CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22006 depositata il 30 luglio 2025
Licenziamento – Insubordinazione – Vantaggi indebiti – Grave disservizio pubblico – Principio di tempestività e di immediatezza della contestazione disciplinare – Indennità risarcitoria – Reintegrazione – Rigetto
Rilevato che
1.- A.E., rappresentante sindacale UIL trasporti, era stato dipendente della Società T.P.B. spa fino al 03/11/2016, quando era stato licenziato con opinamento di destituzione intimato per motivi disciplinari oggetto della contestazione del 16/05/2016 (grave insubordinazione e comportamenti diretti a far lucrare vantaggi indebiti, aggravati dall’essere stati commessi in concorso con l’altro dipendente L.A.).
Ulteriore licenziamento a seguito di opinamento di destituzione gli era stato intimato in data 28/11/2016 sempre per ragioni disciplinari, oggetto della contestazione del 27/10/2016 (comportamenti diretti a far lucrare ad altri compensi o vantaggi indebiti e diretti a defraudare l’azienda dei suoi averi, diritti o interessi, aggravati dall’essere stati commessi in concorso con l’altro dipendente L.A.).
Adìva il Tribunale di Brindisi per impugnare il licenziamento in quanto inosservante delle regole previste dall’all. A al r.d. n. 148/1931, stante la mancata istituzione del consiglio di disciplina.
Prospettava altresì ulteriori vizi dell’atto di destituzione e quindi chiedeva la reintegrazione nel posto di lavoro, nonché la condanna della società al pagamento di tutte le retribuzioni non percepite.
2.- Costituitosi il contraddittorio, all’esito della fase c.d. sommaria introdotta dalla legge n. 92/2012 il Tribunale rigettava l’impugnazione, Poi, con la sentenza conclusiva della fase a cognizione piena, accoglieva in parte l’opposizione del lavoratore, dichiarava illegittimi i provvedimenti di destituzione e di licenziamento e condannava la società a pagare all’E. l’indennità risarcitoria ex art. 18, co. 6, L. n. 300/1970, liquidata in nove mensilità dell’ultima retribuzione.
3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello, ritenuto tempestivo il reclamo principale interposto dall’E., lo accoglieva parzialmente e, in applicazione dell’art. 18, co. 5, L. n. 300/1970, dichiarava risolto il rapporto di lavoro e condannava la società a pagare all’ex dipendente l’indennità risarcitoria liquidata in quindici mensilità dell’ultima retribuzione; rigettava il reclamo incidentale proposto dalla società.
Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione la Corte territoriale affermava:
a) la sentenza di primo grado è stata comunicata in data 17/11/2020;
b) il reclamo dell’E. è stato depositato in data 16/12/2020 in via telematica presso il Tribunale di Brindisi, quindi tempestivamente entro il previsto termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione della sentenza;
c) avvedutosi dell’errore circa l’ufficio giudiziario destinatario del deposito, il difensore del lavoratore ha chiesto al Tribunale di trasmettere il reclamo alla Corte d’Appello di Lecce, presso la quale lo stesso difensore ha comunque effettuato ulteriore deposito del reclamo in data 18/12/2020, chiedendo anche la rimessione in termini;
d) il reclamo va considerato tempestivo, dovendo riconoscersi portata generale al principio espresso dalla Corte di Cassazione, secondo cui l’impugnazione proposta dinanzi al giudice incompetente non è inammissibile, perché è idonea ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della translatio iudicii;
e) il Tribunale ha riconosciuto la violazione dell’art. 53 r.d. n. 148/1931 per il mancato coinvolgimento del Consiglio di disciplina nel corso del procedimento disciplinare, ma ha ritenuto tale violazione di carattere solo formale, con conseguente tutela indennitaria ex art. 18, co. 6, L. n. 300/1970, così come previsto per violazione di carattere procedurale in relazione all’art. 7 L. n. 300/1970;
f) tali considerazioni vanno condivise all’esito della riformulazione dell’art. 18 L. n. 300/1970 ad opera della legge n. 92/2012;
g) neppure sussiste un vizio genetico del procedimento e la conseguente inesistenza del provvedimento sanzionatorio, atteso che l’intervento del Consiglio di disciplina è mera eventualità, tanto che è rimesso all’eventuale richiesta dell’interessato, sicché il procedimento può dirsi per il resto idoneo a garantire le esigenze di difesa del lavoratore anche nel caso in cui si svolga nella forma più semplice, ossia senza il pronunciamento del Consiglio di disciplina;
h) nel merito degli addebiti disciplinari, successivamente al reclamo è intervenuta la sentenza n. 453/2021 dell’08/03-07/06/2021, con cui il Tribunale penale di Brindisi, pur avendo dichiarato di non doversi procedere nei confronti di E. e di L. per prescrizione dei reati –per lo più corrispondenti agli addebiti disciplinari – ha comunque ricostruito le vicende fattuali emerse dall’istruttoria dibattimentale espletata;
i) tale accertamento conferma le circostanze oggetto di contestazione disciplinare;
j) il giudice civile può utilizzare come fonte del proprio convincimento le prove raccolte nel giudizio penale e può anche non acquisire gli atti del procedimento penale e trarre gli elementi del proprio convincimento da quelle prove come riportate nella sentenza penale;
k) le modalità di interlocuzione adottate dall’E. hanno ampiamente travalicato i limiti dell’espressione civile, della continenza, del rispetto verso l’altro, essendo state usate frasi che chiaramente erano dirette ad incutere nei vertici aziendali il timore di conseguenze negative ben diverse dalle normali e legittime reazioni ad un comportamento datoriale ritenuto antisindacale, ossia frasi tendenti a prefigurare conseguenze dannose ulteriori, come l’estromissione del presidente dalla società o come l’impedimento all’esercizio della sua professione, quest’ultima ancor più grave perché evocativa di danni irreparabili afferenti alla più ampia sfera personale del destinatario, senza alcun nesso lecito con l’interesse sindacale alla gestione dell’azienda;
l) dunque risultano superati i limiti del diritto di critica delle decisioni aziendali;
m) nei fatti contestati, valutati sia singolarmente, sia congiuntamente, è ravvisabile la grave insubordinazione ai sensi dell’art. 45 r.d. n. 148/1931;
n) anche la seconda contestazione disciplinare risulta dimostrata nei limiti dell’aver favorito la dipendente L.F. (figlia di L.A.) esonerandola da un turno di lavoro, ma con l’aggravante di non aver provveduto ad alcuna sostituzione, con grave disservizio pubblico (interruzione di pubblico servizio) per di più in un orario serale, in cui gli utenti hanno maggiore necessità degli autobus per rientrare alle proprie abitazioni;
o) la fondatezza dei predetti addebiti esclude la lamentata natura ritorsiva o discriminatoria delle sanzioni irrogate;
p) non sussiste discriminazione sindacale, poiché non vi è alcun indice che all’E. sia stato riservato un trattamento deteriore rispetto ad altri lavoratori in considerazione del suo ruolo sindacale;
q) non sussiste neppure la sproporzione tra i fatti contestati e la sanzione disciplinare, posto che sussiste la giusta causa;
r) tuttavia è fondata la censura relativa alla violazione del principio di tempestività e di immediatezza della contestazione disciplinare con riferimento alla prima;
s) i fatti intimidatori e denigratori oggetto della prima contestazione disciplinare erano compiutamente noti all’azienda sin dall’epoca della loro verificazione, poiché già indicati nella denunzia-querela del presidente della società risalente a marzo 2013;
t) quindi il differimento dell’avvio del procedimento disciplinare all’esito della conclusione delle indagini preliminari e della formulazione della richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M. (avvenuta nell’anno 2016), non può dirsi giustificato né necessitato, posto che quella richiesta non ha apportato ulteriori elementi fattuali e valutativi necessari per la contestazione disciplinare;
u) quindi la contestazione disciplinare del 16/05/2016 deve dirsi intempestiva;
v) non altrettanto può dirsi per la seconda contestazione disciplinare, che ha ad oggetto fatti di cui la società ha avuto conoscenza soltanto all’esito delle indagini penali;
w) l’intempestività della contestazione disciplinare – che in concreto non ha inficiato l’effettività della difesa del lavoratore – produce soltanto l’illegittimità del licenziamento e quindi l’applicabilità della tutela prevista dall’art. 18, co. 5, L. n. 300/1970, come modificato dalla legge n. 92/2012.
4.- Avverso tale sentenza E.A. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.
5.- Società T.P.B. spa ha resistito con controricorso ed a sua volta ha proposto ricorso incidentale, affidato a due motivi.
6.- Fissata l’adunanza camerale del 02/07/2024, le parti hanno depositato memorie.
All’esito il ricorso è stato rinviato a nuovo ruolo per la trattazione congiunta con altri ricorsi aventi il medesimo oggetto. Indi è stata fissata l’odierna adunanza camerale.
7.- Il ricorrente ha depositato ulteriore memoria, in cui ha richiamato precedenti di questa Corte di legittimità (Cass. 12/12/2024 n. 32127 e Cass. 09/01/2025 n. 532).
8.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.
Considerato che
1.- Per il suo carattere pregiudiziale, in quanto attinente ad una questione di rito e dunque processuale, va esaminato dapprima il secondo motivo del ricorso incidentale.
Con tale motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la società ricorrente incidentale lamenta “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 1, co. 58, L. n. 92/2012, per avere la Corte territoriale ritenuto tempestivo il reclamo principale dell’E., senza considerare che il Tribunale aveva trasmesso ad essa il reclamo in assenza di qualunque provvedimento giudiziale in tal senso.
Il motivo è infondato.
Questa Corte ha già affermato, in funzione nomofilattica, che l’appello proposto davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall’art. 341 c.p.c. non determina l’inammissibilità dell’impugnazione, ma è idoneo ad instaurare un valido (e quindi anche tempestivo) rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della translatio iudicii (Cass. sez. un. n. 18121/2016; Cass. ord. n. 8155/2018; Cass. ord. n. 15463/2020).
In questa prospettiva, è irrilevante la forma dell’atto con cui il giudice incompetente si sia spogliato della causa ed abbia investito della controversia quello competente, specie nel caso – come quello in esame – in cui nessuna delle parti abbia poi contestato l’individuazione del giudice competente.
RICORSO PRINCIPALE
2.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. l’E. lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 53 all. A al r.d. n. 148/931, 21 septies L. n. 241/1990, 1418 c.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che il mancato coinvolgimento del Consiglio di disciplina nel procedimento disciplinare non importasse nullità del licenziamento, ma solo la sua illegittimità.
Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 18 L. n. 300/1970, come novellato dalla legge n. 92/2012, per avere la Corte territoriale escluso la reintegrazione nel posto di lavoro.
I due motivi – da esaminare congiuntamente per la loro connessione – sono fondati.
Va premesso che questa Corte ha escluso che la speciale disciplina dell’allegato A al RD n. 148/1931 sia stata abrogata dall’art. 7 legge n. 300/1970 e tale soluzione è stata avallata dalla Corte Costituzionale (con le sentenze n. 301/2004 e n. 188/2020), che ha sottolineato la natura di fonte primaria dell’All. A al R.D. 148/1931, nonché la permanente specialità, sia pure residuale, del rapporto di lavoro degli autoferrotranvieri, per cui la speciale regolamentazione di tale impiego può essere modificata unicamente mediante interventi legislativi (Cass. n. 6765/2023, in motivazione sub p.ti 17 e 18).
Ciò posto, questa Corte ha altresì affermato che il licenziamento disciplinare irrogato dal datore di lavoro successivamente alla tempestiva richiesta di intervento del Consiglio di disciplina, ai sensi della normativa speciale per gli autoferrotranvieri di cui agli artt. 53 e 54, R.D. n. 148/1931, è nullo per violazione di norma imperativa (c.d. di protezione: Cass. n. 9539/2023, in motivazione sub p.to 3, con ampio richiamo di precedenti conformi) qualora non sia stato dato seguito alla predetta richiesta del lavoratore, a prescindere dalle relative ragioni (mancata istituzione, mancata nomina dei componenti, mancata convocazione etc.).
Ne consegue che alla declaratoria di nullità del licenziamento consegue il diritto del lavoratore alla reintegrazione “piena” di cui all’art. 18 co. 1, L. n. 300/1970 (Cass. n. 527/2025; Cass. n. 532/2025).
Ne deriva la non conformità a diritto della sentenza impugnata e la necessità della sua cassazione con rinvio.
3.- Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” degli artt. 18, co. 1, L. n. 300/1970, 1418, co. 2, 1345 e 1324 c.c. per avere la Corte territoriale escluso la natura ritorsiva e discriminatoria del licenziamento, la conseguente nullità del recesso datoriale e la tutela reintegratoria.
Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. il ricorrente lamenta “violazione e falsa applicazione” dell’art. 18, co. 4, L. n. 300/1970 per avere la Corte territoriale escluso il legittimo esercizio del diritto di critica sindacale.
Questi due motivi sono assorbiti dall’accoglimento dei primi due.
RICORSO INCIDENTALE
4.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c. la società ricorrente incidentale lamenta “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 7 L. n. 300/1970, per avere la Corte territoriale ritenuta intempestiva la prima contestazione disciplinare.
Il motivo è assorbito dall’accoglimento del primo e del secondo motivo del ricorso principale.
P.Q.M.
Rigetta il secondo motivo del ricorso incidentale; accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti gli altri ed il primo del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Lecce, in diversa composizione, in relazione ai motivi accolti, nonché per la regolazione delle spese anche del presente giudizio di legittimità.