizzare.

La sentenza impugnata ha infatti affermato esser rilevante ai fini della regolarità contributiva il solo pagamento delle somme dovute, ininfluenti gli obblighi dichiarativi connessi, qualificati di carattere formale, come l’inoltro delle comunicazioni qui in rilievo.

Insiste l’INPS che la pronunzia è erronea per violazione dell’art. 4, comma 3, del d.m. del 30.1.2015, non avendo la società provveduto alla regolarizzazione, con l’inoltro dei suddetti modelli, nemmeno nel termine di 15 gg. assegnato per la sanatoria.

Rimarca che il concetto di regolarità contributiva di cui al citato d.m., non coincide affatto con quello di adempimento dell’obbligazione contributiva.  

1.1. Il Collegio premette che è pacifico – emergendo dalla sentenza impugnata – che la trasmissione delle comunicazioni obbligatorie “UNIEMENS” non sia stata effettuata nemmeno entro il termine fissato nell’invito alla regolarizzazione.

1.2. Quanto alla disciplina, ratione temporis, trova applicazione l’art. 1, commi 1175 e 1176, della l. n. 296 del 2006 che prevede, in via generale, la regolarità contributiva quale condizione del diritto agli sgravi, di modo che l’accertamento di detto presupposto è indefettibile per il godimento dei benefici.

Il comma 1175 cit. prescrive, infatti che,  <<a decorrere dal 1^ luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, all’assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali>>.

Il comma 1176 demanda poi ai decreti attuativi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale la regolamentazione delle modalità di rilascio ed i contenuti analitici del DURC, nonché le irregolarità non ostative al rilascio del predetto documento.

Ebbene, nella fattispecie all’attenzione rileva l’art. 3, comma 1, del d.m. 30.1.2015 che prevede: <<La verifica della regolarità in tempo  reale  riguarda  i pagamenti dovuti dall’impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione  coordinata  e continuativa, che operano nell’impresa stessa nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all’ultimo giorno  del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive>>.

I commi 2 e 3 del citato art. 3 individuano, poi, le tassative ipotesi eccettuative in cui può essere ritenuta comunque la regolarità contributiva: rateizzazione concessa dall’ente previdenziale, sospensione dei pagamenti dei contributi in forza di disposizioni legislative, scostamento non grave (nei limiti indicati dalla disposizione) tra le somme dovute e quelle versate, etc.

L’art. 4 del predetto d.m. dispone inoltre, in caso di riscontrata irregolarità contributiva, l’invio da parte dell’INPS di un invito alla regolarizzazione nel termine di quindici giorni, decorso inutilmente il quale si cristallizza la risultanza negativa della verifica.

1.3. Questo essendo il quadro normativo di riferimento, risulta evidente lo scopo della previsione di scadenze entro le quali la parte datoriale deve adempiere agli obblighi dichiarativi con l’inoltro delle comunicazioni obbligatorie: assicurare che l’INPS sia in possesso di tutti i dati indispensabili ai fini del corretto calcolo dei contributi dovuti e delle relative verifiche, giovandosi a tal uopo della completa e tempestiva comunicazione da parte del datore di tutte le informazioni retributive e contributive relative a ciascun dipendente (attraverso l’invio sia dei mod. DM10 che di quelli UNIEMENS).

In estrema sintesi, l’incompletezza o il ritardo nell’inoltro dei predetti documenti impedisce all’ente previdenziale di avere un quadro completo e dettagliato del rapporto azienda/lavoratori e quindi di verificare la correttezza degli adempimenti contributivi.

1.4. Tanto premesso in termine generali, il motivo è fondato e va accolto, anche sulla scorta dei precedenti di questa Corte (cfr. Cass. n. 8078/2026, ma anche Cass. n. 2678/2026, Cass. n. 16198/2026, tutti non massimati), ai cui percorsi argomentativi il Collegio si riporta, con le ulteriori notazioni di seguito svolte.

Il mancato inoltro, nella specie dei modelli UNIEMENS, lungi dall’essere semplicemente una irregolarità formale, è, una irregolarità sostanziale proprio perché impedisce, con celerità ed efficacia, il controllo da parte dell’ente preposto della regolarità contributiva.

L’invio corretto e completo delle comunicazioni relative ai dati retributivi e contributivi di ciascun dipendente costituisce quindi presupposto indefettibile del controllo demandato all’Istituto, con la conseguenza che l’incompletezza o la tardività nell’inoltro ridonda in una irregolarità ostativa al rilascio del DURC e ciò anche nelle ipotesi in cui il pagamento dei contributi (alla luce delle verifiche successivamente effettuate) si riveli regolare, tanto perché, come anticipato, in mancanza di denunce, corrette e tempestive, l’ente previdenziale non è posto in condizione di controllare la riferibilità e l’esattezza dei versamenti effettuati e tanto basta ad escludere la regolarità contributiva e quindi il diritto alla fruizione degli sgravi che presuppone, di contro, l’azione virtuosa del contribuente che deve, non solo essere in regola, ma consentire anche il controllo di detta regolarità.

Quanto innanzi trova ulteriore conferma nel rilievo che la regolarità contributiva è concetto più ampio rispetto a quello di regolare adempimento nel pagamento della contribuzione, proprio perché rimanda alla necessità, come si è detto, di verificare anche la virtuosità del contribuente.

Del resto, ai sensi dell’art. 1 l. n. 296 del 2006, il beneficio delle agevolazioni contributive previsto dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale è subordinato non solo al possesso del documento unico di regolarità contributiva, ma anche all’assenza di violazioni delle disposizioni a presidio delle condizioni di lavoro, della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come individuate nella legislazione secondaria, cui la fonte primaria fa rinvio.

Conseguentemente la regolarità contributiva, quale requisito per il godimento degli sgravi, non è integrata dal solo pagamento materiale dei contributi, occorrendo anche il corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dichiarativi, di modo che l’omessa o tardiva regolarizzazione entro il termine assegnato con l’invito a regolarizzare preclude senza dubbio la fruizione dei benefici, senza che rilevi una sanatoria intervenuta successivamente (su quest’ultimo aspetto cfr. Cass. nn. 1157 del 2018, 18160 del 2018, 27107 del 2018, 27108 del 2018, 24854 del 2022 e 2678 del 2026).

Né a considerazioni di diverso tenore conduce l’affermazione compiuta da parte di questa Corte, con riguardo alla situazione opposta, dell’erroneo rilascio del DURC da parte dell’Inps, in relazione alla quale è stato statuito che: <<in tema di benefici contributivi per la cui fruizione è richiesto, ex art. 1, comma 1175, l. n. 296 del 2006, il possesso del cd. DURC (documento unico di regolarità contributiva), la mancata segnalazione dell’irregolarità ostativa al suo rilascio, da parte dell’INPS, non determina l’inesigibilità delle differenze contributive dovutegli in conseguenza dell’inosservanza degli obblighi che gravano sul datore di lavoro, poiché il DURC non ha valore costitutivo, essendo atto di certazione del rapporto previdenziale, sicché, in caso di contestazione, la verifica della reale consistenza delle situazioni di fatto e di diritto resta demandata all’accertamento giudiziale>> (cfr. Cass. n. 30273/2024).

Nella fattispecie di cui innanzi, infatti, è evidente che il possesso del DURC, in assenza del presupposto sostanziale della regolarità contributiva, non può legittimare gli sgravi, allo stesso modo – a contrario – gli sgravi non possono essere concessi nemmeno nelle ipotesi in cui, in assenza del deposito delle doverose denunzie (più in generale in caso di mancato rispetto dei cd. oneri formali), non è possibile alcun controllo da parte dell’Ente previdenziale della virtuosità del cliente.

1.5. Ebbene, venendo al caso in esame, esclusa la ricorrenza delle ipotesi eccettuative di cui al secondo ed al terzo comma di cui all’art. 3 del d.m. 30.1.2015, invero nemmeno allegate, incontestato che l’invio del cd. mod. UNIEMENS, per i mesi indicati al punto 1 dei “Fatti di causa”, non sia stato effettuato né alle scadenze previste e nemmeno in quello successivo di quindici giorni di cui all’invito a regolarizzare (cfr. sentenza impugnata pag. 3 et ss.) –  afferma il Collegio – che detta omissione (il mancato adempimento degli obblighi dichiarativi), lungi dall’essere semplicemente una irregolarità formale, è, invece, sostanziale nella misura in cui impedisce, con celerità ed efficacia, il controllo da parte dell’ente preposto della regolarità contributiva e tanto basta ad escludere la possibilità di ottenere il DURC e quindi il diritto alla fruizione degli sgravi che presuppone, invece, l’azione virtuosa del contribuente che deve, non solo essere in regola, ma consentire anche il controllo di detta regolarità, attraverso il rispetto dei adempimenti formali di cui innanzi si è detto, il concetto di adempimento dell’obbligazione contributiva costituendo solo un sottoinsieme di quello più ampio di regolarità contributiva.

1.6. Conclusivamente, il ricorso va accolto e conseguentemente cassata la sentenza impugnata che ai principi innanzi enunziati  non si è attenuta, con rinvio, per nuovo esame, alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà altresì a liquidare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.