CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21676 depositata il 1° agosto 2024

Lavoro – Obbligo contributivo – Decreto ingiuntivo – Prescrizione pretese – Regime sanzionatorio – Inammissibilità

Fatti di causa

1. – Il Tribunale di Roma ha ingiunto all’I.D.I. A. s.r.l. di corrispondere alla Fondazione E. l’importo di Euro 88.622,59, per contributi previdenziali (e connesse sanzioni) da destinare ai professionisti iscritti al “F.S.E.”, nella misura del 2% del fatturato della società per prestazioni rese dalla A. di Siracusa dal 2005 al 2009.

L’I.D.I. A. s.r.l. ha proposto opposizione contro il decreto ingiuntivo, opposizione che il Tribunale di Roma ha parzialmente accolto, reputando prescritte le pretese concernenti gli anni 2005 e 2006.

2. – Contro la sentenza del Tribunale è stato interposto appello tanto dall’I.D.I. A. s.r.l. quanto, in via incidentale, dalla Fondazione E. 

Con sentenza n. 3373 del 2018, depositata il primo ottobre 2018, la Corte d’appello di Roma ha rigettato entrambi i gravami e ha compensato le spese del grado.

2.1.- A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha osservato che la pretesa della Fondazione E. è comprovata dalla documentazione prodotta, non efficacemente infirmata dalle generiche contestazioni dell’I.D.I.

Infondate sono anche le doglianze dell’Istituto in ordine al regime sanzionatorio applicato: si riscontrano gli estremi della fattispecie dell’evasione, in ragione del mancato invio della documentazione contenente i dati essenziali per il calcolo della contribuzione dovuta.

2.2. – Neppure le doglianze della Fondazione E. in ordine alla prescrizione possono essere condivise.

L’atto interruttivo della prescrizione, invocato a sostegno dell’appello incidentale, non racchiude alcun valido esercizio della pretesa e concerne il solo fatturato del 2010.

Tardive sono poi le deduzioni in ordine all’istituzione di un nucleo ispettivo, al fine di consentire il controllo sull’osservanza degli obblighi contributivi.

3. – L’I.D.I.A. s.r.l. ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, illustrati da memoria, contro la sentenza della Corte d’appello di Roma.

Al ricorso dell’Istituto replica con controricorso la Fondazione E.

4.- Con successivo ricorso, anche la Fondazione E. impugna per cassazione la sentenza d’appello, articolando due motivi, cui resiste l’I.D.I.A. s.r.l. con controricorso, illustrato da memoria.

5.- Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1., primo comma, cod. proc. civ.

6.- Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.

7.- All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.).

Ragioni della decisione

1. – L’I.D.I. A. s.r.l. formula due motivi di ricorso, che si possono così compendiare.

1.1.- Con la prima censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), l’Istituto denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione agli artt. 414 e 416, terzo comma, cod. proc. civ., e dell’art. 2729 cod. civ., in relazione all’art. 1, comma 39, della legge 23 agosto 2004, n. 243.
La ricorrente lamenta che la Corte di merito abbia invertito l’onere della prova, addossandolo all’opponente debitrice.

Nessuna dimostrazione la Fondazione E. avrebbe offerto in ordine all’esistenza, al numero e ai nominativi dei professionisti esterni, medici e odontoiatri, che lavorano con la società convenzionata e intrattengono rapporti destinati a far sorgere l’obbligo d’iscrizione all’E.

1.2.- Con il secondo mezzo, la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, concernente l’omessa indicazione degli specifici nominativi dei professionisti esterni beneficiari delle quote contributive.

2.- I motivi, per la stretta connessione che li unisce, possono essere scrutinati congiuntamente e si rivelano inammissibili.

2.1.- Dietro lo schermo della violazione dei principi sull’onere della parte e sulle presunzioni e delle regole inerenti alle allegazioni e alle contestazioni nel processo del lavoro, la ricorrente si prefigge, in ultima analisi, di contestare l’apprezzamento di fatto compiuto dalla Corte d’appello di Roma, in senso convergente con quello già espresso dal giudice di prime cure. 

La parte ricorrente non ha ottemperato all’onere di provare che le ragioni di fatto addotte dai giudici d’appello si discostino da quelle indicate dal giudice di prime cure.

Tanto basta a determinare l’inammissibilità della censura formulata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., preclusa al cospetto di una “doppia conforme” (art. 348-ter, quinto comma, cod. proc. civ., con regola ribadita dall’odierno art. 360, quarto comma, cod. proc. civ.).

Quanto alla violazione delle regole che sovrintendono al riparto dell’onere della prova, può essere utilmente censurata in sede di legittimità nella sola ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in applicazione di detta norma, non anche quando, a seguito di un’incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenuto erroneamente assolto l’onere della prova: in questo caso vi è un erroneo apprezzamento sull’esito della prova, sindacabile in sede di legittimità nei ristretti limiti tracciati dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., sez. lav., 19 agosto 2020, n. 17313).

2.2.- La Corte territoriale, lungi dall’alterare le regole sulla distribuzione dell’onere della prova o quelle in tema di gravità, precisione e concordanza dei dati posti a fondamento delle inferenze presuntive, ha valutato gli elementi istruttori acquisiti al processo, la documentazione prodotta, la genericità delle contestazioni articolate e la labile forza persuasiva dei dati di segno contrario indicati al fine di contrastare i riscontri documentali (pagine 3 e 4 della pronuncia d’appello).

Questa Corte ha ribadito che, in tema di contributo E., l’individuazione della base di calcolo è riconducibile agli accertamenti di fatto, sottratti al sindacato di legittimità salvo che per il vizio tipizzato dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (Cass., sez. lav., 26 novembre 2021, n. 36879), in questa sede precluso al cospetto di una “doppia conforme”. 

I giudici del gravame, nel confermare le valutazioni già espresse dal Tribunale, hanno proceduto a un esame complessivo e coerente dei dati probatori e delle argomentazioni esposte dalle parti e, in tale ricognizione del compendio istruttorio, hanno mostrato di conformarsi ai principi enunciati da questa Corte in tema di obbligo contributivo disciplinato dall’art. 1, comma 39, della legge n. 243 del 2004 in favore del Fondo di previdenza a favore degli specialisti esterni dell’E. (cfr., su tale àmbito, Cass., sez. lav., 31 maggio 2016, n. 11254, e, di recente, la puntuale ricognizione delineata in Cass., sez. lav., 1° marzo 2022, n. 6636).

Nel prudente apprezzamento di tutte le circostanze rilevanti e delle acquisizioni istruttorie, i giudici d’appello hanno individuato nella documentazione prodotta gli elementi sufficienti per ravvisare la sussistenza del presupposto dell’obbligo contributivo dedotto in causa e identificato nell’alveo delle enunciazioni di principio di questa Corte.

Né tale complessivo vaglio s’incardina soltanto sul contegno scarsamente collaborativo della società e sul mancato invio delle documentazioni obbligatorie, in quanto tali circostanze sono state indicate come elementi di rincalzo, volti a corroborare il ragionamento che ha condotto la Corte di merito, al pari del giudice di prime cure, a riconoscere la fondatezza della pretesa azionata sulla base delle evidenze documentali.

Anche la memoria illustrativa depositata in vista dell’adunanza camerale tende a contrapporre all’accertamento cristallizzato in una doppia conforme una diversa, più appagante, lettura del compendio probatorio.

3. – La Fondazione E., con il ricorso successivo, che si deve riqualificare come incidentale, ha articolato due motivi d’impugnazione, che assumono il seguente tenore.

3.1.- Con la prima doglianza (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la Fondazione censura errata interpretazione, violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1219 e 2943 cod. civ. e dell’art. 2948 cod. civ.

Avrebbe errato la Corte di merito nel disconoscere, nella raccomandata del primo marzo 2011, il valore di atto interruttivo della prescrizione quanto ai crediti vantati per gli anni 2005 e 2006, a dispetto dell’univocità della richiesta formulata e della sua idoneità a fungere da atto di esercizio della pretesa.

3.2. – Con la seconda critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), la Fondazione si duole dell’errata interpretazione, della violazione e della falsa applicazione dell’art. 437 cod. proc. civ.

Sarebbe erronea la sentenza impugnata, nella parte in cui ha ritenuto tardiva l’allegazione sul momento di acquisizione dei dati di fatturato della ASL competente. L’istituzione del nucleo ispettivo sarebbe stata già prospettata nella memoria difensiva di primo grado e, pertanto, ben avrebbe potuto il giudice d’appello rilevare d’ufficio l’interruzione della prescrizione sulla scorta dei dati già acquisiti al processo.

4.- Anche il ricorso della Fondazione E. dev’essere dichiarato, nel suo complesso, inammissibile.

4.1. – Quanto al primo mezzo, si deve osservare che è riconducibile all’accertamento di fatto la valutazione se un determinato atto si atteggi come rituale costituzione in mora e, perciò, dispieghi efficacia interruttiva della prescrizione.

Tale accertamento può essere sindacato in questa sede nei limiti oggi imposti dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Come l’Istituto D. per Immagini ha replicato nel controricorso e nella memoria illustrativa, i rilievi svolti a supporto del motivo di ricorso sconfinano nella richiesta di rivalutazione del fatto.

Ad analoghe conclusioni questa Corte è giunta in una controversia sovrapponibile a quella odierna, nel disattendere un motivo di ricorso della Fondazione strutturato in termini affini (Cass., sez. lav., 11 dicembre 2023, n. 34525).

4.2.- Inammissibile si dimostra anche la seconda censura, in quanto non scalfisce la ratio decidendi idonea a sorreggere la decisione impugnata.

La Corte di merito ha osservato che, anche a volere considerare tempestive le allegazioni in ordine alla formazione del nucleo ispettivo chiamato a vigilare sugl’inadempimenti contributivi, si verte pur sempre in tema d’impedimenti di mero fatto, inidonei a incidere sul corso della prescrizione, come questa Corte ha già ribadito nel respingere doglianze non dissimili della Fondazione (ordinanza n. 34525 del 2023, cit.).

Tale statuizione, che rappresenta l’approdo del ragionamento dei giudici d’appello (pagina 6 della pronuncia), non risulta incrinata con argomenti efficaci dal secondo motivo di ricorso.

5. – Dai rilievi svolti, discende l’inammissibilità di entrambi i ricorsi.

6. – La reciproca soccombenza (art. 92 cod. proc. civ.) induce a compensare per intero le spese del presente giudizio.

7.- La declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo di entrambi i ricorrenti di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per le rispettive impugnazioni, ove sia in concreto dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi dell’I.D.I.A. s.r.l. e di Fondazione E.; compensa le spese del presente giudizio.

Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di entrambi i ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per le rispettive impugnazioni, a norma del comma 1-bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.