CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21420 depositata il 25 luglio 2025
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo – Obbligo di repechage – Conflitto di interessi – Omessa pronuncia – Rigetto
Rilevato che
1. il Tribunale di Catanzaro, decidendo nell’ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012 sull’opposizione proposta da A.T. S.R.L. avverso l’ordinanza con cui era stata dichiarata l’illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato il 6 marzo 2020 a T.A. con riconoscimento della tutela ex art. 8 l. n. 604 del 1966, ha rigettato l’opposizione per avere la datrice di lavoro violato l’obbligo di repechage;
2. la Corte di Appello distrettuale, con la sentenza qui impugnata, ha confermato la pronuncia di primo grado, in sintesi disattendendo la tesi della società secondo cui l’esistenza di un rapporto di convivenza tra la dipendente e un medico operante presso una struttura sanitaria cliente della A. configurasse una ipotesi di conflitto di interessi che non poteva essere rimosso mediante la collocazione della T. presso altra posizione lavorativa;
3. per la cassazione di tale sentenza, ha proposto ricorso la società con quattro motivi; ha resistito con controricorso l’intimata; parte ricorrente ha comunicato memoria; all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
Considerato che
1. i motivi di ricorso possono essere come di seguito sintetizzati;
1.1. il primo denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 604 del 1966, lamentando che “la Corte di Appello di Catanzaro, avrebbe dovuto anzitutto ricondurre la pacifica sussistenza della clausola prevista dal contratto di agenzia tra M. e A.T. – disciplinante un’ipotesi di ‘conflitto di interessi’ (impropriamente detto), del tutto particolare in quanto posta da una fonte esterna al rapporto di lavoro inter partes – a ragione organizzativa integrante il G.M.O. per poi verificare i rimedi utilizzabili e, in particolare, le possibilità di ricollocamento della lavoratrice, al fine di evitare il licenziamento”;
1.2. il secondo motivo denuncia: “Nullità della sentenza, ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell’art. 111 Cost.; nella parte in cui la Corte di Appello di Catanzaro con motivazione inconferente, del tutto incongrua, e, quindi, assolutamente apparente, ha affermato l’illegittimità del licenziamento sull’assunto per il quale alla situazione di incompatibilità della T. si sarebbe potuto rimediare con un ‘cambiamento di copertura del territorio’, secondo quanto previsto dal codice etico della M.”;
1.3. il terzo motivo lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. “per aver la Corte di Appello di Catanzaro omesso di considerare l’oggettiva impossibilità per la società A.T. di procedere ad uno spostamento della T. ad altra posizione lavorativa che consentisse il venir meno della situazione di incompatibilità della lavoratrice”;
1.4. il quarto motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. “avendo la Corte di Appello di Catanzaro omesso di pronunciarsi sul motivo di reclamo proposto dalla società A.T. in ordine alla inoperatività nel caso di specie dell’obbligo di repechage”;
2. il ricorso non può trovare accoglimento;
2.1. il primo motivo è da respingere perché non si confronta né confuta adeguatamente la ratio decidendi della sentenza impugnata che, nel confermare la pronuncia di primo grado, ha ritenuto violato l’obbligo di repechage, quale autonoma condizione di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, risultando affatto indispensabile accertare se fosse fondata o meno ogni altra prospettazione della società; invero è la stessa società ad essere stata sempre consapevole della riconducibilità del licenziamento intimato al giustificato motivo oggettivo, non solo richiamando nella lettera di risoluzione del rapporto tale tipologia di recesso in relazione al parametro normativo dell’art. 3 l. n. 604 del 1966, ma anche comunicando alla T., nella medesima lettera, “l’impossibilità oggettiva di poterla collocare proficuamente nell’ambito aziendale, anche con diverse mansioni, atteso che l’attuale organizzazione societaria è satura del personale necessario”;
essendo pacifico che la legittimità di ogni licenziamento per giustificato motivo oggettivo è condizionata sia dalla prova della soppressione della posizione lavorativa del licenziato, sia dalla prova dell’impossibilità di ricollocare il medesimo in altra posizione lavorativa, una volta ritenuta dai giudici del merito -contrariamente a quanto sostenuto dalla stessa società – la mancanza del secondo presupposto di legittimità, risultava chiaramente superflua ogni ulteriore indagine;
2.2. il secondo motivo che eccepisce la nullità della sentenza gravata per difetti di motivazione è infondato; le Sezioni unite di questa Corte hanno ritenuto che l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integri un error in procedendo che comporta la nullità della sentenza solo nel caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. SS.UU. nn. 8053 e 8054 del 2014);
si è ulteriormente precisato che di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi laddove essa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perché consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass. SS.UU. n. 22232 del 2016);
il che non ricorre certo nella specie in quanto è certamente percepibile il percorso motivazionale seguito dalla Corte territoriale per respingere il gravame e non è sufficiente a determinare il vizio radicale della nullità della sentenza né una diversa valutazione dei fatti di causa, come operata dal motivo in esame intriso di riferimenti a circostanze fattuali, né, tanto meno, l’evenienza che la motivazione non soddisfi le aspettative di chi è rimasto soccombente;
2.3. il terzo motivo è inammissibile perché deduce il vizio di cui al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. in una ipotesi preclusa dalla ricorrenza di una cd. “doppia conforme” (cfr. art. 348 ter, ultimo comma, c.p.c., in seguito art. 360, comma 4, c.p.c., per le modifiche introdotte dall’art. 3, commi 26 e 27, d. lgs. n. 149 del 2022), senza indicare specificamente le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (v. Cass. n. 26774 del 2016; conf. Cass. n. 20944 del 2019);
2.4. l’ultimo motivo, che lamenta una omessa pronuncia, è infondato in quanto la Corte territoriale, rigettando il reclamo e confermando esplicitamente la “sentenza gravata”, ha evidentemente e inequivocabilmente respinto il motivo di impugnazione concernente la pretesa inoperatività, nel caso di specie, di ricollocare la lavoratrice in altra posizione lavorativa;
3. pertanto, il ricorso va rigettato nel suo complesso, con spese che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo ;ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, occorre altresì dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, principale e incidentale, a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese liquidate in euro 4.500,00, oltre euro 200,00 per esborsi, accessori secondo legge e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.