CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21836 depositata il 26 giugno 2026
Lavoro – Avvisi di addebito – Revoca del beneficio della fiscalizzazione – Oneri sociali – Cessazione delle attività – Provvedimento di decadenza – Preavviso del DURC – Sgravi contributivi – Invito alla regolarizzazione – Accoglimento
Fatti di causa
1. Con ricorso innanzi al Tribunale di Verbania P.A. in qualità di titolare della ditta F. & P. s.n.c. di P.I. & C conveniva in giudizio l’INPS e impugnava quattro avvisi di addebito tutti conseguenti alla revoca del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali già riconosciuti a seguito della cessazione delle attività di estrazione di materiale di cava.
La parte ricorrente contestava le pretese creditorie dell’INPS sostenendo che una volta ricevuto il primo avviso di addebito aveva saldato quasi l’intero importo dimenticando solo l’importo di euro 154,38 comunque di seguito saldato.
La parte ricorrente deduceva l’illegittimità del provvedimento di decadenza dai benefici per non avere mai ricevuto il preavviso del DURC negativo.
L’INPS si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale di Verbania, con la sentenza n. 104/2020, rigettava il ricorso.
2. P.A. in qualità di titolare della ditta F. & P. s.n.c. di P.I. & C snc proponeva appello.
L’INPS si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
2.1. Con la sentenza n. 69/2022 depositata in data 28/02/2022 la Corte di Appello di Torino, sezione lavoro, ha accolto parzialmente l’appello annullando due avvisi di addebito e un terzo per un importo limitato.
Ha poi respinto nel resto l’impugnazione confermando il rigetto dell’opposizione come già disposto dal Tribunale.
3. Avverso detta sentenza l’INPS ha proposto ricorso per cassazione.
P.A. in qualità di titolare della ditta F. & P. s.n.c. di P.I. & C snc si è costituito con controricorso chiedendo il rigetto del ricorso.
4. La parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
5. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 12/06/2026.
Ragioni della decisione
1. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, commi 1175 e 1176, della legge 296 del 2006, del d.m. 30/01/2015 e deduce che la questione controverse è se sia venuto meno il diritto del datore di lavoro ai benefici già riconosciuti della fiscalizzazione degli oneri sociali per effetto della cessazione dell’attività di estrazione di materiale di cava per il periodo successivo all’adempimento del debito pur intervenuto dopo la scadenza del termine concesso per la regolarizzazione.
1.1. Deduce il ricorrente che dalla sentenza stessa emerge che il pagamento non era stato regolarizzato entro il termine di quindici giorni stabilito dalla legge e anche dopo che l’INPS aveva comunicato la decadenza dal diritto agli sgravi.
2. La sentenza impugnata ha rilevato che gli avvisi di addebito si riferivano a diversi periodi e che la società aveva dato prova di avere corrisposto il dovuto relativo al mese di gennaio del 2017 (sebbene oltre il termine) e che l’INPS – nonostante l’emissione di DURC negativo – non avesse dato prova di ulteriori inadempienze.
Secondo la Corte territoriale, non essendo provati altri debiti oltre quello di euro 154,38 relativo al mese di gennaio del 2017, regolarizzato a settembre del 2018, l’irregolarità contributiva era da limitarsi al periodo appunto da gennaio 2017 al settembre 2018 e solo in quei limiti, cioè per le somme riferibili a sgravi e fiscalizzazioni godute in detti periodi, era legittima la pretesa creditoria dell’INPS, con riferimento agli altri periodi e per le somme residue erano, invece, da annullare gli avvisi di addebito.
3. Va respinta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla società controricorrente. Contrariamente a quanto sostenuto con tale eccezione, il ricorso non presuppone la necessità di rivalutare la prova condotta dalla Corte di Appello circa la (in)sussistenza di altri debiti: dalla lettura della sentenza emerge infatti, quale circostanza incontestata, che esisteva un debito contributivo non sanato entro i termini e tanto, secondo l’INPS, era sufficiente per determinare la decadenza dalla fiscalizzazione degli oneri contributivi goduta per il periodo in questione.
4. Il ricorso è fondato. Questa Corte ha affermato, con orientamento costante e di recente ribadito (Cass. 25/05/2026, n.16198/2026) che «il mero possesso del DURC, di per sé solo, non può essere inteso come dimostrazione ex se della regolarità contributiva e non può, quindi, essere considerato elemento che impedisce, di fatto, all’Istituto previdenziale di procedere al recupero di sgravi che risultino indebitamente fruiti, a ciò ostando le peculiari funzioni e finalità del documento nonché la lettera stessa dell’art. 1, comma 1175, cit. che qualifica il Durc come condizione necessaria ma non sufficiente per fruire dei benefici contributivi, posto che è altresì richiesta “l’assenza di violazioni nelle predette materie” e, si afferma, restano “fermi gli altri obblighi di legge e il rispetto degli accordi e contratti collettivi» (Cass. n. 30459/2025 che richiama n. 30788/2024)».
5. Nel caso di specie, la società ha omesso di attivarsi tempestivamente al fine di regolarizzare la propria posizione e non constano specifici profili controversi attinenti all’invito alla regolarizzazione.
In ogni caso, la mancata segnalazione dell’irregolarità ostativa al rilascio del DURC, da parte dell’INPS, non determinerebbe l’inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi; né, in assenza dello specifico procedimento di cui all’art. 7 del DM 24 ottobre 2007, prima, e dell’art. 4 del DM 30 gennaio 2015, poi – che, come già osservato dalla Corte ha natura eccezionale, attraverso il quale solo è consentita la sanatoria delle irregolarità, che «perdono … ove la regolarizzazione abbia corso, la loro capacità ostativa rispetto al riconoscimento delle agevolazioni previdenziali» (Cass. nn. 27107 e 27108 del 2018, in motiv.) – potrebbe consentirsi una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo (da ultimo, Cass. n. 33315/2025), «in contrasto con l’esigenza che è insita nella norma dell’art. 1 co. 1175, con riferimento alla necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell’applicazione degli sgravi contributivi.
Semmai, la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell’ente previdenziale può comportare una sua responsabilità risarcitoria, per l’impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance di fruire degli sgravi, ove si dimostri che l’inadempimento dell’ente ha comportato causalmente un tale danno» (n. 27107/2018), ma non è questo l’oggetto di questa controversia, non potendo ricadere sull’ente previdenziale, «gli effetti dell’inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti alla regolarità contributiva, che appartengono al datore (Cass. n. 24854/2022)» (Cass. n. 31608/2024).
6. Si consideri anche quanto affermato di recente da Cass. 27/04/2026 n. 11215, secondo la quale il contenuto dell’art. 1, comma 1175, l. n. 297 del 2006 è chiaro nel senso di subordinare il diritto a usufruire e mantenere gli sgravi alla continua e permanente regolarità contributiva, il che presuppone il pagamento integrale dei contributi previdenziali alle scadenze di legge. In tema di benefici contributivi, per la cui fruizione è richiesto – ai sensi dell’art. 1, comma 1175, della l. n. 296 del 2006 – il possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. DURC), la mancata segnalazione dell’irregolarità ostativa al rilascio del DURC, da parte dell’Inps, non determina l’inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi; né, in assenza dello specifico procedimento di cui all’art. 7 del d.m. 24 ottobre 2007, di natura eccezionale, può consentirsi una regolarizzazione ex post ed in qualsiasi tempo, in contrasto con la ratio della norma, intesa ad assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell’applicazione degli sgravi (così anche Cass. n. 27107/2018 e, in senso conforme da ultimo, Cass. 2678/2026).
7. La sentenza impugnata non si è attenuta a questi principi e deve essere cassata con rinvio alla Corte di Appello competente alla quale è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Torino, in diversa composizione, alla quale è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.