CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, Ordinanza n. 22238 depositata il 6 agosto 2024

Lavoro – Inquadramento – Corrispondenza delle mansioni assegnate – Svolgimento di mansioni superiori – Riconoscimento del diritto al superiore inquadramento – Domanda di accertamento – Differenze retributive maturate – Rigetto

Rilevato che

1. Con sentenza del 24/11/2016 il Tribunale di Lecce ha respinto il ricorso del 20/6/2012 con cui G.L. – premesso di essere dipendente di F.S.E. e S.A. s.r.l. e di essere stato inquadrato dall’1/1/2001 nel parametro 170, in virtù del c.c.n.l. del 27/11/2000 come Operatore tecnico Area professionale III – Area operativa, ma di aver ricoperto mansioni superiori, riconducibili a quelle di Capo unità tecnica parametro 205 Area professionale II, dall’1/7/2005 al 23/10/2011 (data a partire dalla quale si assentava per un lungo periodo di malattia, al cui rientro non si vedeva riassegnare le medesime mansioni) – aveva chiesto il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento oltre alle differenze retributive maturate nel periodo in questione; in subordine, aveva chiesto accertarsi lo svolgimento di mansioni superiori con diritto alle differenze retributive e condanna della società datrice di lavoro al relativo pagamento, oltre accessori. A sostegno della propria domanda aveva esposto di aver operato al posto di Z.G., pensionatosi il 1/7/2005, che ricopriva le mansioni di Capo unità tecnica di seconda area professionale.

Aveva osservato di non essere stato il mero depositario dei beni aziendali del 5° tronco ma di aver assunto il coordinamento e il controllo dell’Unità Operativa (UO) del 5° tronco ai fini della manutenzione, sulla base delle direttive programmatiche stabilite per ciascun anno dall’Ufficio SMI/ACS e notificate ai responsabili dei sette tronchi costituenti la Stazione di Esercizio di Lecce. Aveva elencato tutte le mansioni ricoperte quale Capo unità tecnica.

Costituita in quel grado di giudizio F.S.E. e S.A. s.r.l. aveva preliminarmente eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti vantati e concluso per il rigetto del ricorso.

2. La Corte di appello di Lecce, Sez. Lavoro, con sentenza n.1120/2019, del 25.10.2019, pubblicata in data 3.12.2019, dato atto della rinuncia alla domanda relativa al riconoscimento del diritto al superiore inquadramento ed al correlato motivo di appello, formulata personalmente dall’appellante all’udienza del 25.10.2019, e della conseguente limitazione alla domanda afferente il riconoscimento dello svolgimento di fatto di mansioni superiori, con diritto al riconoscimento delle differenze retributive, ha accolto l’appello proposto dal L. e, in accoglimento della domanda del 20.6.2012, per come limitata all’udienza del 25.10.2019, ha dichiarato che l’appellante ha svolto mansioni riconducibili al parametro 205 c.c.n.l. Autoferrotranvieri del 27.11.2000 ininterrottamente dall’1.7.2005 al 23.10.2011 e ha condannato la FSE al pagamento, in favore del L., delle differenze retributive dovute, oltre interessi e rivalutazione monetaria con decorrenza dalla maturazione di ciascuna mensilità differenziale al saldo ed alla refusione delle spese processuali del doppio grado. A fondamento della decisione la Corte leccese, rilevato che dal c.c.n.l. Autoferrotranvieri del 27.11.2001 (ndr c.c.n.l. Autoferrotranvieri del 27.11.2000), prodotto per estratto da FSE, emerge che “all’interno dell’Area Professionale III – cui appartengono i lavoratori che, in possesso delle relative abilitazioni ove richieste, svolgono funzioni richiedenti adeguate conoscenze tecniche o tecnico-pratiche, anche coordinando e controllando l’attività di altri lavoratori. Operano, sulla base di procedure e direttive di massima, con un’autonomia operativa circoscritta nelle attività specifiche dell’area operativa di appartenenza – è previsto il parametro 170, riferito alla figura dell’”Operatore tecnico”, applicabile ai Lavoratori che, in possesso di adeguata esperienza professionale, operano, con margini di autonomia, in attività tecniche e/o tecnico/manuali che richiedono particolare perizia e responsabilità, anche intervenendo con autonomia operativa in linea. Controllano e coordinano, ove previsto dalla funzione attribuita dall’azienda, l’attività di lavoratori di livello inferiore, partecipando all’attività lavorativa della squadra, e sovrintendono altresì alla sede ed all’armamento di linee ad impianto fisso; che nell’Area Professionale II del medesimo c.c.n.l., – in cui sono inquadrati i lavoratori che svolgono attività richiedenti competenze tecnico/specialistiche e/o gestionali finalizzate alla realizzazione di processi produttivi. Tali attività possono essere svolte sia attraverso il coordinamento di specifiche unità organizzative sia attraverso l’applicazione di competenze tecnico/specialistiche che richiedono un adeguato livello di professionalità – si trova, con riferimento alla Sezione Area operativa: manutenzione, impianti ed officine, la declaratoria del parametro 205 che riguarda la figura del Capo Unità Tecnica che si applica ai Lavoratori che, in possesso di adeguate competenze tecniche e gestionali, con margini di discrezionalità e di iniziativa e con relativa responsabilità sui risultati, gestiscono unità operative di tipo tecnico, fornendo anche un contributo operativo diretto”, ha ritenuto, sulla base di una valutazione complessiva delle prove testimoniali e documentali, che il L. avesse la responsabilità del 5° Tronco operando con margini di discrezionalità e perciò, nell’ambito delle disposizioni organizzative ed operative dell’Ufficio Servizio Manutenzione Infrastrutture non spettando al Capo unità Tecnica stabilire “cosa fare”, e con responsabilità di risultato da riferirsi all’attività operativa attribuitagli, rispetto alla quale ha anche fornito un contributo operativo diretto. In particolare evidenziava che l’attività svolta da L. dalla seconda metà del 2005 non si è limitata a quella del mero operatore tecnico o operaio specializzato, che lavora nell’ambito di procedure e direttive di massima, ma si è riempita di “significativo contenuto tecnico/operativo” e di funzioni di organizzazione, controllo, coordinamento finalizzate alla realizzazione del processo produttivo riguardante il Tronco di esercizio che di fatto, oltre che su base documentale, gli era stato affidato. La Corte ha, altresì, rilevato come al L. dal 29.6.2005 fossero stati formalmente affidati in consegna i beni strumentali del 5° Tronco di Lecce e, dall’1.7.2005, di fatto affidate anche le attività lavorative che aveva fino al pensionamento, avvenuto in pari data, altro dipendente (Z.G. Capo unità Tecnica (par. 205) del 5° Tronco – costituente una unità operativa di tipo tecnico) e che il 14.11.2006 il L. ha prestato giuramento per l’adempimento dell’attività di prevenzione ed accertamento delle infrazioni alle norme relative alla polizia dei trasporti. Sottolineava che dal complesso delle risultanze istruttorie e dall’assenza di allegazioni contrarie sul punto da parte della società datrice di lavoro risultava provato che nessuna differenza vi fosse tra le mansioni ricoperte dallo Z. e quelle di fatto assegnate, per oltre cinque anni, al L.. Pertanto, doveva ritenersi l’obiettiva inquadrabilità delle mansioni espletate dal L. nel profilo richiesto, con accoglimento della domanda di riconoscimento delle differenze retributive.

3. Avverso la decisione di secondo grado propone ricorso per cassazione la F.S.E. e S.A. s.r.l. affidato a tre motivi.

4. Il L. replica con controricorso.

5. Le parti non hanno depositato memorie illustrative.

Considerato che

1. Con il primo motivo la ricorrente lamenta “Violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 278 c.p.c. in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c.” e censura la sentenza impugnata per avere indebitamente trasformato la domanda di condanna specifica proposta dal L. in domanda generica. Evidenzia al riguardo che il L. nelle conclusioni – così riportate in ricorso: Accertare e dichiarare lo svolgimento, da parte del sig L., delle superiori mansioni di «Capo Unità Tecnica» (par. 205), in luogo di quelle formalmente possedute di «Operatore tecnico» (par. 170), dall’1/07/2005 al 23/10/2011; Accertare e dichiarare il diritto del Sig. L. all’inquadramento formale nel superiore profilo professionale di «Capo Unità Tecnica» (par. 205) dalla predetta data e, per l’effetto, condannare F.S.E. eS.A..r.l. all’espletamento di ogni adempimento amministrativo utile per procedere a tale inquadramento, oltre al pagamento delle differenze retributive nonché degli interessi e della rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto all’effettivo soddisfo; in subordine, previo accertamento e declaratoria di cui al precedente punto 1, anche in assenza di un’assegnazione definitiva alle stesse, condannare F.S.E. eS.A..r.l. al pagamento in favore del sig. L., delle differenze retributive conseguenti allo svolgimento delle superiori mansioni accertate, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto all’effettivo soddisfo; in ogni caso, condannare F.S.E. eS.A..r.l. alla regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva del Sig. L. in relazione alle mansioni che allo stesso saranno riconosciute all’esito del presente giudizio – dopo avere chiesto la condanna al pagamento delle differenze retributive, asseritamente dovute in conseguenza del superiore inquadramento richiesto, ha anche domandato al Giudice di ordinare “la regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva del Sig. L.” e ciò evidentemente in ragione di un credito retributivo specificamente determinato.

2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce: “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2103 c.c. e dell’art. 2, c.c.n.l. Autoferrotranvieri del 27.11.2000 (prodotto in versione integrale in giudizio, all. 3), in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.” per avere la Corte d’Appello di Lecce errato nell’individuare le caratteristiche peculiari ed essenziali degli appartenenti alle due categorie oggetto della controversia. Al riguardo, dopo aver riportato testualmente il contenuto della categoria di appartenenza formale e quella rivendicata dal L., la ricorrente lamenta che la Corte d’Appello – a differenza del Giudice di primo grado che ha tratto gli elementi essenziali dalla declaratoria del profilo professionale e ha operato il raffronto tra mansioni e qualifiche individuando i criteri in base ai quali era possibile incasellare le mansioni nell’uno o nell’altro profilo – ha delineato il profilo rivendicato dall’allora ricorrente come caratterizzato da “non adeguate” ma “significative” competenze ed esperienze, relative a processi produttivi “di maggior portata”, compiendo una sintesi tra quanto previsto dalla declaratoria generale di Area e quanto previsto dalla descrizione del profilo professionale, senza indicare un criterio di interpretazione ed ha fatto riferimento ad un imperscrutabile “riempimento di significativo contenuto tecnico operativo” omettendo di spiegare sia il motivo per cui questa costituirebbe la giusta interpretazione delle regole contrattuali, sia di spiegare bene quale sia il concetto di “significativo” (termine peraltro non presente nelle declaratorie) rispetto ad “adeguato”, o di spiegare in cosa consista un processo produttivo di minore o maggiore portata.

3. Con il terzo motivo si lamenta Violazione e falsa applicazione dell’art 2103 c.c., in relazione all’art. 360, n, 3, c.p.c, per avere la Corte d’Appello di Lecce attribuito rilevanza, al fine di determinare il giusto livello di inquadramento del Lavoratore, rispetto alle mansioni svolte, al fatto che il ricorrente avesse ricevuto le consegne ed avesse svolto più o meno le stesse mansioni di altro lavoratore, inquadrato come Capo unità tecnica.

4. Va esaminata in via preliminare l’eccezione sollevata dal controricorrente di inammissibilità del ricorso per difetto di valida procura in capo al difensore che ha sottoscritto il ricorso. Rileva il controricorrente che il ricorso per cassazione, notificato il 5.8.2020, a mezzo PEC, dall’avv. M. nell’interesse di F.S.E. è costituito da un file .pdf nativo, denominato “L. ricorso cassazione lug. 2020”, ottenuto dalla trasformazione di un documento testuale recante nell’epigrafe il riferimento al “mandato rilasciato a margine del presente atto dall’institore, avv. A.R.”; nella PEC inviata ai procuratori del L., la procura speciale rilasciata da F.S.E. all’avv. M. è costituita, tuttavia, da un file autonomo, rappresentato da una copia per immagine della prima pagina di un ricorso per cassazione con mandato a margine, la quale non incarna una copia conforme all’originale da cui sarebbe stata estratta, con la conseguenza che l’attestazione di conformità del file “procuraspeciale.pdf” effettuata dall’avv. M. deve ritenersi limitata alla sola procura che in tale pagina risulta graficamente;

tale procura, da ritenere non più a margine bensì come procura rilasciata su foglio separato, sarebbe carente del requisito della specialità oltre che di data certa anteriore alla formazione dell’atto.

4.1. L’eccezione è infondata atteso che, contrariamente a quanto affermato dal controricorrente, non risulta affatto che il ricorso sia “nativo digitale”, come emerge dalla circostanza che, dall’originale depositato, non telematicamente, dal ricorrente, sia la sottoscrizione di quest’ultimo sia quella del difensore, sono autografe. Il ricorso reca – a margine – la procura sottoscritta dall’institore della società ricorrente con firma autenticata dal difensore. Tali elementi, unitamente all’estensione del formato digitale (pdf) del ricorso notificato a mezzo pec, escludono che l’atto sia stato originariamente creato in formato digitale.

4.2. Va, inoltre, rilevato che, in caso di ricorso per cassazione nativo digitale, notificato e depositato in modalità telematica, l’allegazione mediante strumenti informatici al messaggio di posta elettronica certificata (PEC) con il quale l’atto è notificato ovvero mediante inserimento nella “busta telematica” con la quale l’atto è depositato – di una copia, digitalizzata, della procura alle liti redatta su supporto cartaceo, con sottoscrizione autografa della parte e autenticata con firma digitale dal difensore, integra l’ipotesi, ex art. 83, terzo comma, c.p.c., di procura speciale apposta in calce al ricorso, con la conseguenza che la procura stessa è da ritenere valida in difetto di espressioni che univocamente conducano ad escludere l’intenzione della parte di proporre ricorso per cassazione (così, Cass. Sez. Un., 19 gennaio 2024, n. 2077). Da ciò consegue che qualora il ricorso sia notificato per via telematica unitamente alla copia della procura digitalizzata, con attestazione della conformità all’originale di tali atti, non si ravvisa alcuna nullità, avuto riguardo alla equiparazione della firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, ma materialmente congiunto all’atto, alla procura redatta a margine o in calce allo stesso (cfr., altresì, Cass., Sez. Un., 9 dicembre 2022, n. 36057). A maggior ragione non si ravvisa alcuna invalidità laddove, come nel caso in esame, la procura sia presente, sia a margine della copia del ricorso sia quale file autonomo contenente “copia per immagine conforme all’originale da cui è stata estratta, firmata digitalmente” della procura a margine denominata “procuraspeciale. pdf”, nel medesimo allegato informatico al messaggio di posta elettronica di notifica che contiene il ricorso, stante la presenza di indici ancora maggiori di riferibilità dell’atto al giudizio di cui accede il ricorso medesimo.

5. Passando, dunque, all’esame del ricorso, il primo motivo è inammissibile.

5.1. Occorre evidenziare, in via preliminare all’esame del motivo, che la sentenza impugnata così riassume le conclusioni svolte dal L. in sede di giudizio di primo grado: “il Tribunale di Lecce ha respinto il ricorso con cui L. G. (…) aveva chiesto il riconoscimento del diritto al superiore inquadramento oltre alle differenze retributive maturate nel periodo in questione; in subordine, aveva chiesto accertarsi lo svolgimento di mansioni superiori con diritto alle differenze retributive e condanna della società datrice di lavoro al relativo pagamento, oltre accessori” e che, nel richiamare la rinuncia effettuata dal L. personalmente all’udienza del 25.10.2019 alla domanda “relativa al riconoscimento del superiore inquadramento ed al correlato motivo di appello”, in quanto pensionatosi da luglio 2012, espressamente indica quale residuo oggetto del giudizio “la domanda di condanna alle differenze retributive maturate dall’1.7.2005 al 23.10.2011”. Nella sentenza impugnata non vi è, dunque, alcun riferimento alla domanda che la ricorrente afferma contenuta nel ricorso introduttivo e volta alla condanna di F.S.E. eS.A..r.l. “alla regolarizzazione della posizione previdenziale e contributiva del Sig. L. in relazione alle mansioni che allo stesso saranno riconosciute all’esito del presente giudizio”.

5.3. Ciò premesso, questa Corte ha affermato che l’accertamento se la parte abbia chiesto una pronuncia soltanto di condanna generica ovvero estesa al “quantum” attiene all’interpretazione della domanda ed è sottratto al sindacato di legittimità se correttamente motivato dal giudice di merito (Cass. Sez. L -, Ordinanza n. 14669 del 09/05/2022 (Rv. 664693 – 01), Cass. n. 12650 del 2003). Dalla sentenza impugnata emerge come il lavoratore avesse svolto una domanda di accertamento (inizialmente in relazione al diritto al superiore inquadramento e, successivamente alla rinuncia, allo svolgimento di fatto di mansioni superiori alla qualifica riconosciutagli dal datore di lavoro) e una domanda, proposta senza alcuna specificazione né quantificazione delle somme pretese, diretta ad ottenere una condanna generica al pagamento delle differenze retributive conseguenti allo svolgimento delle superiori mansioni accertate, ed è stata quindi interpretata dal giudice del merito come diretta ad ottenere una condanna generica al pagamento dei suddetti emolumenti. Da ciò discende che essa, nella parte in cui ha limitato la pronuncia alla sola declaratoria di spettanza delle differenze retributive in ragione delle superiori mansioni svolte, lasciando immutati petitum e causa petendi, non ha violato il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (si veda in senso conforme la risalente Cass. Sez. L, Sentenza n. 4298 del 09/04/1993 (Rv. 481767 – 01). Ciò porta ad escludere il vizio denunciato, non essendo neppure dedotto un vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, comma 1, n. 5), c.p.c.

6. Il secondo e terzo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto logicamente connessi e non sono meritevoli di accoglimento, poiché i giudici di merito sono pervenuti alla decisione oggetto del giudizio di legittimità uniformandosi al consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, alla stregua del quale il procedimento logico-giuridico che determina il corretto inquadramento di un lavoratore subordinato si compone di tre fasi, consistenti nell’accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell’individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini. L’osservanza di tale criterio cd. “trifasico”, non richiede, peraltro, che il giudice si attenga pedissequamente alla ripetizione di una rigida e formalizzata sequenza delle azioni fissate dallo schema procedimentale, ove risulti che ciascuno dei momenti di accertamento, di ricognizione e di valutazione abbia trovato concreto ingresso nel ragionamento decisorio, concorrendo a stabilirne le conclusioni (cfr., ex plurimis, Cass. Sez. L – , Ordinanza n. 30580 del 22/11/2019, Rv. 655877 –01, e già Cass. Sez. L, Ordinanza n. 9414 del 2018; Cass. Sez. L, Sentenza n. 18943 del 27/09/2016, Rv. 641208 – 01).

6.1. La Corte di merito ha accertato la natura delle attività lavorative svolte dal dipendente alla luce delle mansioni affidategli, ha individuato, con corretta applicazione dei criteri ermeneutici legali, la portata della disciplina collettiva sugli elementi tipizzanti sia il parametro 170 che il parametro 205 in maniera del tutto aderente al loro contenuto testuale, quale viene riportato nel motivo di ricorso, ed ha individuato il discrimine tra i due parametri nel fatto che, “mentre per il parametro 205 è previsto lo svolgimento di attività di “significativo contenuto tecnico/operativo” e di coordinamento, per le quali sono richieste competenze tecnico/specialistiche o gestionali finalizzate alla “realizzazione di processi produttivi”, nell’inferiore parametro 170 sono invece sufficienti “adeguate” conoscenze tecniche o tecnico/manuali ed esperienze professionali da utilizzare nell’ambito di procedure e direttive di massima”, con coordinamento di lavoratori di livello inferiore e con margini di autonomia. In sostanza dalle declaratorie sopra riportate deve desumersi che nel parametro 205 sono da includere i lavoratori le cui competenze ed esperienze sono (non semplicemente adeguate, ma) significative, direttamente funzionali alla realizzazione di processi produttivi, a differenza di quelle dell’altro parametro che si inseriscono in procedure di massima di minor portata; è alla luce di tale differenza di qualità e responsabilità del lavoro che si deve tracciare anche la differenza del coordinamento, che può essere svolto dai lavoratori inquadrati sia nell’uno, sia nell’altro parametro. Sotto altro aspetto giova rimarcare che il criterio differenziale tra i due parametri non va rintracciato con riguardo all’autonomia operativa (propria del parametro 170) e alla discrezionalità (propria del parametro 205) ma piuttosto tra autonomia operativa in linea (propria del parametro 170) nell’ambito di attività tecniche e/o tecnico/manuali anche con controllo e coordinamento di lavoratori di livello inferiore e capacità di gestione e coordinamento (propria del parametro 205) al fine della realizzazione di processi produttivi (che viene perseguita attraverso la gestione di unità operative di tipo tecnico) con margini di discrezionalità e iniziativa e relativa responsabilità sui risultati”. Si tratta di accertamento che non incorre nei vizi di interpretazione denunciati essendo del tutto coerente con il tenore testuale della disposizione collettiva.

6.2. Quanto al riferimento svolto in sentenza alla corrispondenza delle mansioni assegnate al L. rispetto a quelle di altro lavoratore, inquadrato come Capo unità tecnica, sino al suo pensionamento occorso in pari data, va rilevato che esso viene svolto, con motivazione coerente e priva di vizi logici, in quanto elemento considerato nell’ambito di una valutazione complessiva delle prove raccolte, sia testimoniali che documentali, tutte deponenti nel senso che al L. fossero state attribuite mansioni di responsabile del 5° Tronco. Ne deriva che le censure svolte si rivelano portatrici esclusivamente di una propria, diversa lettura delle risultanze processuali, congruamente e correttamente apprezzate in sede di merito.

7. Il ricorso in conclusione, va rigettato.

8. La ricorrente va condannata alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente liquidate come da dispositivo.

9. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13 (ndr comma 1-bis dello stesso art. 13).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso

condanna la ricorrente al pagamento, in favore di G.L. delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 5.500 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13 (ndr comma 1-bis dello stesso art. 13).