CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21765 depositata il 25 giugno 2026

Lavoro – Procedura di stabilizzazione – Conversione dei contratti – Tempo determinato / tempo indeterminato – Indennità onnicomprensiva – Ricorso abusivo ai contratti a termine – Risarcimento del danno da cd. illecito – Accoglimento

Fatti di causa

Con la gravata sentenza la Corte d’appello di Messina, su impugnazione della Azienda Ospedaliera Policlinico Universitario di Messina “G.M.” (di seguito “Azienda Ospedaliera”), soccombente in primo grado, riformava parzialmente la sentenza del Tribunale di Messina in funzione di giudice del lavoro del 4/2/2020, la quale:  

a) aveva accertato il diritto di M.F., C.N. e R.P. (oltre che di ulteriori ricorrenti, non più parti del giudizio) alla stabilizzazione in virtù della procedura di stabilizzazione avviata dalla citata Azienda con deliberazione del Commissario straordinario del 02/09/2008;

b) aveva, di contro, rigettato la contestuale domanda di risarcimento del danno, avanzata, tra gli altri, dalle stesse N., F. e P.R.;

c) aveva rigettato la domanda di accertamento del diritto alla stabilizzazione dei restanti ricorrenti, nonché quella di conversione dei loro contratti da contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato con l’Azienda resistente;

d) aveva condannato l’Azienda Ospedaliera al pagamento in favore di una serie di ricorrenti, tra i quali, per quanto qui rileva, D.G., A.G., A.C., R.L., non aventi i requisiti per la stabilizzazione del rapporto, di una indennità onnicomprensiva pari a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre interessi legali e rivalutazione;

e) aveva compensato le spese tra le parti e i controricorrenti, condannando, invece, l’Azienda Ospedaliera a rifondere i ricorrenti di metà delle spese di lite.

2. Sul primo punto, la Corte territoriale, aderendo al pertinente rilievo dell’Azienda Ospedaliera, in riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda di stabilizzazione di C.N., M.F. e R.P., rilevando che, diversamente da altri lavoratori cui era stata riconosciuta la stabilizzazione, non avevano maturato la richiesta anzianità complessiva di 36 mesi nella successione dei contratti a termine entro un arco temporale preciso, avendo accumulato in totale, rispettivamente, P. 26 mesi, F. e N. 31 mesi.

La Corte giungeva a tale statuizione dopo avere ripercorso i requisiti per accedere al beneficio della stabilizzazione, come previsti dal Protocollo d’intesa sottoscritto il 31/01/2008 dall’Assessore Regionale alla Sanità e le OO.SS., poi pedissequamente recepiti nell’avviso di selezione dell’Azienda Ospedaliera del 12/9/2008, ovvero, alternativamente:

1) essere in servizio alla data del 31 dicembre 2007 presso l’Azienda Sanitaria che stabilizza (nella specie, il Policlinico “G.M.”) e con un’anzianità di almeno tre anni, anche non continuativi, maturata, anche presso altre Aziende del SSN tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2007;

2) essere in servizio in data successiva al 31 dicembre 2007, con un contratto stipulato entro il 28 settembre 2007, presso l’Azienda sanitaria che stabilizza e con un’anzianità di tre anni, anche maturati successivamente al 31.12.2007; ai fini dell’acquisizione dell’anzianità di servizio erano valutati utili servizi, pure non continuativi, prestati anche presso altre Aziende del SSN nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2002 e il 31 dicembre 2007, mentre non erano utili le proroghe successive alla data del 31.12.2007;

3) essere in servizio alla data anteriore al 31 dicembre 2007 con una anzianità di servizio, alla stessa data, di almeno tre anni, anche non continuativi, maturati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2002 ed il 31.12.2007, presso l’Azienda che stabilizza o altre Aziende del SSN).

Chiariva, pertanto, che veniva preso in considerazione tutto il servizio precario svolto dall’1/01/2002 al 31/12/2007 (con esclusione dell’attività svolta negli anni precedenti, ancorché attestata nelle certificazioni prodotte dalle appellate), svolto sia presso l’Azienda che stabilizza sia presso altre Aziende.

3. Ancora, la Corte, in accoglimento del secondo motivo d’appello dell’Azienda ospedaliera, dopo avere ricostruito il regime normativo applicabile e valorizzato le peculiarità del limite dei 36 mesi nella successione dei contratti a termine, ai sensi del comma 4-bis all’art 5 del D. Lgs. 2001 n. 368 (introdotto dall’art. 1, comma 40, della l. 24/12/2007 n. 247, a mente del quale “qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2”), rigettava la domanda di risarcimento del danno da abuso nel ricorso ai contratti a termine (invocata dalle ricorrenti in base a Cass. Sez. U., n. 5072 del 2016 e seguenti pronunce) nei confronti delle lavoratrici A.C., A.G., D.G. e R.L., le quali non raggiungevano un periodo temporale complessivo di 36 mesi nella sequenza dei rispettivi contratti a termine, tenuto conto di tutti i contratti aventi ad oggetto le medesime mansioni di agente sociosanitario e ausiliario specializzato stipulati con l’Azienda Ospedaliera anche in epoca antecedente alla sua costituzione in azienda ovvero già in corso alla data di entrata in vigore della norma.

4. Né la Corte rilevava ulteriori profili di legittima reiterazione dei contratti a termine.

5. Infine, per gli altri ausiliari (non più presenti nel giudizio di cassazione), i cui contratti a termine superavano il periodo di 36 mesi e per i quali l’Azienda Ospedaliera aveva lamentato l’eccessiva misura della liquidazione del cd. danno eurounitario accordata e la mancata valorizzazione delle situazioni individuali specifiche, la Corte operava una differenziazione nell’importo del risarcimento riconosciuto ai vari lavoratori.  

6. F., P., N., C., L., G. e G. hanno proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi, mentre l’Azienda Ospedaliera ha resistito con controricorso.

7. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380-bis.1 c.p.c.

Ragioni della decisione

1. Il primo motivo di ricorso riguarda il diniego del diritto alla stabilizzazione disposto nei confronti di C.N., M.F. e R.P.

Vi si denuncia violazione e/o errata applicazione delle leggi n. 296 del 2006 e n. 244 del 2007 e successive modifiche ed integrazioni, della Direttiva 1999/70/CE, nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4, c.p.c.

2. Il Tribunale, nell’accogliere in primo grado la domanda di stabilizzazione avanzata – tra gli altri – dalle tre lavoratrici, aveva accertato che F., P. e N. avevano diritto ad essere stabilizzate in virtù della procedura di stabilizzazione avviata dall’Azienda resistente con deliberazione del Commissario straordinario della medesima n. 554 del 2.9.2008.

3. Contrariamente a quanto statuito dalla Corte territoriale, M.F., tenuto conto anche del servizio prestato presso altre Aziende del S.S.N., possedeva i requisiti per l’accesso alla stabilizzazione previsti dai punti 1 e 2 dell’avviso di selezione pubblica, e ciò in quanto era stata in servizio alla data del 31/12/2007, con contratti stipulati alla data del 28.9.2007, e aveva maturato i tre anni, non continuativi, anche presso altre Aziende del S.S.N. tra l’1.1.2002 ed il 31/12/2007, come previsto dal suddetto punto 1.

4. Inoltre, come risulta dai medesimi contratti, era stata in servizio anche in data anteriore al 31/12/2007 e aveva maturato i 36 mesi di servizio, anche non continuativi, tra l’01/01/2002 ed il 31/12/2007, come previsto dal suddetto punto 2.

5. Anche le ricorrenti P. e N., tenuto conto del servizio prestato presso altre Aziende del SSN, possedevano i requisiti per l’accesso alla stabilizzazione previsti dal punto 2 dell’avviso, in quanto, come risulta dai contratti prodotti, entrambe erano state in servizio in data successiva al 31/12/2007, con un contratto stipulato entro il 28/07/2007 e avevano maturato i 36 mesi di servizio anche successivamente al 31/12/2007, come appunto previsto dal punto 1.

6. Tale motivo è infondato. Il diritto alla stabilizzazione per cui è giudizio era subordinato all’integrazione dei requisiti previsti dal Protocollo d’intesa del 31/1/2008 tra Assessore Regionale alla Sanità e OO.SS., recepiti nell’avviso pubblico di selezione del 12/9/2008 e che delineavano tre distinte categorie di aventi diritto.

Sul punto, la Corte d’appello, sulla base di un accertamento in fatto non rivedibile in questa sede, nel quale sono puntualmente scrutinati i singoli contratti a termine di ciascuna delle lavoratrici in rapporto all’arco temporale di rilievo e alla rilevanza del contratto stipulato “con l’Azienda sanitaria che stabilizza”, ha affermato che ciascuna delle tre odierne ricorrenti era stata esclusa dalla selezione in quanto nel periodo compreso tra il 01/01/2002 e il 31/12/2007, costituente uno dei profili vincolati dell’avviso, non aveva maturato i 36 mesi di anzianità nel profilo e nel ruolo di appartenenza, cumulabili nelle varie Aziende del Servizio Sanitario Nazionale.

La Corte ha, peraltro, esaminato partitamente la sussistenza dei requisiti in relazione a ciascuna delle tre categorie contemplate nell’avviso pubblico, giungendo a un rilievo negativo per mancata integrazione del requisito dei 36 mesi, per come configurato nell’avviso.  

7. Le tre lavoratrici ricorrenti sul punto non si confrontano puntualmente con le verifiche operate dalla Corte, sollecitando piuttosto la valorizzazione di ulteriori periodi di lavoro svolti sì con aziende sanitarie e in forza di contratti a termine, ma in finestre temporali non corrispondenti a quelle correttamente richiamate dalla Corte territoriale, di talché la mera sommatoria di periodi che complessivamente ammontano a oltre 36 mesi non può costituire un dato significativo, idoneo a superare la valutazione compiuta in sentenza.  

8. Dunque, tale motivo va rigettato e confermato il corretto diniego del riconoscimento del diritto alla stabilizzazione per le lavoratrici M.F., C.N. e R.P.

9. Il secondo motivo riguarda il diniego del risarcimento del danno da cd. illecito euro-unitario nei confronti delle ricorrenti C., L., G. e G., oltre che delle ricorrenti C.N., M.F. e R.P., per queste ultime in subordine al mancato accoglimento del primo motivo.  

10. Vi si prospetta violazione ed errata applicazione dell’art. 36, comma 5, secondo periodo, T.U. n. 165 del 2001, dell’art. 32 della l. n. 183 del 2010, della Direttiva 1999/70/CE, e ancora degli artt. 2697 c.c., 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) e 4), c.p.c.

11. Le ricorrenti muovono dalla corretta impostazione seguita dal Tribunale di Messina, che aveva accolto la domanda di risarcimento danni da ricorso abusivo ai contratti a termine, avanzata da A.C., A.G., D.G. e R.L. – nelle forme di un’indennità omnicomprensiva nella misura massima prevista dall’art. 32, comma 5, della l. 183 del 2010 (pari a 12 mensilità) – ritenendo che i contratti a termine stipulati per tutte le ricorrenti in un lasso temporale superiore al decennio avevano avuto una durata tale da frustrare la loro stessa natura di contratti a tempo determinato.

Lo stesso Tribunale aveva negato il risarcimento a M.F., C.N. e R.P. soltanto in virtù della ritenuta alternatività tra tale forma di tutela e il diritto (in quella sede riconosciuto) alla stabilizzazione, intesa quale misura “equivalente” e non aggiuntiva al risarcimento.

12. In ricorso (pag. 18-19) si evidenziano quindi i periodi svolti da ciascuna lavoratrice alle dipendenze dell’Azienda Ospedaliera (C.N. 50 mesi, R.P. 33 mesi, M.F. 23 mesi, A.G. 36 mesi, A.C. 40 mesi, R.L. 31 mesi e D.G. 34 mesi), per osservare come, nel complesso, le ricorrenti avessero tutte superato il decennio di precariato.  

13. Con riferimento alle ricorrenti C. e G. il ricorso segnala in primo luogo che la Corte d’appello ha in primo luogo conteggiato erroneamente i periodi di lavoro svolti presso l’Azienda ospedaliera resistente, che risultano pari rispettivamente a 40 e 36 mesi (doc. 18).  

14. Ma soprattutto, per le ricorrenti tutte, la Corte ha erroneamente applicato le norme di rilievo (art. 36, comma 5, secondo periodo, T.U. n. 165 del 2001, art. 32 l. n. 183 del 2010, Direttiva 1999/70/CE) e disatteso la giurisprudenza di legittimità e quella della CGUE sul tema, ritenendo che il superamento dei 36 mesi di servizio presso la medesima Azienda resistente costituisse il discrimine per il riconoscimento del diritto al risarcimento danni ai sensi dell’art. 36, comma 5, secondo periodo, del d.lgs. n. 165 del 2001 e dell’art. 32, comma 5, della l. 183 del 2010, e ciò per avere confuso i presupposti applicativi del diritto al risarcimento danni previsto da queste ultime disposizioni e qui invocato dalle parti, con i requisiti del distinto e autonomo diritto alla conversione dei contratti a termine in rapporto a tempo determinato, ex art. 5, comma 4-bis, del D.lgs. n. 368 del 2001 in caso di superamento dei 36 mesi di servizio.

15. I contratti stipulati da C., G., G., L. erano illegittimi a prescindere dal superamento dei 36 mesi complessivi di durata, per nullità del termine apposto, come precisato in atti di causa (sia nei ricorsi introduttivi del giudizio che in sede di appello) ossia per violazione degli artt. 1, 4 e 5 del d.lgs. 368 del 2001, e, pertanto, erano soggetti alla sanzione individuata dall’art. 32, comma 5, della legge 183 del 2010, essendo tali contratti, alcuni dei quali prorogati senza soluzione di continuità, privi di motivazione in ordine alla necessità di sopperire a esigenze immediate e straordinarie dell’Amministrazione.

16. Allo stesso modo, prosegue il motivo, ove venisse confermato il diniego del diritto alla stabilizzazione in favore di M.F., C.N. e R.P., e rigettato perciò il primo motivo, si chiede un’interpretazione delle norme che faccia salvi i principi costituzionali attraverso il riconoscimento, anche nei loro confronti, dell’indennità risarcitoria omnicomprensiva nella misura massima stabilita dall’art. 32, comma 5, della l. n.183 del 2010, non potendo comunque sacrificarsi la posizione dei lavoratori assunti illegittimamente a termine, in tal senso tutelati dalla Direttiva 1999/70/CE.

17. Il secondo motivo è fondato con le seguenti precisazioni.  

18. Giova ricordare che, come di recente ribadito da Cass., Sez. L, Ordinanza n. 203 del 04/01/2026 (Rv. 677761-01), “In tema di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di reiterazione di contratti di somministrazione di lavoro a termine in violazione dei criteri di temporaneità ed eccezionalità di cui all’art. 36, comma 2, del d. lgs. n. 165 del 2001, la nullità derivante dal disposto del comma 5-quater della medesima disposizione determina – ad integrazione della disciplina generale di cui agli artt. 30 ss. del d. lgs. n. 81 del 2015 – l’imputazione dei rapporti alla P.A. utilizzatrice e, pur essendo esclusa, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, la trasformazione a tempo indeterminato, costituisce il presupposto per il risarcimento del danno c.d. euro-unitario (da liquidare in via presuntiva secondo i parametri di cui all’art. 28, comma 2, del d. lgs. n. 81 del 2015 o, quando applicabile, all’art. 36, comma 5, seconda parte, del d. lgs n 165 del 2001, introdotto dall’art. 12, comma 1, del d.l. n. 131 del 2024, conv. con mod. dalla l. n. 166 del 2024), mostrandosi tale disciplina conforme allo scopo della direttiva 2008/104/CE, la quale, secondo l’interpretazione datane dalla Corte di Giustizia (sentenza del 14 ottobre 2020 in causa C681/18), è finalizzata a far sì che gli Stati membri si adoperino affinché il lavoro tramite agenzia interinale presso la stessa impresa utilizzatrice non diventi una situazione permanente per uno stesso lavoratore”.

19. In motivazione la S.C., la quale nel caso di specie ha annullato con rinvio la sentenza di merito che aveva erroneamente dato rilievo, al fine di riconoscere il diritto al risarcimento del danno da illecito eurounitario, al mancato superamento della durata di 36 mesi nella reiterazione di contratti a termine, chiarisce le ragioni per cui non poteva attribuirsi rilievo discriminante a tale requisito, anche in quel caso mancante.  

20. Spiega, infatti, che l’art. 36, comma 5-quater del d. lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che i contratti di lavoro stipulati in violazione del medesimo articolo «sono nulli e determinano responsabilità erariale»; che la P.A., in ragione di ciò, nel ricorso alla somministrazione, deve osservare il principio di cui al comma 2 del citato art. 36, potendo ricorrere quindi ad essa solo per rispondere ad esigenze di carattere «temporaneo o eccezionale» […]; che ciò vale tanto per i contratti di somministrazione quanto per i contratti a termine; che, stante l’unicità di disciplina di fondo che l’art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001 fissa, nel regolare il ricorso al lavoro a tempo determinato e al lavoro somministrato a termine, sul piano della causalità delle esigenze e degli effetti di nullità che ne derivano, «va da sé che, allorquando la parte faccia valere, verso la P.A. utilizzatrice, la violazione di norme» che comportino la nullità della somministrazione al fine di evitarne la indebita reiterazione, deve applicarsi il principio di diritto enunciato da Cass. Sez. U., 15/03/2016 n. 5072, secondo cui “nel regime del lavoro pubblico contrattualizzato in caso di abuso del ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato da parte di una pubblica amministrazione il dipendente, che abbia subito la illegittima precarizzazione del rapporto di impiego, ha diritto, fermo restando il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato posto dal d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 36, comma 5, al risarcimento del danno previsto dalla medesima disposizione con esonero dall’onere probatorio nella misura e nei limiti di cui alla L. 4 novembre 2010, n. 183, art. 32, comma 5, e quindi nella misura pari ad un’indennità onnicomprensiva tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nella L. 15 luglio 1966, n. 604, art. 8”.

Nel caso ivi deciso, la S.C. chiariva che la Corte d’Appello aveva accertato esplicitamente la violazione dei parametri di temporaneità ed eccezionalità che condizionano la validità del ricorso alla somministrazione a termine (ma ciò vale anche per i contratti a termine) e non poteva quindi poi richiedere la prova di ulteriori illegittimità, come il superamento della durata di 36 mesi che l’ordinamento valorizza in altri casi.

21. Similmente, già Cass. Sez. L, Ordinanza 04/02/2020, n. 2534, Rv. 656917–01, aveva chiarito che “In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la mancata indicazione delle ragioni giustificative dell’apposizione del termine al contratto, poi prorogato, dà luogo ad una abusiva reiterazione del contratto a tempo determinato, che ricade nell’ambito di applicazione della direttiva 1999/70/CE, e dà luogo al diritto al risarcimento del danno comunitario secondo i principi enunciati dalle Sezioni Unite della S.C. nella sentenza n. 5072 del 2016”.  

22. Ed ancora in termini speculari si è pronunciata Cass., Sez. L., Ordinanza 01/02/2021, n. 2175, che ha cassato con rinvio la sentenza di merito che, dopo avere accertato la illegittimità di reiterati contratti a termine per nullità della clausola giustificativa, riferita alla necessità di sopperire alle temporanee esigenze di un determinato servizio – esazione dei pedaggi – e dunque meramente espressiva dell’esigenza di reclutare forza lavoro, senza alcuna indicazione di concrete e verificabili esigenze non continuative non fronteggiabili con il personale in servizio, rigettava poi la domanda di risarcimento del danno.

La S.C. vi ha ribadito, infatti, che, una volta accertato l’abuso, sorge il diritto al risarcimento del danno previsto dall’art. 36 d.lgs. 165 del 2001, con esonero dall’onere probatorio nella misura e nei limiti di cui all’art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010.

23. In altri termini, il diritto al risarcimento del danno da c.d. illecito euro-unitario sussiste in ragione dell’accertamento dell’abusiva reiterazione di plurimi contratti a termine, non giustificati dalle specifiche esigenze di temporaneità ed eccezionalità prescritte dalla legge, indipendentemente dal raggiungimento del requisito dei 36 mesi di durata complessiva di tali contratti, che costituisce autonoma causa di illegittimità.

24. La Corte d’appello, nel rigettare la domanda delle lavoratrici C., G., G. e L. per mancato superamento del periodo di 36 mesi, al di là della correttezza o meno dell’esclusione dal computo del servizio svolto dalle stesse ricorrenti presso altri enti ospedalieri del SSN o in altri profili professionali presso lo stesso ente, si è posta in contrasto con i richiamati principi di diritto, non considerando che la reiterazione dei contratti a termine per una durata complessiva inferiore a 36 mesi, laddove abusiva per nullità del termine ad essi apposto per carenza di motivazione sulle esigenze sottostanti, rende i suddetti contratti ugualmente illegittimi e pertanto, senz’altro soggetti alla misura sanzionatoria di cui all’art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010.

25. Dalla sentenza di primo grado si evince che (tutti) i ricorrenti avevano lamentato l’abusiva reiterazione dei contratti a termine da parte dell’Azienda ospedaliera resistente, in violazione degli artt. 4 e 5 d.lgs. n. 368/2001 e della direttiva 1999/70/CE per mancanza di motivazione sulle esigenze specifiche imposte ex lege, e chiesto, pertanto, la conversione del primo contratto dagli stessi stipulato in contratto a tempo indeterminato e, in ogni caso, il risarcimento del danno nella forma qui indicata (cfr. ricorsi di primo grado, pag. 10-12, 23, 36-37).

26. Parimenti, quanto alla posizione delle ricorrenti F., N. e P., nel pretermettere del tutto l’accertamento della sussistenza dei presupposti per la tutela risarcitoria ex art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010 (chiesta in primo grado in subordine all’eventuale rigetto della domanda di stabilizzazione, che fu in quella sede accolta, ma che in secondo grado tornava rilevante a fronte del rigetto della stabilizzazione), la Corte territoriale ha omesso, nei confronti di tali lavoratrici, una verifica essenziale, dalla quale sarebbe potuto scaturire il riconoscimento di un indennizzo a fronte della presenza di plurimi contratti reiterati a termine.  

27. Il ricorso deve essere, pertanto, accolto nei termini sopra argomentati e la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione, anche per provvedere sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione, anche per provvedere sulle spese del presente giudizio.