CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21740 depositata il 25 giugno 2026
Lavoro – Reinternalizzazione – Retrocessione ramo d’azienda già ceduto – Trasferimento – Autonomia funzionale – Inammissibilità del mezzo di prova – Risultanze istruttorie euro-unitario – Rigetto
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello di A.C. e altri litisconsorti, dipendenti di A.H.S. spa, confermando la sentenza di primo grado che aveva rigettato la domanda volta a qualificare il processo attuato da T. nel 2017, di reinternalizzazione di alcuni servizi presso H.S., quale retrocessione del ramo d’azienda (concernente il settore Amministrazione del personale) già ceduto nel 2000 a A.H.S. spa.
2. Avverso la sentenza i lavoratori hanno proposto ricorso per cassazione con due motivi.
T.I. spa, anche quale incorporante della H.S. s.r.l., e A.H.S. spa hanno resistito con autonomi controricorsi.
È stata depositata memoria nell’interesse dei lavoratori ricorrenti e di A.H.S. spa.
3. Il Collegio si è riservato di depositare l’ordinanza nei successivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.
Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 2697 c.c., degli artt. 416 e 421 c.p.c. in relazione all’art. 2112 c.c. e alla Direttiva 2001/23/CE. I ricorrenti criticano la decisione d’appello per avere escluso che la reinternalizzazione in T. di alcuni servizi già affidati a Accenture costituisse trasferimento di ramo d’azienda e reputano tale soluzione errata in diritto sotto un duplice profilo: da un lato, perché non tiene conto del diritto eurounitario, come interpretato dalla Corte di giustizia, secondo cui “il ramo è tale anche se dimostra l’effettiva potenzialità commerciale del complesso ceduto e quindi anche se manca il trasferimento di comparti produttivi rimasti in capo al cedente”; dall’altro lato, per avere, anche a causa di un’errata interpretazione dell’accordo del 28 aprile 2017, omesso di rilevare che il rientro delle principali attività concernenti il servizio di amministrazione del personale, già ceduto nel 2000, costituiva oggetto di cessione di un’entità dotata di propria autonomia funzionale, in grado di assicurare il citato servizio senza soluzione di continuità, risultando l’esclusione, da tale operazione circolatoria, del personale addetto all’unità attiva presso Accenture in aperta violazione degli obblighi imposti dall’art. 2112 c.c.
2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 112, 115, 416, 421 e 437 c.p.c. per avere la Corte di merito giudicato insufficienti le allegazioni e prove fornite dai lavoratori sulle mansioni svolte, sulla natura e consistenza delle attività reinternalizzate da T. e per non avere accolto le istanze istruttorie dai medesimi formulate.
3. Il primo motivo di ricorso non è fondato.
3.1. In base alla sentenza d’appello e alle allegazioni delle parti, i rapporti tra le società in causa possono ricostruirsi secondo lo schema seguente: con atto del 31.10.2000 T.I. S.p.A. ha ceduto a T.P.S. (di seguito TE.SS.) il ramo di azienda relativo alla “amministrazione del personale”, con trasferimento alle dipendenze della cessionaria dei rapporti di lavoro del personale addetto al citato servizio; tra le due società veniva sottoscritto un contratto di servizi (Accordo Quadro) con il quale TE.SS. si impegnava ad erogare a T. in outsourcing la gestione degli adempimenti amministrativi relativi al personale dipendente di T. e delle altre società del gruppo; nel 2003, a seguito della vendita dell’intero pacchetto azionario di TE.SS. (che, contestualmente, mutava la propria denominazione in A.H.S. S.p.A. – AHRS), i lavoratori già trasferiti in TE.SS. con il ramo d’azienda, sono diventati dipendenti di AHRS; nel 2010 T. ha ceduto l’Accordo Quadro alla società del gruppo, H.S.s S.r.l. (di seguito, HRS) e quest’ultima società è divenuta parte appaltante al posto di T. nei rapporti con AHRS; negli anni successivi sono stati sottoscritti plurimi accordi di rinnovo del citato Accordo Quadro, contenenti modifiche sul tipo di servizi e sulle modalità della loro erogazione; ad agosto 2016, con il cd. Terzo Atto di Modifica, T. e AHRS hanno concordato la proroga del contratto fino a dicembre 2022, la graduale riduzione del prezzo del servizio ceduto e una nuova disciplina del recesso; nel novembre 2016, T. ha comunicato a AHRS di volersi avvalere della facoltà, concessale dal Terzo atto di Modifica, di recesso con “integrale internalizzazione dei servizi oggetto degli accordi”; con un successivo Accordo di modifica del 28.4.2017, T. ha rinunciato ad avvalersi del diritto di recesso esercitato ed ha proceduto alla internalizzazione dei servizi, sottoponendo il settore cd. P. ad una profonda innovazione; il nuovo accordo ha individuato una serie di servizi da internalizzare, residuando gli altri in capo a AHRS, a cui sono stati assegnati servizi aggiuntivi, come quelli di Back Office Commerciale e Customer Care per i clienti T.
3.2. La sentenza d’appello ha premesso come sia stata giudizialmente accertata la sussistenza di un legittimo trasferimento di ramo d’azienda in relazione alla cessione avvenuta nel 2000 (v. sul punto Cass. n. 9461 del 2014), che aveva comportato il passaggio del personale unitamente a beni, postazioni aziendali, computer e programmi informatici.
Ha appurato che con l’atto di modifica del 2017 non si è realizzato ad alcun passaggio di beni e dotazioni informatiche e che non sono passate a HR tutte le attività che erano comprese nel ramo d’azienda ceduto nel 2000, bensì solo una parte, sia pure cospicua, delle lavorazioni e servizi di P. specificamente indicati nell’allegato all’atto di modifica e riportate nel corpo della sentenza.
3.3. Alla luce della frazione dei servizi rimasti in capo a AHRS e di quella riassegnata a T., la Corte territoriale ha escluso che potesse individuarsi, nell’operazione del 2017, la cessione di un ramo di azienda identico a quello ceduto nel 2000 così come anche la cessione di un nuovo ramo d’azienda, poiché la internalizzazione non aveva avuto ad oggetto un complesso organizzato di beni, dotazioni e personale munito di autonomia funzionale e in grado di assicurare di per sé lo svolgimento dei servizi rientrati.
Secondo la ricostruzione fatta propria dai giudici di appello, l’accordo del 2017 aveva realizzato solo una rimodulazione dell’appalto in essere dal 2000 e già più volte modificato in relazione alle mutate esigenze economiche e organizzative.
3.4. I giudici di appello hanno considerato plausibili le esigenze di modifica e innovazione alla base del nuovo Accordo, in un settore caratterizzato da sistemi di elaborazione dati e frequenti modifiche normative, ed hanno escluso un intento fraudolento di T., volto alla espulsione di personale dal relativo Gruppo, poiché un simile intento illecito avrebbe dovuto sorreggere le decisioni societarie in un arco temporale troppo lungo, risalente alla cessione avvenuta nel 2000 e protrattosi fino al 2017.
3.5. Nel compiere tale valutazione, la sentenza d’appello si è conformata all’orientamento di questa Corte (v. Cass. n. 22249 del 2021; Cass. n. 18947 del 2025) che ha, in maniera costante, individuato quale elemento costitutivo del trasferimento del ramo d’azienda, di cui all’art. 2112 c.c., l’autonomia funzionale del ramo ceduto, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi e quindi di svolgere – autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario – il servizio o la funzione cui risultava finalizzato nell’ambito dell’impresa cedente al momento della cessione.
L’elemento costitutivo dell’autonomia funzionale va quindi letto in reciproca integrazione con il requisito della preesistenza, e ciò anche in armonia con la giurisprudenza della Corte di Giustizia secondo la quale l’impiego del termine “conservi” nell’art. 6, par. 1, commi 1 e 4 della direttiva 2001/23/CE, “implica che l’autonomia dell’entità ceduta deve, in ogni caso, preesistere al trasferimento” (Corte di Giustizia, 6 marzo 2014, C-458/12; Corte di Giustizia, 13 giugno 2019, C664/2017).
3.6. Nel caso di specie, difetta principalmente la coincidenza tra l’ambito dei servizi già svolti da AHRS fin dal 2000 e quello rientrato nella diretta gestione di T. e, da diverso angolo di visuale, la possibilità di considerare l’insieme delle attività “reinternalizzate”, senza contestuale passaggio di personale e strumentazione, come entità economica sufficiente, così risultando elisa anche l’eventualità di avvenuta cessione di un nuovo ramo d’azienda, senza che residui .
4. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
4.1. Esso contesta l’interpretazione degli atti processuali resa dai giudici di appello e, a monte, neppure specifica in quali atti processuali sarebbero contenute le allegazioni riportate alle pp. 16 e ss.
Per il resto, deve ribadirsi che il provvedimento reso sulle richieste istruttorie è censurabile con ricorso per cassazione per violazione del diritto alla prova, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. allorquando il giudice di merito rilevi preclusioni o decadenze insussistenti ovvero affermi l’inammissibilità del mezzo di prova per motivi che prescindano da una valutazione della sua rilevanza in rapporto al tema controverso ed al compendio delle altre prove richieste o già acquisite, nonché per vizio di motivazione in ordine all’attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini della decisione, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso che non illustri la decisività del mezzo di prova di cui si lamenta la mancata ammissione (così Cass. n. 30810 del 2023).
4.2. Con specifico riferimento al vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale, si è precisato che esso può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi risulti priva di fondamento (Cass. n. 16214 del 2019; n. 18072 del 2024; n. 30721 del 2024).
4.3. Nella fattispecie oggetto di causa, la Corte d’appello ha giudicato la causa sufficientemente istruita per mezzo delle allegazioni delle parti e delle prove documentali raccolte ed ha argomentato che la prova testimoniale nulla avrebbe potuto aggiungere al materiale raccolto.
Tale valutazione compiuta nel giudizio di merito non può fondare un error in procedendo, non solo perché sorretta da una motivazione rispettosa dei requisiti normativi e costituzionali ma anche per la mancata deduzione di decisività delle circostanze oggetto della prova non ammessa, dovendosi escludere ogni violazione del diritto alla prova (su cui v. Cass. 18285 del 2021 e numerosi precedenti ivi citati).
5. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto.
La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.
Il rigetto del ricorso costituisce presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore di ciascuna parte controricorrente, in euro 4.500,00 per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i rispettivi ricorsi a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.