CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21714 depositata il 28 luglio 2025
Infortunio sul lavoro – Misure di prevenzione – Risarcimento del danno – Equo indennizzo – Nesso causale tra infortunio e attività lavorativa – Responsabilità del datore di lavoro – Onere della prova
Svolgimento del processo
A.B., operatrice socio-sanitaria, ha agito contro (…) per ottenere il risarcimento del danno differenziale in relazione all’infortunio sul lavoro subito il 2 dicembre 2011, a causa di una caduta dalla sedia sulla quale era salita per raggiungere uno scatolone di grissini posizionato su un pensile della “cucinetta” del reparto a cui era addetta, mentre preparava i vassoi del pasto dei degenti.
Il Tribunale di Venezia, con sentenza n. 274/2017, ha accolto il ricorso.
(…) ha proposto appello che la Corte d’appello di Venezia, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 404/2021, ha accolto.
A.B. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di nove motivi e ha depositato memoria.
(…) si è difesa con controricorso.
Motivi della decisione
1) Con il primo motivo la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo, con riferimento all’intervenuto riconoscimento da parte della P.A. dell’equo indennizzo per causa di servizio e delle prestazioni dell’INAIL.
A suo avviso, ai fini del riconoscimento della causa di servizio, la commissione medica competente effettuerebbe una puntuale istruttoria volta ad accertare il nesso causale tra infortunio e attività lavorativa.
Identiche considerazioni svolge con riguardo al riconoscimento dell’infortunio sul lavoro da parte dell’INAIL.
Con il secondo motivo la ricorrente contesta la nullità della sentenza per motivazione illogica e contraddittoria in violazione degli artt. 132 c.p.c. e 111 Cost., con riferimento alla valutazione della prova dell’infortunio sul lavoro.
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. con riferimento alla valutazione dei verbali di Pronto Soccorso.
Con il quarto motivo la ricorrente allega la violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2729 c.c. con riferimento alla valutazione della prova del suo infortunio sul lavoro per come decritto in quanto, a suo avviso, gli elementi agli atti avrebbero dovuto indurre la corte territoriale a ritenere dimostrato, almeno in via presuntiva, l’infortunio.
Con il quinto motivo la ricorrente prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. e degli artt. 115, 116, 187, 188, 189, 209, 244 e 420 c.p.c. per quel che concerne la mancata ammissione delle prove testimoniali richieste.
Con il sesto motivo la ricorrente contesta la violazione o falsa applicazione dell’art. 2087 c.c. e delle diposizioni del d.lgs. n. 81 del 2008 richiamate nel Manuale della Sicurezza dell’Azienda.
Prospetta che sarebbe stato onere del datore di lavoro dimostrare di avere adottato tutte le misure necessarie, secondo l’esperienza e la tecnica, in grado di tutelare l’integrità psico-fisica del lavoratore e che, comunque, sempre il detto datore avrebbe dovuto vigilare affinché i dipendenti con compiti direttivi e di responsabilità provvedessero con solerzia a fare rispettare le regole prevenzionistiche, in modo da proteggere il lavoratore pure dai suoi comportamenti prevedibilmente imprudenti.
La stessa corte territoriale avrebbe rilevato la presenza di due piccole scale nel reparto, nessuna delle quali, però, sarebbe stata al servizio della cucina.
Inoltre, avrebbe accertato che le lavoratrici erano lasciate libere di concordare i “profili logistici”.
Con il settimo motivo la ricorrente contesta la nullità della sentenza per motivazione contraddittoria e illogica in violazione dell’art. 132 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. con riferimento agli obblighi del datore di lavoro ex art. 2087 c.c.
Con l’ottavo motivo la ricorrente denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in quanto la corte territoriale non avrebbe considerato che, dopo l’incidente, sarebbe stato apposto nella “cucinetta” un avviso che prescriveva di porre la merce ad altezza d’uomo.
Con il nono motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1218 c.c. con riguardo alla prova, da parte dell’Azienda, dell’adempimento dell’obbligo di sicurezza.
2) Vanno esaminati preliminarmente, per ragioni logiche, i motivi primo, quarto e sesto che, stante la stretta connessione, possono essere trattati congiuntamente.
Essi sono fondati.
Innanzitutto, si rileva che, nella decisione impugnata, la Corte d’appello di Venezia risulta avere radicalmente trascurato – omettendone persino la menzione in parte motiva – la circostanza dell’avvenuto riconoscimento in favore della ricorrente dell’equo indennizzo per c.d. causa di servizio proprio in relazione all’incidente cui viene attribuita la fonte della lesione qui contestata, procedura nell’ambito della quale era stato espresso giudizio positivo dagli organismi tecnici competenti e che si era conclusa con l’erogazione del detto indennizzo.
In effetti, dall’esame dei documenti depositati nell’apposito DESK, emerge l’esistenza di prova scritta di quanto appena evidenziato (peraltro, la circostanza non è neanche contestata dalla controparte).
La ricorrente, al riguardo, ha assolto sia al suo onere di specificare il contenuto di tale documentazione sia di individuarne la collocazione, avendo fornito, a pagina 6 del ricorso, puntuali indicazioni al fine di consentirne il rinvenimento e l’esame “con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione” e ai fascicoli d’ufficio e di parte (Cass., SU, n. 34469 del 27 dicembre 2019; Cass., Sez. L, n. 30087 del 21 novembre 2024).
In tal modo, tuttavia, la corte territoriale ha omesso di conformarsi ai numerosi precedenti di questa Suprema Corte, che hanno evidenziato i potenziali riflessi che l’accertamento (positivo) svolto in sede di riconoscimento dell’equo indennizzo può avere sulla ripartizione degli oneri probatori nell’ambito della responsabilità ex art. 2087 c.c.
Infatti, siffatto accertamento, qualora venga ritenuto utilizzabile dal giudice di merito, determina a favore del lavoratore l’inversione dell’onere della prova prevista dall’art. 2087 c.c., di modo che grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell’evento dannoso (Cass., Sez. 3, n. 20889 del 22 agosto 2018; Cass., Sez. L, n. 26512 del 20 novembre 2020): ciò in quanto l’autonomia dei due istituti dell’equo indennizzo e del risarcimento del danno procurato da malattia professionale non esclude che si possa realizzare una vasta area di coincidenza del nesso causale della patologia, sia ai fini dell’equo indennizzo che della malattia (Cass., Sez. L, Sentenza n. 17017 del 2agosto 2007; Cass., Sez. L, n. 10043 del 15 aprile 2024).
Ad esempio, la S.C. ha affermato che, nel giudizio risarcitorio promosso nei confronti del Ministero della Salute per i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto, il provvedimento amministrativo di riconoscimento del diritto all’indennizzo ai sensi della legge n. 210 del 1992, pur non integrando una confessione stragiudiziale, costituisce un elemento grave e preciso da solo sufficiente a giustificare il ricorso alla prova presuntiva e a fare ritenere provato, per tale via, il nesso causale, sicché il Ministero, per contrastarne l’efficacia, è tenuto ad allegare specifici elementi fattuali, non potuti apprezzare in sede di liquidazione dell’indennizzo, o sopravvenute acquisizioni della scienza medica, idonei a privare la prova presuntiva offerta dal danneggiato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza che la caratterizzano (Cass., SU, n. 19129 del 6 luglio 2023).
In questa ottica si pone anche il precedente di questa Suprema Corte che, in tema di risarcimento del danno alla salute conseguente all’attività lavorativa, ha chiarito che il nesso causale rilevante per il riconoscimento dell’equo indennizzo per la causa di servizio è identico a quello da provare ai fini della condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno, quando si faccia riferimento alla medesima prestazione lavorativa e al medesimo evento dannoso; ne consegue che, una volta provato il predetto nesso causale, grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell’evento dannoso (Cass., Sez. L, n. 24804 del 18 agosto 2023).
Quest’ultimo precedente, che concerne situazioni nelle quali l’equo indennizzo era stato concesso in sede giudiziaria, con la conseguenza che sull’elemento oggettivo della responsabilità si era formato un giudicato, assume valore anche nella presente vicenda, nella quale detto indennizzo è stato spontaneamente riconosciuto dal menzionato datore.
La differenza principale, ma non decisiva, è che non si pone, nel caso in esame, un problema di vincolatività di un giudicato, ma solo di rilevanza della condotta successiva al sinistro dello stesso datore, la quale dovrà essere comunque valutata, assieme agli altri elementi istruttori, dal giudice chiamato a stabilire se egli sia venuto meno agli obblighi su di lui gravanti ex art. 2087 c.c.
Pertanto, quantomeno l’avvenuto accertamento del diritto a siffatto equo indennizzo (ma un ragionamento analogo va compiuto in ordine alle verifiche dell’INAIL) avrebbe dovuto essere considerato dal giudice del merito (diversamente da quanto avvenuto) ai fini della decisione, attesa la sua chiara decisività, come minimo nella parte in cui ha escluso che fosse stato provato lo stesso infortunio denunciato.
Ciò anche a volere sostenere che il riconoscimento in esame abbia una valenza meramente indiziaria, atteso che, comunque, la corte territoriale avrebbe dovuto tenerne conto e, qualora lo avesse ritenuto non dirimente, avrebbe dovuto spiegare dettagliatamente le ragioni del suo convincimento, essendo di fondo ragionevole attendersi che, ammesso da parte del datore il nesso causale fra un sinistro e una lesione in sede di equo indennizzo per causa di servizio, allo stesso esito debba giungersi con riferimento al danno differenziale, salvo che non ricorrano particolari circostanze.
Questi rilievi conducono, poi, all’accoglimento anche del quarto motivo.
Ad analogo risultato deve giungersi, infine, pure con riguardo al sesto motivo di ricorso.
Infatti, nel giudizio per il risarcimento del danno derivante da infortunio sul lavoro, l’onere gravante sul prestatore di provare l’inadempimento non comprende anche l’individuazione delle specifiche norme di cautela violate, specie ove non si tratti di misure tipiche o nominate, essendo, invece, sufficiente l’allegazione della condizione di pericolo insita nella conformazione del luogo di lavoro, nella organizzazione o nelle specifiche modalità di esecuzione della prestazione, oltre che del nesso causale tra la concretizzazione di quel pericolo ed il danno psicofisico sofferto; incombe, per converso, sulla parte datoriale l’onere di provare l’inesistenza della condizione di pericolo oppure di avere predisposto tutte le misure atte a neutralizzare o ridurre, al minimo tecnicamente possibile, i rischi esistenti (Cass., Sez. L, n. 6984 del 16 marzo 2025).
In particolare, ai fini dell’accertamento della responsabilità del datore di lavoro per un infortunio sul luogo di lavoro, incombe sul lavoratore l’onere di provare di avere subito un danno, la nocività dell’ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, mentre grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire detto infortunio e, tra queste, di avere vigilato circa l’effettivo uso degli strumenti di cautela forniti al dipendente, non potendo essere ragione di esonero totale da responsabilità l’eventuale concorso di colpa di altri dipendenti, se non quando la loro condotta rappresenti la causa esclusiva dell’evento (Cass., Sez. L, n. 2209 del 4 febbraio 2016).
Da quanto esposto emerge che la corte territoriale avrebbe dovuto tenere conto delle condizioni del luogo ove si sarebbe verificato l’incidente, in particolare della posizione e della dimensione degli oggetti da movimentare, e accertare se il responsabile del servizio avesse in concreto vigilato sulla corretta applicazione delle regole di sicurezza ad opera dei lavoratori, non essendo possibile rimettere alla loro discrezionalità ogni valutazione in ordine alla gestione dello spazio in questione, se avesse garantito la presenza di dispositivi idonei a prevenire i rischi potenziali e se avesse ricevuto segnalazioni dai dipendenti e le avesse adeguatamente trattate.
Nella specie, d’altronde, è lo stesso giudice di appello a dare atto che il menzionato responsabile del servizio lasciava che le lavoratrici concordassero tra loro i profili logistici e non si informava sulle modalità con le quali esse raggiungevano i pensili, nonostante l’utilizzo di una sedia fosse una prassi che andava avanti da tempo e nella cucinetta non vi fosse una scala (presente, piuttosto, nei vicini archivi).
Il risultato di questo accertamento, però, non è stato oggetto di adeguata considerazione, ai sensi dell’art. 2087 c.c., in sede di merito.
3) La seconda, la terza, la quinta, la settima, l’ottava e la nona censura sono assorbite dall’accoglimento degli altri motivi di ricorso.
4) Non deve essere esaminata la richiesta di correzione di errore materiale riproposta, peraltro irritualmente, dalla parte in questa sede.
5) Il ricorso è accolto quanto al primo, al quarto e al sesto motivo, assorbiti gli altri.
La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità, in applicazione dei seguenti principi di diritto:
“In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente all’attività lavorativa, il nesso causale rilevante ai fini dello spontaneo riconoscimento, da parte del datore di lavoro, dell’equo indennizzo per la causa di servizio è identico a quello da provare per ottenere la condanna del medesimo datore di lavoro al risarcimento del danno, quando si faccia riferimento alla stessa prestazione lavorativa e all’identico evento dannoso; ne consegue che, una volta dimostrato il detto nesso causale, grava sul datore di lavoro l’onere di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie per impedire il verificarsi dell’evento lesivo”;“In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente all’attività lavorativa, la prova del relativo nesso causale può essere generalmente ricavata dal giudice in via presuntiva sulla base dello spontaneo riconoscimento, da parte del datore di lavoro, dell’equo indennizzo per causa di servizio, ove vengano in rilievo stesso fatto generatore, medesimo nesso causale e identico pregiudizio, salvo che non ricorrano particolari ragioni che giustifichino un esito difforme, che il detto giudice deve specificamente indicare in motivazione”;
“In tema di responsabilità del datore di lavoro per un infortunio sul luogo di lavoro, incombe sul lavoratore l’onere di provare di avere subito un danno, la nocività dell’ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, mentre grava sul datore di lavoro quello di dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire l’evento lesivo.
In particolare, il giudice chiamato a stabilire tale responsabilità, nel decidere se il detto datore abbia adempiuto a siffatto onere, deve:
a) valutare se le misure di prevenzione del rischio predisposte fossero adatte alle condizioni del luogo ove è avvenuto l’incidente e alla posizione e alla dimensione degli oggetti da movimentare eventualmente coinvolti nel sinistro;
b) accertare se egli, se del caso anche per mezzo del suo responsabile del servizio, abbia:
1) vigilato, in concreto, sulla corretta applicazione delle regole di sicurezza ad opera dei lavoratori, non essendo possibile rimettere alla loro discrezionalità ogni valutazione in ordine alla gestione dello spazio a loro disposizione;
2) garantito la presenza di dispositivi idonei a prevenire i rischi potenziali;
3) ricevuto segnalazioni dai dipendenti, per, poi, trattarle adeguatamente”.
P.Q.M.
– Accoglie il primo, il quarto e il sesto motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
– cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese di legittimità.