CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 21864 depositata il 26 giugno 2026
Licenziamento – Impugnazione giudiziale – Decorso del termine di decadenza – Pregressa procura al difensore – Successiva ratifica – Decadenza dalla impugnativa – Rigetto
Fatti di causa
1. Parte ricorrente impugna, con un unico motivo di ricorso, la sentenza con la quale la Corte di appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado, dichiarando inammissibile l’impugnazione giudiziale del licenziamento del 23.1.2020 per decorso del termine di decadenza.
2. La Corte territoriale ha precisato che, ai fini del rispetto del termine di 60 giorni previsto dall’art. 6 della legge n. 604 del 1966, non poteva essere considerata idonea la nota sottoscritta dal solo avvocato A.D.M., inviata il 23.1.2020, in assenza di una pregressa procura al difensore e di una successiva ratifica, chiarendo che non vi erano dubbi sul fatto che il datore di lavoro avesse inteso eccepire la decadenza dalla impugnativa, deducendo espressamente il vizio di rappresentanza del professionista firmatario della comunicazione.
3. Ad avviso della Corte territoriale, nemmeno era idonea la seconda impugnativa, effettuata con missiva del 27.02.2020, poiché i documenti prodotti per fornire la relativa prova di perfezionamento dell’invio non recavano alcuna attestazione delle attività compiute dall’agente postale, in particolare quanto al compimento delle formalità previste dagli artt. 23 e seguenti del Regolamento per il servizio postale universale.
5. Ha resistito con controricorso la società.
6. La consigliera delegata ha proposto la definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., rilevando la conformità della sentenza gravata ai precedenti di questa Corte specificamente indicati.
7. Parte ricorrente, tramite difensore munito di nuova procura speciale, ha depositato nei termini istanza per chiedere la trattazione della causa in pubblica udienza ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., tuttavia, ritenendosene insussistenti le condizioni, è stato instaurato il procedimento in camera di consiglio e, all’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza.
Ragioni della decisione
1. Il motivo denunzia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., la violazione degli artt. 112 e 116 c.p.c. con conseguente falsa applicazione dell’art. 6 della l. n. 604/1966.
2. La parte si duole, in particolare, del fatto che, in relazione alla seconda missiva, la Corte territoriale abbia fatto malgoverno del principio del prudente apprezzamento delle prove documentali offerte in relazione all’iter postale, consistenti nel tracking on line, nelle ricevute di partenza e di compiuta giacenza, nelle annotazioni sul plico restituito dell’iter postale di consegna, così pervenendo a un’errata ricostruzione della realtà fattuale.
3. Inoltre, quanto alla prima impugnazione stragiudiziale, lamenta che la Corte territoriale avrebbe accolto l’eccezione del datore di lavoro sulla mancanza di procura dell’avvocato che era stata tardivamente proposta, senza consentire alla lavoratrice di produrre la suddetta procura, in contrasto con il principio di diritto affermato da Cass. 9650/2021 che ha statuito che “chi agisce nel nome e nell’interesse del Lav., non ha l’onere di comunicare o di documentare la procura, salvo che il datore gliene faccia richiesta ai sensi dell’art.1399 c.c., applicabile anche agli atti unilaterali ex art. 1324 c.c.”.
4. Le doglianze sono inammissibili e infondate.
5. Come è stato di recente osservato da questa Corte in fattispecie sovrapponibile alla presente, nella quale ricorreva altro lavoratore difeso dal medesimo avvocato (Cass. n. 6936/2025), è stato da tempo chiarito che il datore di lavoro convenuto in giudizio può contestare l’idoneità dell’impugnativa stragiudiziale sottoscritta dal solo difensore, anche se in precedenza non si sia avvalso della facoltà a lui concessa dall’art. 1393 c.c., con la precisazione che, in tal caso, sarà onere del lavoratore dimostrare la validità dell’atto compiuto dal rappresentante, offrendo la prova dell’anteriorità della procura scritta (cfr. Cass. n. 9650 del 2021; n. 16416 del 2019), che può essere fornita con ogni mezzo (Cass. n. 7866 del 2012; n. 3634 del 2017).
6. A tali principi si è attenuta la Corte d’appello partenopea che, in ordine alla prima lettera di impugnativa del licenziamento, ha accertato trattarsi di una nota sottoscritta dal solo avvocato A.D.M., che si qualificava difensore di fiducia, pervenuta alla società il 23.1.2020; i giudici di merito hanno, poi, appurato che la società aveva contestato in giudizio l’esistenza sia di una valida e pregressa procura al difensore (“l’odierna appellante, nel giudizio di primo grado, non ha depositato alcun atto di conferimento del mandato all’avv. D.M.”) e sia di una successiva ratifica di licenziamento (“nel caso in esame, in cui il procuratore costituito nel giudizio di impugnativa promosso dalla lavoratrice è un professionista diverso dal firmatario della comunicazione stragiudiziale, deve escludersi che la procura rilasciata dalla L. possa costituire una valida ratifica dell’operato di un altro avvocato, l’avv. D.M. appunto”) e che nessuna prova era stata fornita dalla lavoratrice e hanno quindi ritenuto che la nota fosse priva di qualsiasi efficacia probatoria al fine di impedire la decadenza di cui all’art. 6 della legge n. 604 del 1966.
7. Tanto premesso, le censure mosse dalla ricorrente sono manifestamente infondate nella parte in cui assumono, in contrasto con i precedenti richiamati, che “il dichiarare di agire in nome e per conto, giusta nomina a difensore, risponde ai requisiti di efficacia dell’impugnativa stragiudiziale ex art. 6 legge n. 604 del 1966” e inammissibili nella parte in cui negano, prospettando la violazione dell’art. 112 c.p.c., che la società avesse contestato l’esistenza di una precedente procura, in quanto sono formulate senza il rispetto delle prescrizioni imposte dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c., mancando in ricorso una puntuale indicazione del contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, con trascrizione dei passaggi essenziali degli stessi o riassunto del contenuto, e con sia specifica segnalazione della loro presenza negli atti del giudizio di merito (così Cass., S.U. n. 8950 del 2022; Cass. n. 12481 del 2022).
8. Venendo all’esame delle censure rivolte alla sentenza gravata nella parte in cui la stessa si sofferma sulla missiva del 27.2.2020, le stesse presentano plurimi profili di inammissibilità.
9. Innanzitutto, le doglianze appaiono volte a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio, contrapponendo una diversa valutazione dei dati di fatto e reiterando rilievi già disattesi dalla Corte d’appello con motivazione congrua e adeguata.
10. Inoltre, le stesse non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza, che non è basata su una “differenza procedurale di recapito” o sull’inesistenza di poteri certificativi in capo ai dipendenti da società diverse da P.I. s.p.a., ma ha escluso l’esistenza della prova di una rituale comunicazione dell’atto alla società, in quanto “i detti atti, tuttavia, non attestano il compimento delle formalità previste dagli art. 23 e seguenti del Regolamento per il servizio postale universale ed in particolare come evidenziato dal primo giudice non recano una chiara indicazione della consegna alla odierna appellata di un avviso di giacenza analogo a quello previsto dall’art. 25 del citato regolamento che reca la indicazione del luogo ove il plico non consegnato può essere ritirato”.
11. Infine, non ricorre la violazione dell’art. 116 c.p.c. che è rinvenibile nei casi in cui il giudice valuti una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale, anomalie neppure prospettate nel motivo in esame (cfr. ex multiis Cass., S.U. n. 20867 del 2020).
12. Per i motivi esposti, il ricorso deve essere pertanto rigettato in sostanziale corrispondenza al provvedimento di proposta di definizione anticipata ex art. 380-bis c.p.c.
13. Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate in dispositivo in favore della controricorrente.
14. Riguardo alle sanzioni previste dall’ultimo comma dell’art. 380-bis c.p.c., stante l’esito giudiziale conforme alla proposta di definizione accelerata, nel senso ivi indicato, occorre applicare il terzo ed il quarto comma dell’art. 96 c.p.c. Alla presente pronuncia di rigetto del ricorso fa quindi seguito la condanna di parte ricorrente al pagamento di una somma equitativamente determinata ai sensi del terzo comma dell’art. 96 c.p.c., nonché della sanzione di cui al successivo quarto comma, da versare alla Cassa delle Ammende, entrambe liquidate come in dispositivo.
15. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del DPR n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art. 13 comma 1-bis del citato D.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controparte di una somma di € 2.000,00 ex art. 96, 3° comma c.p.c., nonché a pagare in favore della cassa delle ammende la somma di € 2.000,00 ex art. 96, 4 comma c.p.c.. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.