CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22221 depositata il 6 agosto 2024

Lavoro – Riconoscimento pensione di vecchiaia anticipata – Data di maturazione dei requisiti – Differimento dell’accesso alla pensione – Sistema delle “finestre mobili” – Invalidi in misura non inferiore all’80% – Permanenza disciplina di cui all’articolo 1 del D.L. n. 78/2010 – Accoglimento

Rilevato che

1. la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato il diritto dell’odierno controricorrente al riconoscimento della pensione di vecchiaia ai sensi del D.Lgs. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, a decorrere dalla data di maturazione dei requisiti previsti dalla legge;

2. per la Corte territoriale non si applicava all’appellato, in quanto pacificamente invalido all’80%, il differimento dell’accesso alla pensione di 12 mesi (c.d. finestra) disposto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, convertito in L. n. 122 del 2010; tanto in base ad un’interpretazione letterale e sistematica della normativa.

Peraltro, il sistema delle cc.dd. finestre mobili era venuto meno a seguito dell’art. 24, co. 5, del D.L. nr. 201 del 2011, conv.to in legge nr. 284 del 2011 (ndr legge 22 dicembre 2011, n. 214);

3. avverso detta decisione, l’Inps ha proposto ricorso, affidato a due motivi. Ha resistito, con controricorso, la parte in epigrafe;

4. il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in Camera di consiglio;

Considerato che

5. con il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ., l’Istituto ricorrente deduce la violazione del D.L. n. 78 del 2010, art. 12, convertito nella legge nr. 122 del 2010 per avere la sentenza impugnata escluso la generale applicazione della disciplina delle cc.dd. finestre di accesso previste dall’art. 12 cit. per gli invalidi in misura non inferiore all’80% che beneficiano della pensione anticipata;

6. con il secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360 nr. 3 cod.proc.civ., l’Istituto ricorrente deduce anche la violazione dell’art. 24, comma 5, del D.L. nr. 201 del 2011 per avere la decisione impugnata ritenuto venuto meno il sistema delle ccdd. finestre mobili per effetto del cit. art. 24;

7. i due motivi vanno congiuntamente esaminati perché strettamente connessi. Essi sono fondati;

8. questa Corte ha già deciso analoghe fattispecie e affermato il seguente principio di diritto: «In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui alla L. n. 503 del 1992, art. 1, comma 8, il regime delle cd. “finestre” previsto dal D.L. n. 78 del 2010, art. 12, (conv., con modif. in legge nr. 122 del 2010), si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all’ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l’ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno dell’accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall’anno 2011 maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che “negli altri casi” maturano il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia alle età previste dagli specifici ordinamenti» (Cass. nr. 29191 del 2018; Cass. nr. 32591 del 2018; Cass. nr. 15964 del 2019; Cass. nr. 17278 del 2020; Cass. nr. 37697 del 2021; Cass. nr. 30791 del 2022; Cass. nr. 5059 del 2023);

9. la Corte ha, anche, chiarito che nessun argomento contrario all’interpretazione accolta può trarsi dalla normativa successiva, dettata dalla c.d. riforma Fornero (legge nr. 214 del 2011 di conversione del D.L. nr. 201 del 2011), che ha eliminato (art. 24, comma 5), con decorrenza dall’1 gennaio 2012, il sistema delle finestre mobili e la disciplina delle decorrenze di cui al D.L. nr. 78 del 2010, art. 12.

Tale intervento modificativo ha infatti riguardato «esclusivamente» i soggetti i cui requisiti di pensionamento sono ridefiniti, attraverso una dilazione dell’età pensionabile contestualmente disposta, dai successivi commi della medesima norma che non menzionano i pensionati di vecchiaia per invalidità anticipata. Rispetto ad essi resta quindi efficace la normativa che svincola le età di pensionamento da quelle, mano a mano, ridefinite per il pensionamento di vecchiaia (il citato D.Lgs. nr. 503 del 1992, art. 1, comma 8), come anche, di converso, permane la disciplina sulle finestre di cui al D.L. nr. 78 del 2010, art. 1, comma 8 cit. (Cass. nr. 32591 del 2018; Cass. nr. 15964 del 2019; più di recente, in motiv. Cass. nr.24614 del 2023);

10. a tali principi occorre assicurare continuità in questa sede e, pertanto, il ricorso deve essere accolto, con cassazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha riconosciuto la decorrenza della pensione anticipata di vecchiaia, senza considerare il periodo di 12 mesi della c.d. finestra mobile;

11. la causa va, pertanto, rinviata per un nuovo esame, secondo gli indicati principi, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.